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martedì, Aprile 16, 2024

Lacco Ameno, l’autovelox resta attivo. Mennella: “Già pronto l’appello”

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Gaetano Di Meglio | La sentenza del giudice di pace di Ischia, Uccello, sarà appellata – come tutte le altre che arriveranno – dal comune di Lacco Ameno. La sentenza emessa il 7 marzo rigetta tutte le doglianze della difesa e approfondisce una questione di forma sulla gestione dello “strumento”. Ad oggi, infatti, l’autovelox di Lacco Ameno è installato correttamente, ben visibile e posizionato di una porzione di strada. La questione di forma, appunto, l’omologazione sarà oggetto dei successivi gradi di giustizia. Ne abbiamo parlato con Leonard Mennella nella doppia funziona: sia assessore del comune di Lacco Ameno sia avvocato. E Mennella non è uno che fa “bott’ e machin…”

Avvocato, le chiedo di commentare la sentenza del Giudice di Pace di Ischia sugli autovelox, visto il suo doppio ruolo di legale e di assessore del Comune di Lacco Ameno, anche per capire la posizione dell’ente. Mi sembra una sentenza equilibrata ma che lascia molto ancora da dire.
«Guardi, parlando di equilibrio Lei ha toccato un tema centrale. In realtà noi eravamo preoccupati da altri aspetti, ma nel leggere la sentenza possiamo subito sgombrare il campo da alcuni equivoci: il posizionamento dell’autovelox è corretto, e soprattutto la strada nella quale è stato installato è una strada che consente l’installazione di questi dispositivi. E devo dire che questi due aspetti sono assolutamente fondamentali, perché ove mai il giudice di pace avesse ritenuto che questi due aspetti erano problematici o addirittura illegittimi, avremmo dovuto seriamente pensare di eliminare l’installazione, perché nel momento in cui la strada non era idonea o i punti di segnalazione non erano allo parimenti idonei per distanziamento o per visibilità, avremmo avuto ovviamente difficoltà a mantenerli in sito. Purtroppo la sentenza ha accolto soltanto l’ultimo dei motivi proposti da parte del ricorrente che riguardava la presunta mancanza di omologazione del macchinario, il che se vogliamo nella sostanza è un problema anche risolvibile, perché ove mai si ritenesse non omologato il macchinario, si potrebbe anche pensare di cambiare l’apparecchiatura e installarne una del tipo omologato. Ma noi in realtà riteniamo che omologazione e approvazione – perché si tratta comunque di un macchinario approvato – siano dei sinonimi e questo convincimento si fonda su una circolare del Ministero del novembre del 2020 che ha espressamente equiparato “approvazione” e “omologazione”, quindi come amministrazione noi siamo abbastanza tranquilli nel lasciare il macchinario ancora in funzione, perché ci stiamo attivando per appellare la sentenza e probabilmente tale appello troverà accoglimento favorevole nelle prossime sedi giudiziarie».
Ecco, questo è uno degli argomenti che ai cittadini più interessa: le multe che sono state fatte, oggetto delle altre sentenze che sono in corso di validazione da parte del giudice Uccello sono nulle o non sono nulle?

«Le sentenze, in questo momento, hanno efficacia soltanto per coloro che le hanno impugnate. Ripeto, noi ricorreremo in appello, ma non contro i singoli automobilisti, questo lo voglio chiarire, bensì ricorreremo in appello perché venga affermato un principio, che è quello secondo cui le installazioni sono legittime e che gli apparecchi sono legittimi; ciò principalmente per tutelare il bene fondamentale che con l’installazione degli autovelox abbiamo voluto perseguire, cioè innanzitutto la salute pubblica, la sicurezza stradale e anche – perché no e lo dico da utente della strada – di godere il panorama della strada statale con un atteggiamento diverso. Invito tutti quanti ad apprezzare il fatto che negli ultimi periodi il livello e la velocità di circolazione ha reso anche più gradevole il passaggio in quel punto».

Politicamente come viene accolta questa sentenza?
«Politicamente noi ci siamo già confrontati, con il sindaco, col comandante della polizia municipale, e ripeto, paradossalmente anche se sembra una sentenza negativa – perché sostanzialmente annulla il verbale – siamo soddisfatti perché l’impianto, e cioè tutto il procedimento che era sotteso all’installazione, fondamentalmente ha retto, perché c’erano le autorizzazioni del Prefetto, la strada è stata ritenuta idonea, e anche la segnalazione dell’apparecchiatura è stata ritenuta idonea, che erano, come ho detto, dei motivi che se fossero stati accolti probabilmente sarebbero stati “trancianti” sulla possibilità di mantenere in sito queste apparecchiature».

Domanda da utente che ha letto la sentenza e si è posto un interrogativo: il comune non farebbe prima magari a richiedere quest’altro certificato, perché mi sembra che poi debba essere emesso dallo stesso ente? Non si tratta nemmeno di una certificazione extra…
«Guardi, la sua riflessione è interessante perché in effetti è una delle possibili strade da perseguire, anche se credo che sia più problematica che non cambiare magari direttamente l’apparecchiatura, questo perché quello di omologazione e di approvazione sono due procedimenti distinti che però il legislatore ha equiparato. Quindi, se un dispositivo ha ottenuto l’approvazione credo che sia quello il risultato finale da raggiungere: non credo che si possa tornare indietro e rifare l’omologazione di un macchinario che ha seguito una strada alternativa che è quella dell’approvazione».

