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sabato, Aprile 20, 2024

Nessun quorum. Se solo, Enzo può fare bottino pieno: 16 consiglieri

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Una nota breve del Senato della Repubblica del 2021 nel merito del “Quorum concernenti la validità delle elezioni comunali (A.S. 1196 e 1382-A) spiega come è stato modificato l’Articolo 1 (Modifica dell’articolo 71 del TUEL). Una norma che fa chiarezza sul voto nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti come Barano, ad esempio. Come tutti sanno, ovviamente, Ischia supera abbondantemente questo limite e ha un sistema elettorale completamente diverso.

“L’articolo 1, come risultante dall’approvazione dell’emendamento 1.100, al comma 1, novella l’articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n.267/2000, riducendo il quorum strutturale necessario per la validità dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.
Più in dettaglio, il comma 1 interviene sul richiamato comma 10 dell’art. 71 del TUEL che, nel testo vigente, stabilisce che nei comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultino eletti “tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato” nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: i) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (quorum strutturale); ii) che l’unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (quorum funzionale). Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l’elezione è nulla. Il riferimento alla circostanza che “tutti i candidati compresi nella lista” risultano eletti va inteso nel senso che all’unica lista presentata o ammessa vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i suoi candidati fino al massimo del numero dei seggi previsti per il consiglio comunale (Cfr. Consiglio di Stato, Se zione quinta, decisione 20 maggio 1994, n.1118).

L’articolo 1 in commento incide sulla disciplina vigente confermandone l’impianto, ma modificando una delle richiamate condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l’elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida”

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