venerdì, Luglio 11, 2025

L’ingiusto “licenziamento”del lavoratore somministrato può costare caro all’Evi

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Il ricorso dell’avv. Domenico Puca evidenzia l’utilizzo abusivo di tale forma di lavoro allo scopo di eludere le disposizioni finalizzate a garantire una assunzione a tempo indeterminato. Elencati tutti gli aspetti gravi del caso. Al giudice viene sollecitata la traslazione del rapporto a tempo indeterminato dalla società di somministrazione a Energia Verde Idrica e l’applicazione della sanzione prevista

L’utilizzo della somministrazione lavoro all’Evi sta facendo scoppiare una serie di “temporali” sulla società. E’ stato depositato presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli il ricorso dell’avv. Domenico Puca, che rappresenta il lavoratore somministrato “licenziato” il 31 dicembre scorso con la motivazione di inefficienza.

L’impugnazione parte dal rendicontare che Energia Verde Idrica «ha proprio personale regolarmente assunto in n. di 66 unità a tempo indeterminato ed altre unità con contratto a termine».
L’interessato dal marzo 2019 era stato destinato all’Evi dalla società di intermediazione manodopera Lavorint per «svolgere le mansioni di impiegato addetto alle operazioni clientela».
Successivamente tramite la società di somministrazione lavoro Generazione Vincente «fu assunto a tempo indeterminato dal 01.02.2022 al 31.12.2024 data in cui gli veniva comunicato che la missione presso l’utilizzatrice Evi era terminata».

A questo punto, «ritenendo illegittima e simulata la fornitura di manodopera», a gennaio scorso chiedeva la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatrice. Che però precisava «di aver chiesto la cessazione della missione perché il ricorrente avrebbe ricevuto dei richiami sia scritti che verbali in ordine ad una sua inefficienza lavorativa».
Essendo fallito il tentativo di definizione in via stragiudiziale, il lavoratore ha adito l’autorità giudiziaria.

“UTILIZZATO” DALL’EVI PER CINQUE ANNI
Il ricorso si sofferma innanzitutto sui contratti di somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, in virtù dei quali l’interessato «ha lavorato presso la utilizzatrice Evi spa per un periodo di anni cinque svolgendo le medesime mansioni dei dipendenti della utilizzatrice». Si precisa: «In particolare per quanto riguarda i contratti di somministrazione a termine negli stessi non fu indicata alcuna causale almeno per quelli relativi al primo anno, nel mentre alcun atto successivo fu fatto sottoscrivere dopo il primo anno con trasformazione del contratto a tempo indeterminato tant’è che la successiva società di fornitura manodopera Generazione Vincente assumeva il ricorrente con contratto a tempo indeterminato destinandolo sempre presso l’utilizzatrice Evi per lo svolgimento delle mansioni già svolte in precedenza di addetto operazioni alla clientela».

Le mansioni svolte riguardavano attività di gestione delle pratiche amministrative anche a mezzo telefono o per via telematica, protocollazione documenti, Archiviazione pratiche, procedure di contabilità ed acquisizione pagamenti. Tutti compiti svolti anche da altri dipendenti.

L’assegnazione presso l’Evi avvenne a tempo determinato «sia allorché furono stipulati con il ricorrente contratti a termine e sia allorché fu stipulato contratto a tempo indeterminato con missioni a termine della durata di anni uno, poi rinnovate fino al 31.12.2024»; data in cui la missione venne dichiarata terminata, «tant’è che Generazione Vincente lo collocava in disponibilità, senza tuttavia riuscire ad assegnarlo presso altra utilizzatrice, nel mentre la missione degli altri cinque lavoratori veniva prorogata fino al 31.03.2025».
Il ricorso evidenzia che «le modalità di svolgimento prestazione, articolazione orario di lavoro, turni di servizio ed altro venivano interamente stabilite dalla utilizzatrice Evi». Mansioni «tutt’altro che temporanee svolte anche da altro personale assunto stabilmente dalla spa Evi».

