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giovedì, Aprile 25, 2024

La danni pesanti è una realtà. Parte la ricostruzione

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Ida Trofa | Danni pesanti” ecco l’ordinanza n.7 del Commissario Carlo Schilardi. Il dispositivo è stato pubblicato, ufficialmente, ieri. Esultano i sindaci: “recepite le nostre istanze“. All’appello delle richieste, oltre a una opportuna programmazione di insieme, ai danni alle sorte e beni mobili, manca in ogni caso la delocalizzazione. Non vi sono previsioni in merito neppure per chi vorrà andare via per scelta. Resta il guaio dei contributi legati alle zone instabili. Si potrà rientrare in casa solo dopo la messa in sicurezza.
Arriva, così, a mettere la parola fine, ma non un caposaldo, al dramma del terremoto di Ischia.

Si tratta dell’ultima “misura” per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. Quella che chiude il cerchio dei dispositivi sulla nostra ricostruzione, ma copia dalla tragedia senza soluzione del centro italia.
Un’ordinanza da 40 pagine, rispetto alle 38 della bozza iniziale, redatte sciaguratamente, come dicevamo, sulla scorta della ordinanza per il terremoto del centro Italia, la n.19/2017 dell’allora commissario Vasco Errani. Un testo che, con tutta onestà, non ci sta ancora per niente bene e che, di fatto, consta di 21 articoli ma scarseggia in programmazione e previsioni ad hoc per un territorio e per una realtà antropologica come quella del Cratere.
Il dispositivo, lo ricordiamo, si fonda sulla legge che abbiamo denominata “legge schifezza”, la n. 130/2018 per la ricostruzione di Ischia. Così, anche l’ordinanza, muove sullo stesso binario di inutilità, anche se recepisce le istanze dei sindaci su quantificazione del danno, soldi ai tecnici e alle aziende, aggregati edilizi e soprattutto sanatorie e condoni.
Da qui le voci di giubilo e i volti distesi dei primi cittadini che attendevano di poter mettere le mani sulla normina scritta a “quattro“ mani con quelli dell’Ex Prefetto. E che Dio ce la mandi buona…

L’ordinanza numero 7 del commissario Carlo Schilardi spiega la fase di ricostruzione pesante e spiega come ancora una volta la complessità della situazione in un panorama dove sono sempre o gli “ultimi” ad essere lasciati sempre più ultimi e dove per forza di cose si è voluto paragonare il cratere più grande d’Italia a quello più piccolo dello Stivale senza distinzioni di sorta.

I sindaci erano e restano i soliti lecchini del Commissario e del Capo Dipartimento, limitandosi al compitino utile per mettersi apposto al coscienza ed in qualche caso gli affari sismici che di qui a breve subiranno una poderosa accelerata in vista delle pratiche, speriamo, ricostruttive. Cosi come hanno fatto gli “altri” altrove, nel Centro Italia, dove è palese e chiaro il fallimento, dove la ricostruzione è ferma nei grovigli di una sterile e pericolosa macchina burocratica. pachidermica.

40 pagine e 21 articoli
L’Ordinanza n. 7 è datata 27 settembre 2019 e rendere operativa la disciplina degli interventi pesanti e determina i criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione e di adottare disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti privati che intendono chiedere il relativo contributo per la ricostruzione, sia le valutazioni dei Comuni in sede di esame delle domande. Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
Per mettere su questo fior fior di previsioni non solo sono stati sentiti i comuni, ma anche gli esperti a servizio del Commissariato Schilardi nelle riunioni 17 e 24 luglio 2019 a Roma e del 17 settembre 2019 a Napoli, quando hanno positivamente esaminato lo schema della presente ordinanza esecutiva.

