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giovedì, Marzo 28, 2024

La cattiva gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, assolto Vincenzo Rando

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Il fatto. Una sentenza dopo molti anni di dibattimento per fatti risalenti tra il giugno e il novembre del 2015. Dichiarati prescritti i reati in materia ambientale per l’allora amministratore unico della “Ego Eco” Vittorio Ciummo. Articolata e puntigliosa la difesa del dirigente del Comune di Forio, avv. Cristiano Rossetti

Paolo Mosè | Assoluzione per il dirigente del Comune di Forio Vincenzo Rando, prescrizione invece per l’altro imputato Vittorio Ciummo. Entrambi giudicati per la gestione di alcuni siti di stoccaggio per rifiuti ingombranti non pericolosi e anche per quanto riguarda la gestione del deposito degli automezzi di Nettezza Urbana utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

Una soluzione giunta dopo anni di dibattimento, di verifica di quanto contestato con l’escussione dei testi soprattutto della pubblica accusa. In particolare delle diverse squadre di polizia giudiziaria che sono intervenute in diversi siti, ad iniziare dagli uomini della locale Stazione Carabinieri e dal gruppo del Noe. Sostanzialmente il giudice ha accolto le argomentazioni (anche se non interamente) delle difese, che hanno evidenziato la correttezza nella gestione di un servizio di particolare interesse pubblico e che, come tutti sanno, è stato sempre al centro di vibranti polemiche ed in particolare dell’autorità giudiziaria. Infatti non è il primo processo che si celebra dinanzi al tribunale per fatti identici e risalenti nell’ultimo decennio. Chiamando in causa finanche i sindaci che si erano adoperati per trovare dei luoghi idonei per svolgere questa necessaria attività e che avevano a quel tempo sottoscritto varie ordinanze per autorizzare in particolar modo lo stoccaggio in determinate aree di ciò che è ingombrante e che la cittadinanza consegna alla società delegata al servizio e le aree per custodire i mezzi. Fino ad arrivare, ad un certo punto, ad imporre la sosta degli automezzi della Nettezza Urbana in uno degli angoli più suggestivi e panoramici del comune di Forio, in località Pietre Rosse. Su quel posteggio anomalo, dobbiamo dire, non è che ci sia stata molta attenzione, rimostranze, proteste, denunce, interventi dell’autorità giudiziaria.

ACCUSA COMPLESSA. Questa è l’accusa che viene contestata a Ciummo e a Rando ed è in relazione alla violazione del decreto legislativo che di fatto persegue coloro che violano l’interesse e la salvaguardia dell’ambiente e del sottosuolo: «Perché, in concorso tra loro, Ciummo Vittorio in qualità di amministratore unico della Ego Eco srl, con sede legale in Cassino, affidataria della gestione dello smaltimento dei rifiuti del comune di Forio d’Ischia in forza del contratto n. 1176 del 17 gennaio 2013, e Rando Vincenzo, in qualità di responsabile del III Settore del Comune di Forio – Settore Ambiente, effettuavano nelle aree di seguito indicate attività di gestione, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. In particolare, sull’area di circa 300 mq. sita in Forio d’Ischia alla via Provinciale Lacco Ameno, località Cavallaro (adibita ad area di sosta dei mezzi e stoccaggio di rifiuti solidi urbani in forza dell’ordinanza sindacale n. 340 del 15 settembre 2011, emessa in via contingibile ed urgente, con validità di mesi sei e mai reiterata), sull’area di circa 400 mq. sita in Forio alla via Spinavola e su un’area di circa 1.000 mq. sita in Forio alla via Giovanni Mazzella, effettuavano, in mancanza della prescritta autorizzazione, attività di gestione, trasporto e stoccaggio illecito di rifiuti urbani non pericolosi (costituiti da ingombranti, Raee, carta e cartone e plastica); raccoglievano e stoccavano i predetti rifiuti oltre il termine di 48 ore di cui all’art. 193 comma 12 decreto legislativo 152/2006; effettuavano attività di stoccaggio illecito di rifiuti liquidi costituiti dalle acque di dilavamento del piazzale convogliate nelle vasche a tenuta stagna per aver stoccato gli stessi oltre il termine di anni uno previsto per il deposito temporaneo dall’art. 183 lett. m) decreto legislativo 152/2006».

Una contestazione assai complessa, come lo sono, tra l’altro, le varie discipline legislative che il legislatore ha voluto approvare per inasprire le sanzioni per chi inquina, per chi attacca in modo incosciente il territorio arrecando danno all’intera comunità. Ma è anche una normativa a volte di difficile interpretazione, dovendo sottostare a tutta una serie di norme che a volte stridono tra loro e poi confrontarsi con una giurisprudenza che a volte non è sempre univoca, ma si modifica con le varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Il giudice in sostanza ha voluto sentenziare che per quanto riguarda il Ciummo, nella sua qualità di legale rappresentante della società appaltatrice del servizio di N.U., ha una responsabilità, avendo tenuto quei depositi in modo non conforme alla legge e comunque di non aver attivato quelle sollecitazioni affinché la Pubblica Amministrazione potesse procedere a delle successive autorizzazioni a seguito del termine scaduto.