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA
Essendo la “missione” durata complessivamente cinque anni e tenuto conto delle mansioni assegnate svolte stabilmente ed in via continuativa, l’avv. Puca contesta che «il contratto di somministrazione non rispetta il requisito della temporaneità utilizzato per eludere le norme relative alle assunzioni della società in dispregio della normativa stabilita dalla legislazione nazionale e dai principi eurounitari atteso che l’impiego di lavoro precario non può sopperire a carenze strutturali di personale del soggetto utilizzatore».

Un utilizzo “abusivo” della somministrazione lavoro, in quanto la Corte di Giustizia Europea ha precisato l’obbligo di adottare misure «al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale».
Successivamente sentenziando «come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi “temporanea”, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro».
L’obiettivo era evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva europea del 2008, ovvero quelle finalizzate a garantire al lavoratore una assunzione a tempo indeterminato.

RAPPORTO CONTINUATIVO
Nel caso specifico «la sola durata del rapporto di lavoro presso l’utilizzatrice Evi spa nel complesso supera abbondantemente il termine di mesi 24 previsto come termine di durata massima del contratto a termine, ed anzi il solo rapporto continuativo dal 01.01.2022 al 31.12.2024 è durato ben 36 mesi con superamento di un anno del limite massimo del contratto a termine».
E qui iniziano le bordate: «Tanto denota chiaramente l’intento elusivo caratterizzato da mancanza di temporaneità ed a nulla rileva che l’assunzione presso l’impresa fornitrice di manodopera sia avvenuta a tempo indeterminato perché occorre verificare la durata complessiva della missione presso l’utilizzatore che ove sia sempre lo stesso è chiaro indice di elusione della normativa in tema di assunzione a tempo indeterminato».

Va inoltre tenuto in debito conto che «le mansioni assegnate rientrano tra quelle svolte stabilmente e connotanti la normale attività di Evi spa tenuto pure conto che la stessa opera in regime di monopolio sull’Isola d’Ischia sicché in alcun modo si giustifica l’assunzione tramite società di intermediazione manodopera che è stata tutt’altro che temporanea». Esigenze continuative, dunque.

Rilevato che Evi ha come unico socio il Consorzio Cisi, ente pubblico economico, i cui soci sono i sei comuni dell’Isola d’Ischia «per cui ove per la stessa valgano le regole speciali per l’assunzione presso le società partecipate da enti pubblico il ricorso alla somministrazione lavoro è stato utilizzato per: a) l’aggiramento degli obblighi concorsuali (per consentire scelte ad personam e accelerare le procedure di reclutamento); b) l’elusione del blocco delle assunzioni e dei vincoli alla spesa pubblica per il personale; c) la riduzione dei costi del personale legati al differenziale di costi retributivi e contributivi tra i CCNL del comparto pubblico e i CCNL dei comparti privati, a parità di mansioni e qualifiche».

Di qui la richiesta di assunzione presso Energia Verde Idrica: «Trattasi di esigenze immeritevoli di tutela, che vanno contrastate nella maniera più opportuna con la sanzione della traslazione del rapporto a tempo indeterminato dalla società di fornitura manodopera all’utilizzatrice», avallata dalla giurisprudenza in materia.

CONVERSIONE DEL CONTRATTO CONSENTITA
Il ricorso passa poi ad analizzare il contratto con società di intermediazione e la natura dell’Evi. In particolare l’assunzione da parte di Generazione Vincente «fu fatta nel tentativo di evitare la traslazione rapporto sulla utilizzatrice Evi od anche per aggirare le norme limitative delle assunzioni». Qui l’avv. Puca cita la norma del 2015 che prevede che quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni previsti «il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione».

Una disposizione che non si applica agli Enti pubblici. Pertanto nel caso «va verificata la natura della soc. Evi spa atteso che se per la stessa può tranquillamente escludersi la natura di ente pubblico», va però verificato quanto previsto per le società a controllo pubblico. Qui «la disposizione legislativa si limita a stabilire il principio del concorso o selezione per il reclutamento del personale, ma nulla dice circa la violazione delle norme sul contratto a termine».

