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venerdì, Marzo 29, 2024

Luigi Mennella: «Caso Pio Monte, tutto illegale e falsi continui da tutti gli uffici della Repubblica!»

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Casamicciola. L’accusa: “Mi riservo di valutare le eventuale connivenze tra amministratori e Ente Morale”

Ida Trofa | Il consiglio comunale di Casamicciola Terme ha votato nel corso dell’ultima seduta svoltasi presso la sede municipale temporanea di Piazza Marina la delibera con cui è stato stabilito l’interesse pubblico al cambio di destinazione pubblico del complesso Pio Monte della Misericordia, ormai degradato da oltre mezzo secolo. Nello specifico, è stata approvato lo schema di convenzione che prevede l’intervento di consolidamento, restauro e recupero funzionale della struttura. L’atto licenziato dal civico consesso consentirà, o almeno dovrebbe, di poter finalmente procedere alla realizzazione di un resort di lusso e di un complesso termale. Questo, una volta concluso l’iter formale e burocratico.

Il governo di Casamicciola Terme esulta per lo “storico“ risultato, ma per Luigi Mennella è tutto un falso, un illecito denunciato alle autorità e depositato agli atti del consesso con una puntale nota-diffida a conclusone della quale chi ha dato seguito alla approvazione della Proposta di Delibera di Consiglio Comunale compresi i funzionari (che hanno espresso obbligo normativo di controllo) sono responsabili, anche patrimonialmente, dei danni che, con il loro voto e/o comportamento, arrecheranno alla comunità. Mennella, inoltre, si riserva, di valutare tutte le connivenze che sono esistite, negli anni, tra l’Amministrazione di Giovan Battista Castagna ed il Pio Monte della Misericordia, e di adire ogni azione civile, penale ed amministrativa per la tutela degli interessi dei cittadini.

Architetto Mennella questa procedura prorio non le è piaciuta?
“Ho monitorato, negli anni, l’intera documentazione sull’argomento in oggetto citato, ed emessa dal Comune di Casamicciola Terme, dalla Soprintendenza ai Monumenti, dall’Agenzia delle Entrate (ufficio del Territorio) dagli altri organi dello Stato e dal Pio Monte della Misericordia, recuperando, tra l’altro, diversi documenti“- tuona Luigi Mennella- “Come al solito siamo dinanzi alla ennesima forzatura, alla sistematica volontà di non amministrare per tutti e di fare a chi figli a chi figliastri. In dispregio alle normative vigenti, la pratica è stata illegittimamente, illegalmente, e con un iter anomalo, sottoposta al vaglio della Commissione Locale per il Paesaggio, al fine della successiva approvazione e del rilascio del titolo abilitativo, per diversi motivi, di seguito specificati, che gravano sul complesso immobiliare“.

Il cambio di destinazione è passato in consiglio alla luce di una procedura condivisa anche da commissione e sovrintendenza…
“Il progetto presentato dal Pio Monte della Misericordia, a firma dello studio Ciamarra, giammai avrebbe potuto essere portato all’esame della Commissione del Paesaggio del Comune di Casamicciola Terme e tantomeno approvato con parere favorevole, anche dalla Soprintendenza di Napoli.
Avendo sia il Comune di Casamicciola Terme, che l’Ente Pio Monte della Misericordia constatato, di fatto, l’impossibilità di un cambio diretto sic et simpliciter del “cambio di destinazione da stabilimento termale senza fine di lucro a struttura alberghiera termale a cinque e/o sette stelle, in unità di sintesi, hanno concordato di coinvolgere la Soprintendenza ai Monumenti di Napoli ad emettere un provvedimento illegittimo ed illegale basato su falsi presupposti.
Infatti, il Sindaco, abusando delle sue prerogative sancite dalla legge, con nota prot. n. 12927 del 15.12.2020, comunicava al Pio Monte ed agli Uffici, la disponibilità alla variazione (personale) del cambio di destinazione.