ARTICOLO 1: Se in attesa di condono il contributo è congelato
All’ Articolo 1 c‘è l’Ambito di applicazione e soggetti beneficiari e la nota dolente degli abusi edilizi. I Comuni, sulla base della Microzonazione sismica di III livello e di tutti gli elementi disponibili in materia urbanistica ed idrogeologica, con il supporto della struttura commissariale ove richiesto, individuano le eventuali zone di attenzione per instabilità o a elevata pericolosità ove gli interventi di cui al comma 1 sono autorizzabili nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento. Ancora ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.L. 109/2018 il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo, in caso di immobili edificati abusivamente è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta, allo stato, per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli immobili gravemente danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C e E, oppure BF, CF e EF, a seguito di sopralluogo di agibilità con scheda AeDES oppure dichiarati inagibili, perché danneggiati dal sisma, con ordinanza di sgombero del Sindaco del Comune interessato e possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti anche i titolari di attività produttive che svolgevano, alla data del sisma, l’attività in edifici a destinazione produttiva o in unità immobiliari ricomprese negli edifici con danni pesanti. I requisiti di ammissibilità ai contributi predetti sono elencati in un apposito allegato. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma: a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore all’evento sismico del 21 agosto 2017. b) all’esito di una procedura di esecuzione forzata. Con separato provvedimento sarà emanata apposita disciplina operativa per la concessione dei contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni immobili danneggiati e per le scorte e beni mobili strumentali.

Tipologia degli interventi finanziabili. Torna la perizia asseverata
I contributi possono essere concessi per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati. Insomma anche gli aggregati ed i condomini (da noi quasi inesistenti ) sono stati ammassati nel groviglio di articoli per Ischia. E con essi chi prima aveva pensato di evitare autodenunce ed ordinanze danni lievi, ha un lascia passare per rientrare e chiedere indennizzi pesanti. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B e C, oppure BF e CF, che risultino aver comunque subito danni gravi o maggiori sulla base di apposita perizia asseverata dal tecnico incaricato dal privato cittadino, il Comune, con il supporto della struttura commissariale ove richiesto, provvede alla verifica dello stato di danno prima dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico. Rispunta sempre la perizia asseverata. Un must per i furbetti dell’ultima ora, ma anche no.

I condomini questi sconosciuto
Sempre all’articolo per la concessione dei contributi. Rispunta il condominio. Ovvero “Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della presente ordinanza in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e/o ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all’amministratore condominiale in caso di condominio costituito, oppure a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito“.Agli effetti di tale disposizione appena sintetizzata, per valore dell’ edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.

Condomini. Se il propietario non interviene il comune è autorizzato ad occupare
Qualora i proprietari non provvedano volontariamente all’avvio di quanto previsto, su istanza anche di un solo proprietario interessato, il Comune, entro 30 giorni invita i proprietari delle unità immobiliari a provvedere volontariamente. Se ciò non accade entro i successivi 30 giorni, il Comune, informando preventivamente il Commissario straordinario, si sostituisce ai proprietari inadempienti per l’esecuzione dell’intervento mediante l’occupazione temporanea dell’immobile, comunque per un periodo non superiore a tre anni e per cui non è dovuto alcun indennizzo.
Per l’effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui alla presente ordinanza assegnabili ai predetti proprietari e, qualora i costi degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile, si rivalgono sui rispettivi proprietari inadempienti in quota parte.

All’Articolo 5 la Determinazione dei costi ammissibili a contributo
Per l’esecuzione degli interventi, il contributo è determinato sulla base del minor importo tra il costo complessivo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle allegate all’ ordinanza, in relazione ai livelli operativi attribuiti agli edifici interessati. Il costo complessivo dell’intervento comprende i costi sostenuti dall’interessato per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi. Il contributo per i lavori è destinato per almeno il 50% alle opere di messa in sicurezza, di riparazione dei danni e di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere, strettamente connesse. Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70%,

Articolo 6 Modalità di calcolo del contributo
Si parla di importi di poco superiori ai 1400 euro a metro quadro. Il costo ammissibile a contributo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra: il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva, dell’unità immobiliare o produttiva il costo parametrico di Schilardi, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle allegate all’atto, Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento. Spese tecniche comprese.

