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mercoledì, Aprile 24, 2024

La demolizione non si prescrive! La cassazione accende le ruspe a Barano: giù la casa di Giorgio D.S.

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L’ordine di demolire un’opera edilizia abusiva non cade in prescrizione.
Lo ha sancito la terza sezione penale della Cassazione, dichiarando inammissibile un ricorso presentato contro una decisione con cui il tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – aveva rigettato un’istanza di revoca di un’ingiunzione a demolire.

“La demolizione del manufatto abusivo – spiega la Suprema Corte, enunciando un principio di diritto – ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso” e “configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso”. Per queste sue caratteristiche, “la demolizione – osservano gli ‘alti’ giudici – non può ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte Edu e non è soggetta alla prescrizione”.

Nella sentenza 9949 depositata oggi dalla Terza sezione penale, i supremi giudici affermano il seguente principio di diritto: “La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso”.

La Cassazione prosegue aggiungendo che: “per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 del codice penale”.

Con questo verdetto, i supremi giudici – presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Riccardi – hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso del proprietario di una casa realizzata nell’isola di Ischia, afflitta da alte percentuali di abusivismo, in località Barano. Il difensore di Giorgio D.S. – 79 anni – aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione dell’ordine di demolizione di un manufatto agricolo, edificato senza permesso nel 1995, e trasformato in civile abitazione ultimata nel 2004. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca o annullamento dell’ingiunzione a demolire con ordinanza emessa il due marzo del 2015.

La Cassazione ha dato piena legittimazione al via libera alla distruzione dell’edificio abusivo e al ripristino della situazione originaria. In Campania sono migliaia le costruzioni abusive, ma la piaga dell’abusivismo edilizio colpisce l’Italia intera.

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