Il Pio Monte richiedeva, stranamente, direttamente alla Soprintendenza di Napoli, con nota prot. n. 17540 del 28.12.2020, il cambio di destinazione d’uso e modifica della classificazione catastale originaria del complesso monumentale termale del Pio Monte della Misericordia.
È da precisare che l’immobile de quo è stato vincolato con decreto prot. n. 919/6 del 11 aprile 1990 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a firma del ministro Facchiano, acquisito dal Pio Monte della Misericordia con prot. n. 470 del 23 aprile 1990, con allegata specifica relazione storico-artistica, che ne è parte integrante e sostanziale, a firma del relatore arch. Salvatore Iavarone e dell’allora Soprintendente arch. Giovanni Messe.
La Soprintendenza di Napoli, senza alcuna autorizzazione del Ministero, senza una sostanziale modifica alla relazione storico-artistica, senza un nuovo parere della Commissione locale del Paesaggio del Comune di Casamicciola Terme, rilasciava, con estrema sollecitudine, un parere favorevole, il quale “sembrerebbe” illegale ed illegittimo, con nota prot. n. 2037-2021 del 03.02.2021, relativo al richiesto cambio di destinazione urbanistica.
Da un’analisi della nota, risulta che il parere favorevole della Soprintendenza, è stato espresso su una nuova proposta favorevole del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio arch. Agnese Cianciarelli del Comune di Casamicciola Terme“.

Dunque?
“Tutto ciò è un grossolano falso per favorire il Pio Monte della Misericordia. Infatti, esiste un’unica proposta dell’arch. Cianciarelli, già riportata nel primo parere della Soprintendenza prot. n. 1832-2020 del 07.02.2020 in cui la stessa Cianciarelli, nel proporre l’autorizzazione paesaggistica, indicava come prescrizione vincolante l’impossibilità del cambio di destinazione come confermato dallo stesso parere della Commissione per il Paesaggio.
Il sottoscritto ha ritenuto inutile valutare, a questo punto, la convenzione allegata, che risulta scritta esclusivamente tutta in favore del Pio Monte della Misericordia ed in danno, esclusivo dei cittadini di Casamicciola Terme e, alla luce di quanto evidenziato”.


In una articolata nota diffida il consigliere di minoranza Mennella, leader di Casamicciola sicura ha esaminato tutti i passaggi

