giovedì, Ottobre 10, 2024

Molinaro: «Non era un nuovo condono. 
Ecco perché il Ministero sbaglia»

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Avvocato Bruno Molinaro, ci sintetizza l’orientamento del Ministero?
«Certo. Il Ministero dell’Ambiente si duole del fatto che la recente normativa regionale in materia di articolo 9 avrebbe di fatto riaperto i termini per il rilascio delle sanatorie previste dalle leggi n. 47/85 e n. 724/94, escludendo la “condonabilità” degli abusi nei soli casi di inedificabilità assoluta.
Questa normativa, secondo il Ministero, consentirebbe la sanatoria anche in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio idraulico. Colliderebbe, dunque, con le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione dell’autorità di bacino ed invaderebbe, conseguentemente, la sfera di competenza esclusiva riservata allo Stato in materia ambientale dall’art. 117 della Costituzione».

E non è così?
«Beh, si tratta, a mio avviso, di affermazioni giuridicamente inconsistenti, frutto di una lettura a dir poco superficiale della normativa regionale, la quale si limita ad una semplice proroga sino alla data del 31.12.2015 dell’originario termine, ordinatorio e non perentorio, fissato al 31.12.2006 per la sola definizione delle domande di sanatoria già presentate ai sensi delle leggi n. 47/85 (art.31) e n. 724/94 (art.39)».

Qualcuno ha parlato di riapertura dei termini del condono.
«Sbagliando. Perché non si introduce una riapertura del condono edilizio con estensione a nuove fattispecie di abuso ma la sola possibilità di definire, con procedura semplificata, le istanze degli interessati eventualmente presentate entro il 31.12.2015 e relative a pratiche di condono giacenti presso gli archivi comunali in gran parte da circa venti anni».

Gli abusi restano, insomma, quelli già commessi e per i quali è già stata presentata istanza di condono.
«Esatto. Le pratiche di condono pendenti non possono che riferirsi a quei soli abusi commessi entro le date del 1 ottobre 1983, limite temporale di applicabilità del primo condono di cui alla legge n. 47/85, e del 31.12.1993, limite temporale di applicabilità del secondo condono di cui alla legge n. 724/94».
Poi, c’è la questione del vincolo idrogeologico. 
«E qui resto a dir poco basito! Mi rifiuto di pensare che i tecnici del Ministero ignorino che il vincolo idrogeologico e forestale non è mai stato annoverato, nè dalla legge, nè dalla giurisprudenza amministrativa e penale, tra i vincoli che determinano insanabilità. Il vincolo idrogeologico e forestale, infatti, non comporta, né ha mai comportato inedificabilità assoluta a far data dalla sua istituzione avvenuta con R.D. del 30.12.1923, n. 3267, per cui si ritiene che non ogni opera edilizia realizzata in zona assoggettata a quella tipologia di vincolo arrechi pregiudizio all’interesse pubblico tutelato ma solo quella che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risulti con tale pubblico interesse in effettivo contrasto. In altri termini, il vincolo idrogeologico non interdice in modo assoluto l’attività edificatoria, ma richiede soltanto che l’intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso. E non finisce qui».

Cos’altro?
«Altro grave errore è quello di considerare insanabili le opere cui si riferisce la normativa contestata perché in aperto contrasto con gli atti di pianificazione dell’autorità di bacino che, nella regione Campania, risultano essere stati approvati con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10.5.2002, pubblicata sul B.U.R.C. del 27.5.2002, e con delibera del Comitato Istituzionale n. 384 del 29.11.2010, pubblicata sul B.U.R.C. del 20.12.2010. È evidente che si tratta di discipline pianificatorie in materia di rischio idraulico intervenute a distanza di numerosi anni dalla entrata in vigore delle due normative di condono cui si riferisce l’articolo 9 della legge regionale n. 10/04, relative – lo si ripete – ad abusi accertati entro le date “limite” del 1.10.1983 e del 31.12.1993. Ed è noto che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la normativa speciale in tema di sanatoria postuma degli abusi edilizi non si applica alle opere che si pongano in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti successivamente al momento di consumazione degli abusi medesimi».


Concludendo?
«Tanto rumore…per nulla!»

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