lunedì, Ottobre 7, 2024

Molinaro e Vignola: “Il Comune è l’unico avente diritto alla restituzione dell’approdo turistico”

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Gli avvocati Molinaro e Vignola hanno vinto questo round. Le motivazioni che hanno spinto il GIP al dissequestro del Porto di Lacco Ameno ne sono una prova. Nella memoria di replica al diniego del Pubblico Ministero, che la Comella richiama spesso nel suo dispositivo, i penalisti chiamati a difendere gli interessi del comune illustrano (convincendo il GIP) sulla validità di un punto chiaro: il comune è provvisto di una regolare concessione.
“Con la presente memoria – si legge nell’abstract portato all’attenzione del GIP – la Difesa intende dimostrare che il Comune di Lacco Ameno è l’unico avente diritto alla restituzione dell’approdo turistico perché provvisto di regolare concessionE, rilasciata a sé medesimo nell’esercizio della delega di funzioni ad esso conferita dalla legislazione nazionale (artt. 105, comma 2, d.lgs. n. 112/98 e 42 d.lgs. n. 96/99) e da quella regionale (artt. 6 L.R. n. 3/02 e 40 L.R. n. 5/21), rinnovata in data 3 agosto 2016 (con C.D.M. n. 12/16, ALL. 1) e prorogata con “LEGGE PROVVEDIMENTO” del 5 agosto 2022, n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2024.

Tale “legge provvedimento”, contrariamente a quanto opinato dal P.M., è tuttora valida ed efficace per i casi di gestione diretta e di “internalizzazione” del servizio pubblico (di rilevanza economica), non ricadenti, con ogni evidenza, sotto l’egida della direttiva c.d. Bolkestein 2006/123/CE (in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza) e, dunque, anche per il Comune di Lacco Ameno, il quale, con delibere di C.C. del 20 maggio 2024, n. 20 e n. 21, immediatamente esecutive, ha stabilito che “l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è quella della gestione diretta e della internalizzazione dell’approdo turistico di Lacco Ameno e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale”.

IL PARERE DEL P.M. BASATO SU ERRONEI PRESUPPOSTI
I sottoscritti avvocati, rispettivamente difensori, giusta procure speciali in atti, del Sindaco del comune di Lacco Ameno Giacomo Pascale, persona offesa, e del Consigliere Comunale del medesimo Ente Giovanni De Siano, originario denunciante, sottopongono alla S.V. le seguenti argomentazioni in replica al parere contrario del P.M., basato su erronei presupposti. Premettono che, in data 11 marzo 2024, nell’ambito dell’emarginato procedimento a carico di Perrella Giuseppe per il reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav., lo stesso P.M. ha avanzato alla S.V. richiesta di decreto di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., “delle aree demaniali marittime riconducibili alla concessione demaniale marittima n. 39/2019, rilasciata al Comune di Lacco Ameno (Na) e gestite sine titulo dalla Marina di Capitello s.c. a r.l., occupante, per un totale di ma 33.366,19”.

In tale richiesta, accolta dalla S.V. in data 19 marzo 2024 con decreto n. 5204/2024, viene affermata, con motivazione articolata, la sussistenza sia del “fumus commissi delicti” che del “periculum in mora”, sottolineandosi, in ordine a tale specifico requisito, che “il provvedimento di sequestro è evidentemente funzionale alla cessazione della permanenza dell’illecito e dunque (alla necessità di evitare) la perpetuazione del reato, attraverso la privazione della gestione delle aree demaniali marittime di cui all’autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione avente protocollo n. 7173 datato 13/06/2016 del Comune di Lacco Ameno (NA), scaduta dal 29/06/2022, in via prodromica alla successiva attività di sgombero delle aree e restituzione del bene al suo legittimo concessionario ovvero il Comune di Lacco Ameno”.

PREGIUDIZIO PER IL COMUNE
Con ordinanza del 10 maggio 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il predetto decreto di sequestro preventivo, rilevando, “quanto al periculum in mora”, che “trattandosi di reato permanente la consumazione ed il conseguente pregiudizio per il comune sono in itinere”, sicché “l’unico modo per interrompere la condotta illecita è far sì che l’ente concedente riacquisti il legittimo possesso”. Con distinte delibere del 20 maggio 2024, n. 20 (avente ad oggetto: “approdo turistico di Lacco Ameno per la gestione pubblica”) e n. 21 (avente ad oggetto: “costituzione di azienda speciale La Marina di Lacco Ameno ai sensi dell’art. 114 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; approvazione schema di statuto ed adempimenti”), versate in atti, il Consiglio comunale di Lacco Ameno ha, infine, stabilito che “l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è quella della gestione diretta e della internalizzazione dell’approdo turistico di Lacco Ameno e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale”.

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