PROBLEMATICHE URBANISTICHE
La scheda tecnica protocollo interno n. 375 del 28.11.2019 è stata predisposta e firmata dall’allora Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Area VII Edilizia Privata, ing. Michele Maria Baldino che ancora oggi ricopre tale incarico. La scheda è carente ed è falsamente rappresentativa in riferimento a diversi aspetti. La scheda riferisce che la istanza del Pio Monte presentata nel 2019 sia una integrazione di una progettazione presentata nel 2011, ormai caducata dopo ben otto anni, e per tale aspetto da ritenersi illegittima ed illegale. Infatti, la prima richiesta di permesso a costruire dell’ente Pio Monte, relativamente alla realizzazione di un albergo a 5 stelle, risale al 26.07.2011, acquisita al protocollo del Comune con il n. 8093. Le istanze acquisite al protocollo del Comune n. 6511 del 02.05.2019 e n. 14228 del 26.11.2019, vengono falsamente definite integrative dell’istanza del 26.07.2011, protocollo n. 8093 ormai caducata ed archiviata. L’ing. Michele Maria Baldino ha utilizzato, volutamente e sicuramente, questo metodo illegale, dell’integrazione, anche per superare l’ordine cronologico desunto dal protocollo generale e porre la richiesta del Pio Monte della Misericordia al primo punto dell’ordine del giorno della Commissione Locale del Paesaggio, come da impegno pattuito illegalmente, tra le parti, presso l’Hotel Terme Cristallo in Casamicciola Terme, in data 26 marzo 2019, firmando un documento in uno al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Ebbene, sicuramente la relazione e/o scheda urbanistica, al di là delle varie anomalie riscontrate, , non ha tenuto conto delle seguenti incontestabili ed assorbenti circostanze: sul complesso immobiliare denominato “Pio Monte della Misericordia” gravano una serie di provvedimenti che rendono illegittime le procedure approvate. Ecco Quali .
PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA dell’Ente, a carico della società Circide S.a.s. di Elio Desio e C., datato 23 aprile 1997 prot. n° 4918, in cui si invitava la Circide S.a.s. “a non intraprendere alcuna opera in assenza dei titoli abilitativi richiesti e previsti”. Tale diffida rendeva operativa la relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola prot. n° 4732 del 18 aprile 1997, che concludeva affermando che “la esecuzione delle opere potrà, pertanto, essere effettuata solo a seguito di rilascio, da parte del Sindaco di Casamicciola, di autorizzazione ex art. 7 L. 94/82”. La società Circide S.a.s. di Elio Desio e C. presentava ricorso al TAR Campania per l’annullamento della diffida e della relazione tecnica citate in riferimento al quale, sino ad oggi, non vi è stato alcun pronunciamento del Tribunale adito; La società Grandi Alberghi S.p.A. subentrava alla società Circide S.a.s. di Elio Desio e C., come si evince dalla nota acquisita al prot. del comune con il n° 12951 del 08 ottobre 1998;.
PROVVEDIMENTO UFFICIO TECNICO servizio Edilizia Privata, prot. n. 13772 del 20 ottobre 1998, con il quale veniva reiterata la diffida, già inviata alla società Circide S.a.s. prot. n° 4918 del 23 aprile 1997, anche alla società subentrante Grandi Alberghi S.p.A.; La validità dei provvedimenti adottati dall’ente sia nel 1997 che nel 1998 fu confermata dal parere espresso dal prof. Avv. Emilio Paolo Salvia del 29/04/1999 ed acquisito al prot. del Comune con il n° 5540 del 04/05/1999.
ORDINANZE DI DEMOLIZIONI VIGENTI Ordinanza di demolizione n° 15 del 02 febbraio 1999 (sopralluogo UTC prot. n° 855 del 21 gennaio 1999) avverso la quale la società destinataria propose ricorso al TAR Campania che non risulta ancora discusso nel merito e sicuramente caducato; Ordinanza di demolizione n° 43 del 20 maggio 1999 (sopralluogo UTC prot. n° 4816 del 15 aprile 1999) avverso la quale la società destinataria propose ricorso al TAR Campania che non risulta ancora discusso nel merito; Ordinanza n° 09 del 14 novembre 2002 nei confronti sia dell’Ente Pio Monte della Misericordia sia della società Grandi Alberghi s.r.l., già S.p.A.; Ordinanza n° 14 del 18 ottobre 2007 nei confronti dell’Ente Pio Monte della Misericordia.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATE QUALI VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE TUTT’ORA VIGENTI
L’ing. Michele Maria Baldino nella scheda, stranamente, omette l’esistenza delle delibere di Consiglio Comunale sotto citate che, vincolano espressamente l’immobile de quo, ed ancora oggi valide ed efficaci e mai revocate:
Delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 04 giugno 1997 avente ad oggetto “…omissis… Approvazione di progetto preliminare di recupero e riqualificazione della tutela della strada di accesso e degli spazi annessi – atti operativi e consequenziali dell’immobile denominato Pio Monte della Misericordia …omissis…”
Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 04 giugno 1997 avente ad oggetto “…omissis… Approvazione di progetto preliminare di recupero e riqualificazione della ampia cavea per un teatro all’aperto manutenzione straordinaria del parco esistente e la dotazione di una attrezzatura sportiva – atti operativi e consequenziali presso l’immobile denominato Pio Monte della Misericordia …omissis…”
Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 04 giugno 1997 avente ad oggetto “…omissis… Approvazione di progetto preliminare di recupero e riqualificazione dell’edificio dell’ex lavanderia – atti operativi e consequenziali – presso l’immobile denominato Pio Monte della Misericordia …omissis…”; Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 04 giugno 1997 avente ad oggetto “…omissis… Approvazione di progetto preliminare di recupero e riqualificazione dell’intero edificio termale denominato Pio Monte della Misericordia – atti operativi e consequenziali …omissis…”
Tali delibere di Consiglio Comunale, essendo conformi alle disposizioni normative contenute nel Piano Territoriale Paesistico vigente, adottato nel 1996 ed approvato nel 1999, sono di fatto, varianti al Piano Regolare Generale, nella parte relativa a tale complesso immobiliare.
Per tale motivo la destinazione dell’immobile già risulta modificata, in virtù di tali delibere, e per una eventuale nuova progettazione, sia la proprietà che il tecnico progettista, sono obbligati a riferirsi espressamente a quanto già approvato e vigente. Pertanto, la validità, ad oggi, di tali provvedimenti, ordinanze e delibere di consiglio comunale, rappresenta un elemento ostativo vincolante al rilascio di eventuali titoli abilitativi relativi al complesso immobiliare medesimo.

