Al centro dell’impugnazione proposta dalla difesa di Arianna Iacono non vi è stata una rilettura fattuale degli interventi realizzati nell’area di località Jesca, ma una questione giuridica preliminare e dirimente: l’impossibilità di disporre la confisca in assenza di un accertamento pieno e motivato della responsabilità penale dell’imputata e, prima ancora, della stessa sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
L’avvocato Biagio Di Meglio ha costruito l’atto di appello partendo da un dato che la stessa sentenza di primo grado aveva cristallizzato: Arianna Iacono era stata assolta con la formula “per non aver commesso il fatto”. Una formula piena, incompatibile, secondo la difesa, con qualsiasi automatismo sanzionatorio sul piano reale. Da qui la contestazione diretta della confisca dei manufatti, ritenuta priva del necessario presupposto soggettivo, ossia la riferibilità della condotta penalmente rilevante all’imputata.
Il nodo giuridico è stato affrontato richiamando l’evoluzione della giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza Varvara della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sancito il principio per cui non può esservi confisca senza condanna, soprattutto nei casi di prescrizione del reato. Un orientamento che, nel tempo, è stato parzialmente rimodulato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ammesso la possibilità della confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato, ma a una condizione precisa: l’accertamento rigoroso, sia sul piano oggettivo che soggettivo, della lottizzazione abusiva e della sua attribuibilità all’imputato.
Ed è proprio su questo punto che la difesa ha insistito con maggiore forza. Secondo l’impianto difensivo, nessuna delle opere contestate poteva essere ricondotta, neppure indirettamente, alla volontà o all’azione di Arianna Iacono. I beni erano stati acquisiti iure hereditatis dal padre Domenico Iacono, autore materiale degli interventi, deceduto prima della definizione del processo.
L’imputata, all’epoca dei lavori, era appena maggiorenne, priva di autonomia economica e non coinvolta nella gestione tecnica o amministrativa del fondo. Una ricostruzione che, per la difesa, rendeva del tutto implausibile l’ipotesi di una partecipazione consapevole o di un vantaggio tratto dagli interventi edilizi.
La linea difensiva ha inoltre escluso che l’accettazione dell’eredità potesse assumere rilievo penale. L’acquisto successorio, si legge nell’atto di appello, non è assimilabile a un atto negoziale inter vivos, come una compravendita, e non comporta alcun obbligo di preventiva verifica delle condizioni urbanistiche del bene. In questo senso, la difesa ha sostenuto che non fosse configurabile alcuna forma di colpa, neppure sotto il profilo della negligenza o dell’imprudenza, in capo all’imputata.
Accanto al profilo soggettivo, l’appello ha affrontato in maniera articolata anche il versante oggettivo dell’accusa, contestando la stessa qualificazione degli interventi come lottizzazione abusiva. Secondo la difesa, il Tribunale di primo grado avrebbe recepito in modo acritico la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, svalutando senza adeguata motivazione la perizia della difesa e, soprattutto, trascurando una mole significativa di documentazione amministrativa e probatoria acquisita agli atti del dibattimento.
Viene richiamata, in particolare, la serie di comunicazioni e titoli edilizi presentati negli anni da Domenico Iacono al Comune di Serrara Fontana, tra il 2015 e il 2017, per interventi qualificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria. Ripristino dei muri a secco, sistemazione dei sentieri agricoli, consolidamento dei terrazzamenti, recupero di viabilità preesistente in terra battuta.
Interventi che, secondo la difesa, non richiedevano il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica e che erano finalizzati esclusivamente a rendere più agevole l’attività agricola e pastorale del fondo.
Un ulteriore elemento valorizzato è la classificazione urbanistica dell’area, interamente ricadente in zona agricola E1 ed E2, come attestato dagli strumenti urbanistici comunali acquisiti al processo. In questo contesto, le opere contestate non avrebbero alterato la destinazione del suolo, né introdotto elementi tipici della lottizzazione, come la creazione di lotti autonomi, infrastrutture di urbanizzazione primaria o insediamenti a destinazione residenziale o turistico-ricettiva. Sul piano testimoniale, la difesa ha richiamato le dichiarazioni dei tecnici escussi in dibattimento, che hanno escluso la realizzazione di nuove strade o sbancamenti in senso proprio, parlando piuttosto di semplici movimenti di terra e livellamenti per il ripristino di tracciati già esistenti. Anche i locali ipogei e le grotte, oggetto di interventi di consolidamento, sono stati descritti come strutture destinate al ricovero delle greggi e non come spazi abitativi o produttivi in senso urbanistico.
Particolarmente significativa, nella ricostruzione difensiva, è stata poi la valorizzazione di un provvedimento del GIP del 2019, che aveva autorizzato l’accesso all’area sequestrata per consentire il pascolo degli animali e la prosecuzione dell’attività agricola. Un atto che, secondo la difesa, confermava in modo inequivoco la natura agricola del fondo e la sua concreta utilizzazione. In definitiva, l’appello ha sostenuto che, anche volendo ipotizzare irregolarità edilizie puntuali, queste non avrebbero mai potuto integrare il più grave reato di lottizzazione abusiva, mancando i presupposti strutturali e funzionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
E, venendo meno l’accertamento della lottizzazione, veniva meno anche l’unico fondamento giuridico della confisca. Una linea difensiva che la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto fondata, accogliendo l’impugnazione e restituendo i manufatti all’avente diritto. Una decisione che, nella lettura complessiva degli atti, appare come la diretta conseguenza della tenuta logica e giuridica delle ragioni esposte dalla difesa.



