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martedì, Aprile 23, 2024

La Corte di Appello cassa le demolizioni per i reati paesistici

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Paolo Mosè | Questa ordinanza della Corte di Appello di Napoli, I Sezione, apre nuovi spiragli e consente a chi nel passato è stato condannato per reati paesistici di poter cancellare la pena. Soprattutto quella accessoria, che prevedeva la demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi di ciò che era stato realizzato abusivamente sul territorio. Parliamo ovviamente dei reati di natura edilizia, per cui molti cittadini isolani sono stati tratti a giudizio e il più delle volte condannati per reati urbanistici e paesistici. Per quelli urbanistici il più delle volte gli imputati sono riusciti ad evitare la condanna per sopraggiunta prescrizione, mentre per quelli paesistici la possibilità era quasi pari a zero, essendo classificato come delitto e la cui prescrizione era prevista a sette anni e mezzo. E molti di questi imputati sono risultati colpevoli fino con il passaggio in giudicato. A modificare sostanzialmente questo reato è intervenuta la Corte Costituzionale, che non lo classifica più come delitto e quindi si è ridotto sostanzialmente il termine della prescrizione.

Questa pronuncia valeva anche per coloro che erano stati condannati definitivamente? Per la Corte di Appello di Napoli la pronuncia della Corte Costituzionale deve valere per tutti, anche per chi si era vista la condanna con la demolizione. E questo lo si deve ad un articolato ricorso presentato dall’avv. Cristiano Rossetti per un suo assistito. Ed infatti la Corte d’Appello di Napoli, con una ordinanza innovativa, ha riconosciuto la possibilità di revocare, per effetto dell’interevento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 181 co. 1 bis d.lvo. 42/2004 (reato paesistico), la condanna per il delitto paesaggistico e l’ordine di demolizione inflitti con una sentenza definitiva, già passata in giudicato.

I giudici della prima sezione della Corte d’Appello hanno accolto l’incidente di esecuzione proposto dall’avv. Cristiano Rossetti nell’interesse di una persona condannata definitivamente nel 2014 per aver realizzato un fabbricato abusivo in violazione delle norme paesaggistiche e alla quale era stato ingiunto di demolire la propria abitazione. Hanno pertanto revocato la condanna per il delitto paesaggistico e l’ordine di demolizione.

L’avv. Rossetti ha sostenuto che la sentenza ormai passata in giudicato poteva e doveva essere revocata in quanto, in seguito alla nota pronuncia della Corte Costituzionale, il delitto paesaggistico per il quale era stata condannata l’imputata era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e la fattispecie è oggi soggetta alla pene del reato contravvenzionale, che al momento in cui fu pronunciata la sentenza di condanna doveva considerarsi prescritto.

La declaratoria di incostituzionalità, spiegando effetti retroattivi, incide sul giudicato sostanziale e prevale su di esso, con conseguente possibilità di richiedere al giudice dell’esecuzione la rimozione della illegalità sopravvenuta della pena inflitta per l’abuso paesaggistico in quanto la pena a cui era stata condannata l’imputata e il conseguente ordine di demolizione erano diventati illegittimi.

L’avv. Rossetti chiedeva alla Corte di dichiarare prescritta, ora per allora, la contravvenzione paesaggistica, applicabile retroattivamente in luogo dell’incostituzionale delitto, trattandosi di una valutazione che all’epoca in cui fu pronunciata la sentenza non poteva essere compiuta, ma che ora poteva e doveva essere effettuata.

I giudici d’appello, dopo oltre sei mesi, hanno sciolto la riserva sulla decisione e, richiamando anche una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, intervenuta nelle more della decisione, che avalla la tesi sostenuta dell’avv. Rossetti, ha accolto il ricorso, revocando la condanna definitiva per l’abuso paesaggistico e l’ordine di demolizione. Hanno riconosciuto pertanto che «rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, adito per la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del reato paesistico di cui all’art. 181, dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione, oggetto della sentenza definitiva di condanna, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione, e fatti salvi i rapporti ormai esauriti».

Si tratta di un principio innovativo, che riconosce la possibilità di rivalutare sentenze di condanna passate già in giudicato, e perciò intangibili, non soltanto per modificare la pena, nel caso in cui questa sia diventata illegale in seguito ad una pronuncia di incostituzionalità, ma consentendo di revocarle nel caso in cui l’abuso paesaggistico per cui all’epoca fu pronunciata la condanna oggi integri la fattispecie contravvenzionale e il reato sia prescritto.

La questione era stata affrontata anche in un convegno tenutosi ad Ischia e promosso dallo stesso avvocato Cristiano Rossetti, immediatamente dopo l’intervento della Corte Costituzionale, nel corso del quale erano stati espressi pareri discordanti e, in particolare, il rappresentate della Procura Generale – Ufficio demolizioni aveva negato tale possibilità.

 

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