ORDINANZE DI ABBATTIMENTO
L’ing. Michele Maria Baldino barra, con superficialità, nella scheda tecnica, la casella riguardante la caratteristica che l’immobile sia stato oggetto di ordinanze di abbattimento, senza, però, effettuare le obbligatorie precisazioni su tali gravi provvedimenti amministrativi. Infatti, le ordinanze di seguito riportate, non sono mai state ottemperate né dallo stesso Pio Monte della Misericordia, nè dalle società detentrici dello stesso immobile in virtù di vecchi contratti, così come constatato dall’Ufficio di vigilanza del Territorio del Comando VV.UU. di Casamicciola Terme:
Ordinanza di demolizione n° 15 del 02 febbraio 1999 (sopralluogo UTC prot. n° 855 del 21 gennaio 1999). avverso la quale la società destinataria propose ricorso al TAR Campania che non risulta ancora discusso nel merito e sicuramente caducato; Ordinanza di demolizione n° 43 del 20 maggio 1999 (sopralluogo UTC prot. n° 4816 del 15 aprile 1999) avverso la quale la società destinataria propose ricorso al TAR Campania che non risulta ancora discusso nel merito; Ordinanza n° 09 del 14 novembre 2002 nei confronti sia dell’Ente Pio Monte della Misericordia sia della società Grandi Alberghi s.r.l., già S.p.A.; Ordinanza n° 14 del 18 ottobre 2007 nei confronti dell’Ente Pio Monte della Misericordia. I sopralluoghi citati dell’U.T.C. del 1999 si riferiscono alla realizzazione “sine titulo“ di solai ammezzati con aumento di superfici utili con la consequenziale modifica dei prospetti vincolati, che ancora oggi è possibile verificare presso l’immobile, ed è da precisare che nessun intervento è previsto per tali abusi perpetrati, sia nella progettazione presentata nel 2019, sia in quella ormai caducata del 2011; non risulta presentata alcuna istanza di Concessione Edilizia in Sanatoria per tali problematiche, nemmeno ai sensi del decreto legge n. 269 del 30.09.2003, convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003 – ultimo condono edilizio.

CAMBIO DI DESTINAZIONE
La scheda tecnica, a firma dell’ing. Baldino precisa e sancisce: l’impossibilità di effettuare cambi di destinazione d’uso dell’immobile oltre l’obbligo di rispetto della destinazione originaria C5 individuata dall’Agenzia delle Entrate – Servizio del Territorio. Destinazione d’uso che corrisponde a stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro.
PROGETTAZIONE Relativamente alla progettazione, l’ing. Michele Maria Baldino falsamente attesta, con la scheda, un parere urbanistico favorevole ad una progettazione di un albergo a 5 stelle. Certamente non è possibile che possano coesistere, uno stabilimento di acque curative e termali senza fini di lucro, con un albergo a 5 stelle, sia dal punto di vista tecnico-legale, sia anche per tutti i costi e gli innumerevoli servizi previsti per tali categorie di alberghi. L’ing. Baldino ha tentato, riuscendovi con una serie atti anomali, a far passare la normativa del piano regolatore generale adottato relativa alla zona F6 (territorio destinato ad attrezzature pubbliche scolastiche ed amministrative disciplinate dalla zona F3 e cioè territorio destinato a “ Parco turistico idrotermale pubblico”) quale base giuridica per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un albergo privato a 5 stelle.

PARERE COMMISSIONE
Il sottoscritto ha analizzato, altresì, il parere della Commissione per il Paesaggio e della successiva proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica a firma dell’arch. Agnese Cianciarelli, allora Responsabile del Paesaggio e già coordinatrice dell’intero U.T.C..
Il progetto presentato prevede espressamente, di fatto, la trasformazione dell’immobile dall’attuale categoria C5 (stabilimento balneare di acque curative senza fini di lucro) in una struttura turistico ricettiva a 5 stelle.
La Commissione per il Paesaggio del Comune, pur essendo competente, solo sulle problematiche paesaggistiche, esprimeva, comunque, un parere favorevole al progetto presentato e tentava di giustificare una problematica urbanistica basata su falsi presupposti, elaborando un falso, quanto illegittimo ed illegale parere favorevole, vincolando, comunque, l’immobile alla sua destinazione originaria di categoria C5 e cioè stabilimento balneare di acque curative senza fine di lucro, che comunque non poteva essere variata.