Una domanda per chiarirci un po’ i dubbi ma in tutto questo la Maggioli che vi ha noleggiato l’apparecchiatura (tale ditta fornisce le pubbliche amministrazioni) cosa dice? Anche perché mi sembra che in qualche modo forse dovrebbe essere citata in giudizio come fornitore-garante. In ipotesi potrebbe essere stata la stessa ditta a fornirvi uno strumento non omologato.
«La Maggioli ci ha consegnato questo strumento, fornendoci anche la documentazione presente sul sito del Ministero e il decreto del Ministero, dove ci ha garantito che l’approvazione è assolutamente equivalente all’omologazione, e che era sufficiente a mettere in sito l’apparecchiatura. È chiaro che se così non fosse perché – e faccio un’ipotesi nella quale in questo momento non credo – questa sentenza dovesse resistere a tutti i gradi di giudizio, è chiaro che la Maggioli dovrò renderci conto di questa apparecchiatura che evidentemente non ha superato il vaglio della magistratura. Un’ultima cosa però vorrei dire, tornando su un argomento precedente, se mi consente..»

Prego.
«Ecco, parlando di quale sarà la sorte dei verbali: quelli che sono stati impugnati seguiranno il loro iter – saranno appellati, ci saranno dei ricorsi per cassazione e quindi si vedrà alla fine cosa succederà – mentre per chi non ha impugnato, il verbale rimane valido ed efficace, in quanto non è previsto un annullamento in autotutela per tutti i verbali che sono stati elevati. Come le ho accennato, col comandante della polizia municipale ci siamo sentiti poco fa: abbiamo intenzione di lasciare attivo il macchinario, questo voglio precisarlo, perché qualcuno magari potrebbe pensare che da questo momento l’autovelox non è più in funzione visto l’annullamento del Giudice di Pace. L’autovelox rimarrà in funzione, quindi invito tutti comunque a rispettare i limiti di velocità, perché siamo convinti e fiduciosi, con gli appelli che proporremo, di ristabilire un po’ di chiarezza su questa vicenda».

6 COMMENTS

  1. Con sentenza del 17 febbraio 2023 numero 5078 la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ha dato ragione a un automobilista determinando che il posizionamento dell’autovelox su strada con doppia striscia continua non è da ritenersi sufficiente a definire la strada a scorrimento veloce, caratteristica, quest’ultima, invece, determinante perché il posizionamento dell’autovelox sia legittimo e scatti la sanzione automatica, senza bisogno di una contestazione immediata.

    Non è la prima volta che la Cassazione interviene sul tema, ribadendo, nella succitata sentenza “Come questa Corte ha più volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art.2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità ( Cass.20.6.2019, n.16622; Cass. 14.2.2019, n.4451). Ne consegue che, non trattandosi di strada a scorrimento veloce, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità. Il ricorso va, pertanto accolto”.

    Roberto Benigni, vicepresidente ANVU ricorda che una precedente sentenza, la numero 24936 del 15 settembre 2021 ribadiva gli stessi principi ed elenca cosa si intende per strada a scorrimento veloce: “La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano” (cit.).

    E chest è!!

  2. A parte tutto, omologazione o no, io non capisco perché tutti ci lamentiamo del fatto che c’è gente che corre come matti, che uccidono persone, poco distante da questo autovelox hanno investito un giovane, visto che non siamo capaci di seguire il codice della strada per me e’ giusto che ci sia.

  3. Qui fanno finta di non capire.
    Gli autovelox senza contestazione immediata sono stati concepiti per tutte le situazioni in cui gli operatori di polizia non potrebbero fermare il reo in condizioni di sicurezza, ovvero su una strada a scorrimento veloce (ovvero con dei limiti minimi di velocità). Per esser tale la strada deve rispettare ben precisi requisiti minimi di legge (per tutta la sua lunghezza) E deve esserci l’autorizzazione prefettizia, e le due condizioni sono inscindibili.
    Ad Ischia forti della solo decreto del Prefetto, amministratori avidi hanno installato questi apparati in prossimità di curve, su tratti in pendenza, con segnaletica fasulla e “vedo/non vedo”, ma soprattuto su strade con limiti massimi ben lontani da quelli che le classificherebbero “a scorrimento veloce”.
    Quello del sinonimo di omologazione è l’ultimo dei loro problemi.

  4. É vero, da quando ci sono gli autovelox è tornato ad essere più piacevole passeggiare sul lungomare.
    I buzzurri dovrebbero capire che questo avvantaggia anche il turismo, oltre che evitare altre morti.

  5. Nessuno vuole vittime stradali..ma gli autovelox sull isola d Ischia sono stati installati solo x fare cassa e tutte le vittime che ci sono state sono passate a miglior vita per invasione di carreggiata…quindi anche se avessero preso la “multarella” da autovelox di sicuro non avrebbero fatto tornare in vita quelle povere persone..quei poveri ragazzi… per Alcool droga e cellulari non servono a nulla gli autovelox…ne legali né illegali come quelli che si trovano sull isola d ischia

  6. Siamo l’isola dei tarallucci e vino, va bene tutto, ma quando un assessore che è anche avvocato pensa alla nostra salute dovrebbe preoccuparsi anche della depurazione e di tutte le cose che andrebbero fatte per rendere alla nostra isola un turismo di eccellenza. Avvocato, ma ha mai viaggiato su certe carrette del mare che ancora oggi tasportano i turisti e non i migranti? Ben vengano gli autovelox anche se illegittimi per le nostre strade, ma per non avere alibi aumentate i limiti di velocità di quel tanto che tutelano quegli automobilisti che non vogliono fare i piloti o le corse di formula 1 e non devono pagare multe per uno sforamento di qualche km ora che in condizioni diverse non darebbero luogo a multe che per voi amministratori servono a fare solo cassa. Dimostrate che siete in buona fede e che lo fate solo per tutelare la salute dei cittadini.

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