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sabato, Aprile 20, 2024

Lacco Ameno, il comune sbaglia ancora. Bloccata la gara per il “nuovo” porto

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Pascale aveva escluso Perrella, il TAR lo riammette. Le manovre del Barone per cacciare il Senatore sono, dunque, sempre più errate. E Lacco Ameno resta vittima dei capricci di una maggioranza che gioca con il destino del suo paese. La storia infinta del porto si arricchisce di un'altra pagina. Sempre più in basso…

Ida Trofa | È guerra! Pascale esclude Perrella. Perrella lo porta (ancora) in tribunale e il TAR riammette la sua Marina di Capitello Scarl al bando di gara. Tra volti noti del diportismo nautico e vecchi lupi di mare, Lacco Ameno non riesce a ridisegnare la mappa dei “pirati” Il comune voleva procedere per il “nuovo” porto di Lacco Ameno con 5 inviti a partecipare dopo aver escluso 2 ditte e, però, tre le 2 c’era la Marina di Perrella che, con un’immediata replica, ha ricorso al TAR vincendo. Il comune si costituisce e davanti ai giudici si replica lo scontro Angelone-Lentini. Il tribunale amministrativo riapre i termini e riammette con riserva gli esclusi. Ed è sempre più incerta la stagione all’ombra del Fungo. Uno scontro cruento che nel giro di poche ore ha visto lo sciorinarsi di più e più udienze sempre sul tema Porto di Lacco Ameno

Raffica di ricorsi al TAR: Pascale si inceppa
Se sul fronte della proroga del vecchio contratto e della vecchia concessione per lo sfruttamento del porto turistico di Lacco Ameno, l’imprenditore Giuseppe Perrella si è visto respingere le richieste, attendendo il 12 luglio con la trattazione nel merito, sul fronte del “nuovo” bando di gara e della nuova concessione, Perrella vince a mani basse e blocca l’intero iter. Pascale si inceppa!

Il TAR ha dato ragione a Perrella, facendo sì che il governo del “Barone” rimediasse l’ennesima figuraccia.
Il giudice ha bloccato gli atti e riammesso la scarl di Perrella alla gara. Un cazzotto in pieno volto per il comune. L’ultimo schiaffo alla comunità che rischia una estate torbida.
Il comune ora dovrà riaprire i termini. Gioco forza, fatti un po’ di conti, si arriverà ben oltre il 3-4 luglio per approntare il nuovo iter. Questo farà si che l’unica infrastruttura pubblica del paese resti ferma, senza gestore. La procedura ormai si è inceppata e i vari competitor dovranno essere riconvocati con specifiche procedure e, a rigor di norma, con una nuova PEC che annunci il “nuovo iter”.

Lo schiaffo: Il TAR riammette Perrella
“Ritenuto che, in ragione degli effetti che si determinerebbero “medio tempore”, anche tenuto conto che nella specie si tratta di un affidamento per soli n. 4 mesi a decorrere dall’1.7.2022 (con possibilità di opzione fino al 31.12.2022), emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la concessione della chiesta tutela cautelare ex art. 56 cpa; Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo l’ammissione della ricorrente alla selezione, con riserva e in soprannumero rispetto agli operatori economici già ammessi, e tanto sino alla data della camera di consiglio del 12 luglio 2022, che va fissata per il definitivo esame dell’istanza cautelare, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 cpa” così è stato deciso in Napoli il giorno 21 giugno 2022 dal Presidente Michelangelo Maria Liguori che accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva, fino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio del 12 luglio 2022, che si fissa per il definitivo esame dell’istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.

Pascale esclude Perrella e Perrella lo porta in tribunale
E’ guerra sempre più aperta. Giacomo Pascale, nell’attesa stagione che lo vede imporsi sulla gestione motu proprio dell’approdo turistico di Lacco Ameno ha provato a lanciare un monito: “L’era del Porto a trazione Azzurra in direzione Perrella è finita” nonostante tutti i tentativi di preservarla con qualsiasi mezzo e in ogni sede giudiziaria. Ma l’amministratore unico della Marina di Capitello Scarl non sta certo a guardare e non molla le bitte del Fungo. La replica all’esclusione da ogni procedura di gara non si è fatta attendere dandogli in gran parte ragione. Ma andiamo con ordine e narriamo i fatti. Proprio in attesa che l’ex concessionario Giuseppe Perrella sferri l’ultimo attacco il comune di Lacco Ameno con Determinazione n. 69 nell’ambito del servizio per il funzionamento dell’approdo turistico di Lacco Ameno per il periodo 1 luglio 2022 al 31 ottobre 2022 con opzione di prosieguo fino al 31 dicembre 2022 finalizza l’approvazione dei documentazione di gara ed indizione procedura negoziata. Procedura affidata al responsabile del III settore LL. PP Arch. Enzo d’Andrea.