Domanda di accesso ai contributi. Perizie asseverata e atto notorio di legittimità della casa
All’Articolo 9 la Domanda di accesso ai contributi sono presentate dai soggetti legittimati al Comune a mezzo PEC o con deposito al Protocollo, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo necessario alla tipologia di intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati (anche in forma digitale), oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo: una relazione tecnica asseverata a firma di professionista, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17 del decreto legge 109/2018, a cui si allega la scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero; una dichiarazione dei proprietari o soggetti beneficiari, per ogni unità immobiliare interessata dalla domanda di contributo, resa nella forma sostitutiva dell’atto notorio che la stessa è legittima dal punto di vista urbanistico-edilizio oppure che la stessa è interessata da abusi edilizi oggetti di domanda di condono (nel tal caso indicante gli estremi) e che, in ogni caso, l’immobile danneggiato non è oggetto di vigente ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.
Oltre alla scheda AEDES e agli estremi catastali Nella domanda devono inoltre essere indicati: a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e dell’eventuale collaudo; b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, risultanti iscritte nell’Anagrafe e dimostrare di possedere la regolarità contiibutiva, previdenziale e fiscale al momento dell’affidamento dell’appalto e durante l’intero svolgimento dei lavori, sulla base del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Oltre alla perizia asseverata serve anche un conto
Oltre alle perizie asseverate servono anche conti su cui accreditare gli eventuali finanziamenti. Serve anche l’indicazione del conto corrente dedicato intestato esclusivamente al beneficiario del contributo. Alla domanda di contributo devono essere pertanto allegati tra le altre cose oltre ai progetti e le previsioni la “relazione asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata documentazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES, se disponibile, o all’ordinanza di sgombero; la relazione dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità tra gli elaborati finalizzati all’ottenimento del contributo e quelli necessari a ottenere l’autorizzazione sismica e le altre necessarie per il titolo edilizio abilitativo“.

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza, prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, perde il diritto al contributo ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti.

All’Articolo 11 la Concessione del contributo. Niente aumenti di volume
In sede di rilascio del titolo edilizio, ai fini della concedibilità del contributo, il Comune dovrà attestare la legittimità urbanistica originaria o intervenuta dell’intero immobile e, in caso di intervenuta sanatoria edilizia, dovrà essere specificata se la stessa è avvenuta precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge del n. 109/2018.
Nel caso in cui l’edificio risulti essere interessato da abusi edilizi non ancora condonati alla data di entrata in vigore del decreto legge del n. 109/2018, il contributo di cui alla presente ordinanza allo stato non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono. Il progetto di riparazione/ricostruzione e l’istanza di condono vengono esaminati dai Comuni anche attraverso l’indizione di apposite conferenze dei servizi. La concessione dei contributi, nei limiti e nei termini del citato mi. 25, è in ogni caso subordinata all’accoglimento delle istanze di condono. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune procede tempestivamente all’ accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento che dev’essere eseguito nel rispetto delle procedure previste. Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo dal Comune, SI determina tempestivamente in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto totale o parziale dell’istanza, informandone il Comune e il richiedente.

Articolo 13 Erogazione del contributo
Il contributo è erogato tramite il Comune al beneficiario, con fondi resi disponibili dal Commissario, nei tempi e nei modi di indicati il 10% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del primo stato di avanzamento dei lavori.E poi il 30% con successivi stati di avanzamento dal 40% dei lavori ammessi al 70% fino al termine con il saldo dei lavori. Fatti slavi collaudi e documentazioni tecniche da trasmettere.

Articolo 14 Aggregati edilizi
Arrivano gli aggregati edilizi. In presenza di un aggregato edilizio di, composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi LI, L2 ed L3 può procedersi ad un intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio temporaneo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza unico che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione allivello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Tale maggiorazione diventi pari al 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno tre edifici. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa, contenente l’indicazione dell’amministratore del consorzio il quale provvederà a presentare la domanda di contributo. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici coinvolti e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice. Con il comune, come detto, autorizzato ad intervenire, qualora i proprietari non provvedano volontariamente alla costituzione del consorzio.

Edifici in aree instabili. Siamo in un mare di guai
Quali siano le aree instabili non è dato sapere ma all’articolo 15 ci sono le previsti per gli Edifici ubicati in aree instabili e interessate da dissesti idrogeologici. Insomma state certi che a casa non ci entreremo mai!Della serie siamo in un amare di guai. Infatti oltre ogni cosa Schilardi stabilisce che: “Qualora nelle aree siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici (oppure da analoghi strumenti di pianificazione) sono ammissibili anche altri interventi, purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione“. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone instabili, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Comune può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi eventualmente edificabili a seguito di apposita variante dello strumento urbanistico, ove consentito. Per la ricostruzione degli edifici in questione può essere concesso un contributo.

Cumulabilità dei contributi
I contributi non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere o stesse finalità da pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei contributi assistenziali alla persona, di autonoma sistemazione ed altre forme alloggiative assistenziali, nonché dei contributi concessi ai fini della ripresa delle attività produttive. All’ordinanza vengono allegate le varie tabelle per il calcolo della soglia di dano e quant’altro.
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