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giovedì, Marzo 28, 2024

La sentenza che boccia la promozione di Lucibello a Ischia Ambiente. «Non aveva le capacità pratiche di elevata specializzazione come richiesto dal V livello»

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Per offrire una più ampia e pacata informazione ai lettori pubblichiamo integralmente il testo della Sentenza di Appello n. 1558/2020 pubblicata il 10/06/2020. RG n. 4154/2014.

Repubblica Italiana, in nome del Popolo Italiano, la Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati: dr. Raffaella Genovese Presidente, dr. Piero Francesco De Pietro Consigliere rel., dr. Anna Rita Motti Consigliere. All’udienza del 4.6.2020 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 4154 r.g.a.c per l’anno 2014
Tra Ischia Ambiente spa in liquidazione rapp.ta e difesa dall’avv Marcello D’Aponte e Lucibello Andrea rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Panico
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 16.9.2014, la società appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia che aveva accolto la domanda del lavoratore alle mansioni superiori con condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
A sostegno dell’appello con un unico articolato motivo, l’appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva valutato le risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado.
In particolare aveva la Giudice valutato erroneamente le dichiarazioni testimoniali di Alberto Cenatiempo, riportate solo parzialmente. Il teste aveva sì detto che l’attuale appellante era preposto all’organizzazione del servizio di redazione dei fogli presenza, programmazione ferie e concessione dei permessi ma si doveva rapportare preliminarmente con lo stesso teste in quanto suo superiore. Questa ultima parte gettava una luce diversa sulle mansioni espletate dall’appellato e non corrispondenti a quelle richieste. Anche l’altra dichiarazione testimoniale non deponeva nel senso di provare lo svolgimento delle mansioni superiori.
Si costituiva l’appellato ed eccepiva l’infondatezza nonché l’inammissibilità dell’appello. Deduceva che l’appello era in ammissibile per violazione dell’art. 434 cpc in quanto non vi era traccia dei motivi specifici di censura alla sentenza. Nel merito l’appellato rilevava che invece dalle prove testimoniali era emerso che coordinava unità organizzative del personale operanti su zone territoriali o aree comprendenti più quartieri.
All’esito dell’udienza di discussione trattata secondo le norme emergenziali nel periodo della pandemia, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo depositato.

Motivi della decisione
L’appello è fondato e pertanto va accolto. Non può essere condivisa la censura circa l’inammissibilità dell’appello perché privo di censura specifica alla sentenza. Nel ricorso di appello, la critica alla sentenza è contenuta in modo preciso e riguarda un solo aspetto della stessa, peraltro decisivo, relativo al governo delle risultanze istruttorie.
La prova offerta dall’attuale appellato è contraddittoria e non sufficiente.
In particolare il teste Villani ha riferito che l’appellato organizzava i mezzi , coordinava gli operai, circa venti, per la raccolta porta a porta nel comune di Ischia in piena autonomia e da solo, così come da solo risolveva gli eventuali disservizi creati dal turno precedente come il mancato svuotamento dei cassonetti. Infine il Lucibello provvedeva alla redazione dei fogli presenza , delle ferie, e alla sostituzione del personale in malattia. Tali dichiarazioni sono state ridimensionate e collocate nel giusto quadro organizzativo dall’altro teste escusso Cenatiempo Alberto, diretto superiore gerarchico dell’appellato. Il teste ha precisato che nell’ambito della sua autonomia, l’appellato provvedeva alla redazione dei fogli presenza, programmazione delle ferie e concessione dei permessi ma si doveva rapportare preliminarmente al teste in quanto suo superiore gerarchico. Inoltre il teste ha altresì dichiarato che in alcuni periodi all’appellato era stata accordata la funzione di responsabile del settore con cadenza annuale o biennale a partire dal 2008. Infine sempre il teste ha precisato che l’appellato svolgeva tutte le attività di coordinamento dell’area di compattazione, sovrintendeva alle attività dei suoi colleghi ad esempio verificava che la raccolta fosse fata correttamente.
Ora dall’esame testimoniale non emerge affatto, come ritenuto nella sentenza di primo grado, lo svolgimento di attività lavorative rientranti nel V livello. In particolare l’appellato non svolgeva quelle attività di elevato contenuto professionale tecnico/ amministrativo. L’appellato verificava il corretto svolgimento dell’attività a lui assegnata perché rientrava nei suoi compiti come stabiliti dalla declaratoria contrattuale di IV livello. Nel IV livello era prevista l’autonomia del lavoratore ma all’interno di situazioni generali non necessariamente dettagliate. Ed infatti la predisposizioni dei turni anche di ferie e la sostituzione dei lavoratori assenti rientravano proprio in questo ambito. Tanto è vero che l’appellato si doveva raccordare al suo diretto superiore che aveva il compito di decidere in merito. E anche l’organizzazione del turno avveniva sempre nell’ambito di istruzioni ricevute perché non vi è prova che l’appellato avesse le conoscenze teoriche derivanti da istruzione superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione.

«Non aveva le capacità pratiche di elevata specializzazione come richiesto dal V livello»
Il suo compito, paragonabile ad un capo squadra, era limitato a verificare che la raccolta dei rifiuti procedesse correttamente da parte degli altri lavoratori a lui affidati nel turno e che prendesse le decisioni per farla svolgere al meglio anche rispetto al turno precedente. Non aveva le capacità pratiche di elevata specializzazione come richiesto dal V livello. L’appellato non era affatto un capo coordinatore di più quartieri o settori cittadini come richiede la declaratoria contrattuale cui aspira l’appellato. Dalla prova non emerge affatto una tale responsabilità. Non aveva mai svolto attività di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi. Né ha dato prova della compilazione di rapporti periodici in ordine al funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e della distribuzione del lavoro che, come già scritto , apparteneva al suo diretto superiore. Di conseguenza l’appello va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta in primo grado. Le spese del doppio grado giudizio si compensano dato il contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M. La Corte così provvede: Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo; Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.»

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