Sette le istanze pervenute.
Solo 5 invitate a presentare una offerta Il termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione era stata fissata al giorno 6 giugno 2022 alle ore 10:00. 7 le istanze di partecipazione depositate ma secondo gli uffici, idonei solo 5 operatori economici tra volti noti del diportismo nautico e vecchi lupi di mare, Lacco Ameno si sarebbe apprestata a ridisegnare la mappa dei “pirati” che hanno mollato le ancore negli scali più prestigiosi dell’isola. Tra questi, stando ai voleri di Pascale ma non della legge, non ci dovrebbe essere la Marina di Capitello Scarl. Come è noto, sin dall’insediamento, l’obiettivo del popolo di Giacomo Pascale (libertà, libertà…) era quello di sfrattare l’inviso uomo del senatore Domenico De Siano dallo scalo del Fungo.

Doppio ricorso al TAR
Per lavare l’onta dell’esclusione Perrella, come detto, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, non una volta, ma ben due volte nel giro di poche ore.

Il primo ricorso al TAR
Con il primo ricorso presentato al TAR, Perrella sosteneva di essere prorogatio in base alla legge riferendosi al (45 bis) e al codice della navigazione e chiedeva la sospensione degli atti di gara per l’affidamento. Il TAR non lo ha ritenuto di accordare l’istanza cautelare e ha fissato al 12 luglio prossimo la trattazione del merito.

Il secondo ricorso al TAR
Diverso, invece, l’esito dell’altro procedimento. Il secondo ricorso al TAR è sicuramente quello più pesante e determinate. Perrella aveva richiesto e ottenuto l’intervento dei giudici con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. nell’interesse della società Marina del Capitello S.c.a.r.l., presentato dall’Avv. Enrico Angelone contro il Comune di Lacco Ameno “avverso e per l’annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari” di tutti gli atti connessi alle procedure di affidamento”.

Annullateli
In particolare si chiedeva l’annullamento: “della nota, comunicata a mezzo pec in data 16.06.2022, recante “respinta ammissione all’indagine di mercato: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sul presupposto per cui “la società risulta beneficiaria di altra analoga commessa: Ai sensi dell’Avviso la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene esclusivamente tra quelli in possesso dei requisiti e “non beneficiari di altra analoga commessa in applicazione del principio di rotazione”; della determinazione n. 372 (n. 56) del 20.05.2022 con la quale l’amministrazione comunale ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per un periodo di 4 mesi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giacomo si affida allo Sceriffo… ma che figuraccia
Il comune di Lacco Ameno s è difeso affidandosi per la costituzione in giudizio ad un altro illustre avvocato, il legale vicino a Fulvio Bonavitacola (il vicepresidente della Regione dello “sceriffo” Vincenzo De Luca), l’avv. Lorenzo Lentini, professionista altamente esperto nella materia del diritto amministrativo in generale e, nello specifico, delle concessioni demaniali, anche per la gestione di porti ed approdi turistici, che ha già approfondito ogni questione inerente i rapporti tra l’Ente e la società ricorrente. All’avv. Lorenzo Lentini la somma complessiva di € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a., spese documentate ed oneri come per legge, per tutta l’attività a svolgersi. Ma è una figuraccia dell’ente.

Atti illegittimi
Stando alle doglianze della Scarl, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, previa adozione delle più idonee misure cautelari, vanno annullati per “Violazione e falsa applicazione art. 1 comma 2 lett. B) d.l. 76/2020 – conv. In legge 120/2020 – violazione e falsa applicazione artt. 36 e 63 d.lgs 50/2016 – violazione e falsa applicazione art. 41 direttiva n. 2014/24/ue – violazione e falsa applicazione linee guida anac n. 4/2016 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – sproporzione – illogicita’ – violazione del principio del favor partecipationis“

Esclusione senza presupposti di fatto e di diritto
Secondo l’avvocato Angelone “l’illegittimità della misura espulsiva oggetto di impugnativa (in uno all’art. 10 dell’Avviso Pubblico in parte qua), sotto il profilo dell’inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, si coglie, anzitutto, all’esito di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Quest’ultimo, infatti, è primariamente rappresentato da due distinte coordinate normative”.