L’arch. Agnese Cianciarelli, già responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Casamicciola Terme, senza alcuna opportuna verifica, senza aver studiato la vecchia progettazione, presentata nell’anno 2011, concordava nella propria relazione, sia su quanto riportato nella scheda tecnica dall’ing. Baldino, sia con l’illegittimo e illegale parere favorevole messo a verbale dalla stessa Commissione per il Paesaggio, per tutelarsi.
Allegata alla pratica vi era, tra l’altro, una nota “di colore”, molto strana, a firma di un componente dello studio di progettazione Pica Ciamarra, acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 14379 del 28.11.2019, ( lo stesso giorno della riunione della Commissione), con la quale, un semplice componente dello studio del professionista incaricato, tra l’altro, senza alcuna delega, precisava, anzi si obbligava, a nome dell’Ente Pio Monte della Misericordia, a garantire che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione urbanistica rispetto alla destinazione individuata dall’Agenzia delle Entrate – Servizio Territorio: categoria C5 (“stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro ). Questo è il livello di legalità dell’ufficio tecnico del nostro Comune.
L’arch. Agnese Cianciarelli, Responsabile del Paesaggio, elaborava la propria proposta di autorizzazione paesaggistica, senza tener conto, in alcun modo, di quanto previsto dalle leggi sulla tutela del paesaggio. Infatti, sia la vecchia legge n. 1089 del 1939, sia la vigente legge n. 42 del 2004 statuiscono, ancora una volta, a distanza di più di 60 anni, che il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha sempre avuto e avrà una validità per anni 5 (cinque) dal rilascio e sempre che lo stesso non sia stato rilasciato su falsi presupposti.
Il parere prot. n° 13735 rilasciato dalla Soprintendenza il 07.06.2011, essendo passati più di 10 (dieci) anni, non ha, alla data odierna, nessuna validità giuridica, e tra l’altro non può essere elemento di integrazione o di rinnovo, come illegittimamente ed illegalmente ha addotto, stranamente, la stessa Soprintendenza di Napoli, nella nota prot. n. 11353 del 16.07.2019, acquisita al prot. del Comune con il n. 1449 del 07.02 2020, a firma della Soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro.

ANALISI DELLE RELAZIONI TECNICHE
Da un’analisi comparativa, le due relazioni tecnico-illustrative e precisamente quella allegata al progetto presentato nell’anno 2011 e quella allegata al progetto presentato nel 2019 coincidono pedissequamente per circa il 98%.

ANALISI SULLA PROPRIETA’
Allegati alla progettazione sono stati depositati una serie di antichi e di interessanti atti notarili relativi alla proprietà dell’ente morale in Casamicciola Terme cercando, per il sottoscritto, forse, di confondere le idee all’ Ufficio Tecnico della pubblica amministrazione. Infatti, i primi tre atti indicati, con estrema chiarezza, dallo Studio Pica Ciamarra, nella relazione descrittiva, e che non sono mai stati letti dall’ing. Baldino, riguardano un vecchio immobile, detenuto, in un luogo diverso, dall’Ente Morale Pio Monte della Misericordia, scomparso in seguito all’evento sismico che distrusse quasi totalmente Casamicciola il 21 luglio del 1883. Tale immobile era ubicato all’attuale Corso Garibaldi, a ridosso di Piazza Bagni, in una zona diversa e molto distante da quella in cui è ubicato l’attuale oggetto della richiesta di permesso a costruire, come si evince chiaramente anche dalle vecchie foto dell’epoca. Infatti, l’attuale immobile da restaurare e/o ristrutturare fu realizzato dopo il terremoto ed inaugurato nel 1885. A tal uopo basterebbe consultare, seriamente, senza voli pindarici, gli stessi Archivi del Pio Monte in via Tribunali in Napoli. on risulta registrata, né trascritta, la sentenza definitiva del passaggio di possesso dalla Circide sas all’ente Pio Monte della Misericordia. Risulta, invece, ancora oggi, valida ed operante, la trascrizione ai numeri 404625 e 28771, dell’”atto a contenuto plurimo”, per notaio prof. Pasquale Antonio Arturo del 05 maggio 1997, raccolta n. 26344, repertorio n. 75822, a firma dell’allora Sindaco di Casamicciola Terme, del Governatore del Pio Monte della Misericordia e dei rispettivi avvocati che, oltre ad eliminare tutti i contenziosi esistenti, vincolava l’immobile de quo, tra l’altro, ad un accordo esclusivo con il Comune di Casamicciola Terme fino all’anno 2097 (dico duemilanovantasette). L’atto in questione, a contenuto plurimo, rogato dal Notaio Arturo il 05 maggio 1997, risulta ancora oggi valido ed operante anche in virtù di quanto sancito dalle Sentenze della Corte di Appello di Napoli e della Suprema Corte di Cassazione (quest’ultima del 2021), sentenze nella disponibilità del Comune di Casamicciola Terme..it

1 COMMENT

  1. Ah, bene. Allora farà prima a crollare di tutto anzicchè mettersi finalmente d’accordo sull’uso futuro e a mettere insieme le teste. Che sia un teatrino un “tantino” ridicolo oramai?

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