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giovedì, Aprile 25, 2024

LODO PARZIALE. Un altro stop per il comune, e Perrella se la ride. Lacco Ameno, la verità per il porto l’11 dicembre

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Ida Trofa | Lacco Ameno è ormai il paese delle storie infinite. Dal voto al porto è tutto un divenire di colpi e contraccolpi legali. Un paese appeso alle sentenze e alle guerre intestine tra bade politiche. Urne e ormeggi procedono di pari passo e così, nei giorni del Consiglio di Stato, anche la pagina triste dell’approdo turistico sta scrivendo capitoli pesanti per la comunità e non solo per gli attori coinvolti.

Sulla controversa questione della gestione dello scalo, su chi a danneggiato chi e come attraverso presunte condotte omissive, si chiude un altro capito e tutto viene rinviato al prossimo 11 dicembre 2021. L’ennesimo round a favore della Marina di Capitello Scarl. Il “Lodo Perrella” viene deciso parzialmente e, parzialmente, si indirizza verso le eccezioni legali avanzate dall’attuale gestore del porto. L’uomo del senatore Domenico De Siano, contro cui ora il Governo Pascale si sta scagliando con tutti i sui mezzi. Il gioco delle parti con il paese nel mezzo.
Sono due anni, tra commissariamento e querelle politico-legali che il paese è impantanato e fermo.

Il lodo Perrella parzialmente deciso in favore del proponente
Il Collegio Arbitrale in questo caldissimo giugno si è pronunciato sulla questione di competenza sollevata nel merito del porto lacchese e delle questioni economiche ad esso legate.
Lo stesso, presieduto dal professor Grasso, ha deciso sulla propria competenza, e che la clausola arbitrale è valida. Se non lo fosse stato, la trattazione sarebbe spettatata al giudice ordinario.
Alla luce di una lunga serie di motivazioni nel presentate nel lodo parziale provvede con 21 pagine di cavilli legati e richiami riassuntivi sull’annosa vicenda a “Respinge l’eccezione di incompetenza formulata dal Comune convenuto e accerta e dichiara la propria competenza a decidere sulla controversia in esame in ordine al prosieguo del giudizio”.
Il Collegio prende atto che, avendo emesso un lodo parziale, il termine per la pronuncia del lodo definitivo deve intendersi prorogato di centottanta giorni pertanto, il termine finale per la pronuncia dello stesso risulta fissato alla data del 11 dicembre 2021”. Così è stato deciso, nella sede del Collegio, dagli Arbitri riuniti in Camera di Consiglio in data 10 giugno 2021 con i prof. avv. Biagio Grasso, avv. Davide Peluso, prof. avv. Vincenzo Maria Cesaro e la Segreteria avv. Francesco Guarino.

Il collegio e gli arbitri
Il collegio arbitrale composto dal prof. avv. Biagio Grasso, l’ avv. Davide Peluso
prof. avv. Vincenzo Maria Cesaro si è pronunciato sul lodo parziale per la risoluzione della controversia insorta tra società Marina del Capitello s.c.a.r.l, difesa dall’avv. Enrico Angelone quale Parte Attrice contro il Comune di Lacco Ameno rappresentato e difeso dall’ avv. Nicola Patalano. La Scarl nominava, quale proprio Arbitro, l’avv. Davide Peluso. Il Comune di Lacco Ameno nominava quale proprio arbitro il prof. avv. Vincenzo Maria Cesaro.

Motivi della decisione
Il Collegio ha ritenuto di rigettare l’eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e di affermare la propria competenza a decidere sulla controversia.
Attesa la indiscutibile presenza di una clausola compromissoria nel contratto stipulato tra le parti, il cui contenuto è peraltro presumibile pensare che sia stato predisposto dagli organi di governo del Comune oggi convenuto. Si ritiene necessario stabilire in primo luogo se il Codice degli Appalti, le cui disposizioni vengono richiamate esclusivamente in alcuni articoli del contratto in parola, sia, o no, integralmente applicabile alla fattispecie in esame, come implicitamente sostenuto dal Comune di Lacco Ameno.
“Da una lettura del contratto stipulato tra le parti, appare agevole affermare che il rapporto controverso non è riconducibile alla disciplina del D. Lgs. n. 163/2006, non essendo lo stesso qualificabile come appalto di servizi o lavori; risulta, infatti, indiscutibile la sua qualificazione come sub-concessione di un bene demaniale marittimo, come peraltro riconosciuto anche dalle parti, le quali non la hanno contestata ed hanno limitato il proprio dibattito soltanto sulla sua qualificazione come concessione ex artt. 37 e ss. o come subconcessione ex art. 45 bis del codice della navigazione. Sia il bando di gara, sia il contratto richiamano espressamente l’art. 45 bis del codice della navigazione, il quale, per l’ appunto, disciplina la sub-concessione di un bene demaniale marittimo; del resto, i predetti atti affermano esplicitamente che il rapporto ha ad “oggetto l’affidamento in concessione della progettazione, della esecuzione e della gestione degli approdi turistici del Comune di Lacco Ameno ai sensi dell’art. 45 bis del cod. nav.”.