Nel caso, sostiene l’avvocato napoletano “è evidente come la procedura avviata dal Comune di Lacco Ameno, lungi dal potersi configurare quale procedura ristretta, assuma, i caratteri di una procedura aperta, in senso stretto ed in senso lato, alla partecipazione di tutti gli operatori interessati“.
Infine l’avvocato di Perrella conclude: “I tratti essenziali della procedura in esame, da un lato, disvela un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore, dall’altro, esclude qualsiasi intervento dell’amministrazione nella fase di selezione/individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura. Infatti, e specularmente ai precedenti sopra richiamati, l’avviso di manifestazione di interesse impugnato disvela, senza possibilità di smentita, la volontà dell’amministrazione comunale di formare un elenco di potenziali fornitori da invitare alla successiva procedura negoziata e, dunque, un meccanismo sostanzialmente equivalente all’indizione di una procedura aperta. Nel caso Lacco Ameno è dunque inapplicabile il principio di rotazione sì come recepito nell’art. 10 dell’Avviso Pubblico – in uno agli atti presupposti – così come nei provvedimenti che escludono la ricorrente dalla procedura”

Eccesso di potere
Rilevata anche la violazione e falsa applicazione art. 1 comma 2 lett. B) d.l. 76/2020 – conv. In legge 120/2020 – violazione e falsa applicazione artt. 36 e 63 d.lgs 50/2016 – violazione e falsa applicazione art. 41 direttiva n. 2014/24/ue – violazione e falsa applicazione linee guida anac n. 4/2016 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – sproporzione – illogicita’ – violazione del principio del favor partecipationis.
“Di là dal contrasto frontale con il dettato normativo di riferimento, il provvedimento espulsivo – in uno all’art. 10 dell’Avviso impugnato – si presenta illogico, sproporzionato sviato” chiosa Angelone.
Sotto primo profilo, va evidenziato che la ricorrente viene esclusa dalla procedura in quanto “beneficiaria di altra analoga commessa”.
Non è tanto l’essere sub-concessionaria uscente – in forza del principio di rotazione degli incarichi come interpretato dalla granitica giurisprudenza (cfr. motivo che precede) – a veicolare la determinazione escludente quanto, piuttosto, l’aver in corso una commessa analoga.
“Il provvedimento (in uno alla previsione di cui all’art. 10 dell’Avviso Pubblico) è illogico, sproporzionato e chiaramente sviato, laddove si consideri che – stando agli atti formati dalla stessa amministrazione (ritualmente gravati dalla ricorrente con autonomo e distinto ricorso) – essa ricorrente a far data dal 29.06.2022 non sarebbe più titolare e beneficiaria della c.d. commessa analoga- si legge nel ricorso accolto dal TAR-
Gli atti eletti a presupposto della procedura selettiva de qua, infatti, si fondano proprio sulla circostanza per cui l’affidamento ex art. 45 bis c.n. in titolarità della ricorrente scadrebbero il 29.06.2022.

Inoltre, l’affidamento oggetto di gravame decorrerebbe dal 01.07.2022 allorquando la ricorrente non sarebbe beneficiaria di nessuna commessa, men che mai, analoga. Ciò posto, è evidente come la determinazione escludente si fondi su presupposti inesistenti, sia illogica ed incrinata da un evidente sviamento.
Né gli atti di gara prevedevano che il predetto (ed illegittimo, cfr. infra) requisito dovesse essere posseduto dal partecipante alla data di presentazione della domanda. È evidente, altresì, come la determinazione impugnata – così come l’art. 10 dell’Avviso di cui si chiede l’annullamento in parte qua – sia sviatamente rivolta ad escludere la ricorrente: e tanto, laddove si consideri che – a quanto è dato sapere – anche ulteriori partecipanti, benché titolari di analoga commessa, siano stati comunque invitati alla procedura”.
Una brutta tegola per Pascale&Co atteso che sussiste altresì il danno grave ed irreparabile, atteso che la perdurante efficacia degli atti gravati determina l’ulteriore corso della procedura con conseguente frustrazione dell’esigenza difensiva della ricorrente e conseguente formazione di posizione di controinteresse. Peraltro, la attuale efficacia dei provvedimenti impugnati si rivela contraria all’interesse stesso dell’Amministrazione al maggior confronto competitivo fra operatori. Come sempre a pagarne le conseguenze maggiori è la comunità che oltre al danno di dover pagare profumatamente legali blasonati e apparentamenti vari, ad oggi si trova senza un Porto Turistico funzionale è funzionate.

Misure cautelari
L’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A in tema di pregiudizio grave ed irreparabile, osservato dalla parte, con il conforto della “determinazione n. 455 (69) del 17.06.2022 che la procedura si concluderà il 28.06.2022 e che, solo in data 17.06.2022 risulta inoltrata la documentazione agli invitati” rende ancor più pesante la vicenda.
La fase ancora embrionale della procedura rende evidente come il danno grave ed irreparabile patito dalla ricorrente possa essere evitato, qui ed ora, riammettendo la stessa Scarl di Giuseppe Perrella con riserva alla procedura e sino all’esito della pronunzia alla prossima camera di consiglio, senza che ciò precluda, peraltro, alla stazione appaltante di stralciare la sua posizione a seguito di una pronunzia collegiale reiettiva e, in ogni caso, senza che, medio tempore, ne risulti pregiudicato lo svolgimento della procedura di gara attraverso il compimento di atti produttivi di effetti irreversibili.

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