La conversione del contratto a termine è esclusa per i soli enti pubblici non economici, mentre invece tale esclusione «non vale per gli enti pubblici economici e per le società partecipate da enti pubblici in cui la giurisprudenza in maniera costante applica al rapporto di lavoro tutte le norme privatistiche inclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato salvo che le stesse con proprio regolamento abbiano espressamente previsto la mancata conversione del contratto».

L’Evi, sottolinea l’avv. Puca, non può considerarsi ente pubblico e nemmeno società partecipata da ente pubblico non economico, in quanto il Cisi per espressa disposizione statutaria è ente pubblico economico. Tale natura era stata confermata dalla Cassazione nel 2011 e di recente, dopo il trasferimento delle funzioni alla spa Evi, nel 2022, «di modo che allo stato la resistente Evi nemmeno può ritenersi società in house». Di conseguenza niente divieto di conversione del contratto.
Ne consegue il diritto all’indennità «ricompresa fra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto». Nel caso dell’Evi, «considerato pure che il ricorso al contratto di somministrazione risulta stipulato con l’intento specifico di eludere la disposizione normativa la resistente va condannata al pagamento dell’indennità nella misura massima». A tal fine la retribuzione globale di fatto ammonta a 3.315,98 euro.

INDENNITA’ E RISARCIMENTO DEL DANNO
L’avv. Puca “mette le mani avanti”, precisando: «Qualora non sia possibile la traslazione del rapporto di lavoro in capo alla utilizzatrice Evi spa al ricorrente spetterà il risarcimento del danno».
E ai fini della quantificazione elenca una serie di “colpe”, ad iniziare dalla gravità della violazione: «L’aver utilizzato personale tramite società di intermediazione manodopera per sopperire ad esigenze ordinarie ed ordinariamente svolte dalla resistente integra l’ipotesi delittuosa» prevista dal decreto legislativo del 2003. Nello specifico: «Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».

Ad aggravare la posizione dell’Evi «la reiterazione dell’assunzione dapprima mediante contratti a termine poi mediante contratto a tempo indeterminato per 5 anni con superamento di ben 3 anni del limite di durata del contratto a tempo determinato».

Viene anche richiamata l’età del ricorrente, superiore ai 60 anni, per cui «difficilmente riuscirà a trovare altro impiego laddove invece la prosecuzione del contratto e tempo indeterminato consente l’accesso al pensionamento con la contribuzione minima attualmente vigente». In questo caso dovrebbe dunque essere applicata la sanzione massima di 24 mensilità.
In sintesi, al giudice del lavoro viene chiesto di sentenziare la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 21.03.2019 o da diversa data; l’illegittimità della cessazione del rapporto o del licenziamento ravvisabile in tale cessazione e dunque ordinare all’Evi la riammissione in servizio del ricorrente erogando le retribuzioni dovute dal 1 gennaio 2025 sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, o in alternativo l’indennizzo previsto; la regolarizzazione della posizione retributiva anche per effetto dell’anzianità, con rivalutazione ed interessi. In via subordinata il risarcimento del danno e l’eventuale accertamento della violazione del diritto di precedenza in assunzioni a tempo indeterminato, che spetterebbe al ricorrente.
In via istruttoria l’avv. Puca ha chiesto l’eventuale escussione dei testi indicati il deposito di atti ritenuti importanti per fare chiarezza sull’operato dell’Evi.
Un primo contenzioso è stato già avviato, e c’è il serio rischio che non sia l’ultimo…

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  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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1 COMMENT

  1. Alla fine sarei curioso di sapere se il danno economico lo pagera la società EVI che è in uno stato perpetuo di fallimento o come penso saranno gli utenti come m bollette pi salate a pagare la cattiva amministrazione del EVI.

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