E che al contratto stipulato tra le parti oggi in causa si applichi questa normativa è confermato dal contenuto degli artt. 4 e 5, i quali regolano la disponibilità delle aree e le obbligazioni a carico delle parti secondo il codice della navigazione. Sulla base di tale premessa, deve dirsi, sul punto, che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico e consolidato, ha chiarito che, nel caso di concessioni demaniali marittime, o di subconcessione come nella fattispecie in esame, l’Amministrazione affida la concessione di una superficie demaniale, ovvero di un bene pubblico, e tale affidamento non integra acquisizione di lavori e servizi: si tratta, infatti, di un rapporto contrattuale “attivo” per la Pubblica Amministrazione, la quale percepisce un canone annuo”.
Cosi rilevano i giudici chiamati a dirimere la questione lacchese che nel merito poi richiamano una serie di precedenti normativi orientati in tal senso. Si va dal consiglio di Stato al TAR, passando per l’Anac ed il Consiglio di Stato.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il Collegio afferma che “ l’affidamento delle concessioni demaniali marittime è, salvo espressa previsione contraria, regolato dalla disciplina speciale dettata dal Codice della Navigazione“.

Una storia lunga e nel mezzo una composizione bonaria fallita ad Aprile
Lo scorso aprile era saltata l’ipotesi di accordo tramite arbitrato tra la società Marina di Capitello Scarl e il Comune di Lacco Ameno. Nessuna conciliazione bonaria. Ora gli arbitri hanno deciso di decidere sulla questione preliminare relativa alla loro competenza, questione sollevata dal Comune, che riteneva invalida la clausola arbitrale. Come si ricorderà, la società, che da quasi cinque anni detiene la concessione per la gestione del molo turistico nel paese del Fungo, pretende che venga accertato “che nessun inadempimento può essere contestato alla Società Marina di Capitello, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima, per il mancato pagamento del canone 2019, ovvero che il canone è dovuto in maniera ridotta per il periodo di effettivo utilizzo del canone”, con contemporanea compensazione delle somme eventualmente dovute con quelle che saranno oggetto dell’eventuale condanna nel lodo arbitrale. Inoltre la società rivendica la “perdurata validità ed efficacia della concessione, previa disapplicazione del provvedimento di revoca adottato in violazione degli articoli 15 e 18 della convenzione”.

Secondo la Marina di Capitello, infatti, il presunto inadempimento del Comune di Lacco Ameno non avrebbe consentito alla società di prendere possesso della totalità delle aree, degli immobili e degli specchi acquei oggetto dell’affidamento in concessione, non consentendo la realizzazione della totalità dei lavori oggetto del piano approvato. L’obiettivo del ricorso all’arbitrato è dunque quello di veder condannato il Comune al pagamento di una somma pari addirittura a 276.417,89 + 200.971,00 euro oltre interessi e rivalutazione. Non solo, la società pretende anche la condanna del Comune al risarcimento del danno relativo all’impossibilità di utilizzare le aree oggetto dell’affidamento in concessione fino al luglio 2019 in conseguenza del ritardo del completamento delle opere di rifacimento della scogliera (primo lotto) del porto turistico, danni che secondo la Scarl sarebbero quantificabili in altri 300mila euro.

Le pretese non si fermano qui, in quanto la società esige altri 173mila euro di risarcimento dei danni consistiti nella distruzione dei pontili e degli impianti a causa della mareggiata di febbraio 2019, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori di rifacimento della scogliera senza il preventivo allestimento di opere di contenimento e senza consentire lo smontaggio dei pontili. La Marina di Capitello chiede infine di ottenere una proroga della durata dell’affidamento fino al 31 dicembre 2025 per il “ristabilimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, in dipendenza dell’impossibilità di utilizzo della stessa per fatto riconducibile all’amministrazione comunale”.
Da parte sua, il Comune di Lacco Ameno ha provato, fallendo, a far valere proprio la nullità della clausola arbitrale, come del resto aveva stabilito il Tribunale ordinario a dicembre 2020.Infatti, anche nel procedimento in sede civile la società Marina di Capitello contestava la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a favore della devoluzione a un collegio arbitrale di tutte le controversie insorte fra le parti in ordine all’interpretazione e all’applicazione del contratto, ma il Tribunale nella persona del giudice Manera aveva appurato che nel caso specifico è assente una specifica autorizzazione alla devoluzione ad arbitri delle controversie in questione, quindi “la clausola contrattuale che la dispone sembra affetta da nullità e, di conseguenza, appare sussistente la cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria – non già del collegio arbitrale – sulla materia del contendere”.

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