L’INTERVENTO DELLA DIFESA. L’intervento risolutivo è stato dell’avv. Cristiano Rossetti, che ha ottenuto per il suo assistito Rando l’assoluzione piena. Specificando nella parte più interessante che nella fase investigativa c’è stato un errore macroscopico, allorquando viene contestata allo stesso imputato una responsabilità in ordine alla verifica successiva rispetto a quella iniziale. Per un motivo molto semplice, che al Rando non era stata più affidata la responsabilità del Settore Ambiente del Comune di Forio. E lo specifica in modo chiaro ed inequivocabile nel suo lungo ed articolato intervento dinanzi al giudice: «All’imputato risulta contestata, quale responsabile del III Settore del Comune di Forio, in concorso con il Ciummo, legale rappresentante della EgoEco srl, società che gestisce il servizio RR.SS.UU. per il suddetto Comune, l’attività di gestione, trasporto e stoccaggio di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione in tre aree ubicate nel Comune di Forio, oltre alla attività di stoccaggio di rifiuti liquidi costituiti dalle acque di dilavamento del piazzale di un’area.

Ebbene, pur senza voler entrare nel merito degli addebiti, è evidente come il Rando sia del tutto estraneo ai fatti. I militari del Noe dei Carabinieri, in seguito a due sopralluoghi, accertavano che in tre aree ubicate nel Comune di Forio (e specificatamente in località Cavallaro, Campo sportivo e Via Mazzella) la società EgoEco, che esercita il servizio RR.SS.UU. per conto del predetto Comune, svolgeva attività di stoccaggio rifiuti in assenza di autorizzazione.

In particolare, nelle aree in questione, detta società stazionava i propri automezzi deputati alla raccolta dei rifiuti senza autorizzazione e stoccava alcuni dei rifiuti prelevati in cassoni scarrabili oltre il limite temporale.

Nell’area in località Cavallaro veniva inoltre riscontrato il superamento del limite temporale di un anno per il deposito temporaneo di rifiuti, in relazione alle acque di dilavamento del piazzale, convogliate in una vasca a tenuta. Come riconosciuto dai testi si tratta certamente di circostanze riconducibili alla gestione dell’attività da parte della società EgoEco, di situazioni tecnico – operative ascrivibili a negligenza dell’azienda».

LE COMPETENZE DEL COMUNE. E’ una precisazione importante per chiarire i ruoli, i compiti e le responsabilità degli imputati chiamati a rispondere della contestazione dinanzi al giudice. Specificando che il ruolo del Rando era ben preciso e che non rientrava affatto tra quelli inerenti alla gestione quotidiana del servizio: «Non attengono al normale svolgimento del servizio e non sono addebitabili ad una inerzia del committente-Comune, che è tenuto a controllare il regolare svolgimento del servizio sul territorio, ma non può certo verificare quotidianamente il tempo di sosta degli automezzi o se essi siano partiti o meno per recapitare i rifiuti agli impianti.

Del resto, gli stessi militari del Noe hanno sostenuto che tutte le ipotesi di reato appaiono addebitabili al Ciummo, amministratore unico della società EgoEco che gestisce il servizio».

Richiamando l’attenzione del giudice proprio su questo aspetto e su ciò che è emerso in sede dibattimentale: «E’ la stessa P.G. che esclude una responsabilità del Rando in ordine agli illeciti riscontrati. Non è emerso che il Rando abbia mai autorizzato l’utilizzo delle aree in questione, tanto è vero che è stato rilevato che non vi sono atti a sua firma che concedono tali siti alla società EgoEco per poter individuare una sua responsabilità in ordine a tali illeciti.

Né è emerso che la Polizia Municipale, deputata al controllo del territorio e del servizio svolto, abbia mai segnalato all’imputato eventuali irregolarità.

E’ evidente come non gli si possa muovere alcun addebito».

ERRORE TEMPORALE. Ma pur volendo ammettere, per ipotesi, che ci fosse stata una disattenzione da parte del Rando, anche questo aspetto non può essere valutabile come una colpevolezza, che tra l’altro è stata esclusa anche dallo stesso pubblico ministero di udienza: «Ma quand’anche dette condotte fossero in qualche modo ascrivibili anche al committente – Comune di Forio, la eventuale posizione di garanzia non potrebbe rinvenirsi in capo al Rando, al quale non può muoversi alcun addebito.

Questi era responsabile (ma solo all’epoca del primo accertamento del giugno 2015 e non più all’atto del secondo sopralluogo novembre 2015, avendo ricoperto l’incarico fino al luglio 2015) del III Settore del Comune di Forio, che comprendeva i Servizi Ragioneria – Tributi – Economato – Personale – Società Partecipate – Ambiente – Demanio – Tutela paesaggistica e che aveva, quindi, un ambito molto ampio di competenze.

Non soltanto non potrebbe rispondere a nessun titolo della gestione illecita di rifiuti in aree sprovviste di autorizzazione in concorso con il titolare della società che svolgeva il servizio, ma neanche a titolo omissivo per aver consentito l’utilizzazione delle aree senza autorizzazione. La competenza in ordine all’autorizzazione di siti di stoccaggio provvisorio, anche attraverso l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, non spetta infatti al dirigente comunale».

Soffermandosi, in modo preciso, su un’area che è stata al centro del dibattimento e sulla quale l’avv. Rossetti ha svolto un costante controesame dei testi dell’accusa: «Ciò è stato affermato, proprio in fattispecie analoga, relativa alla gestione di un area deputata allo stoccaggio dei rifiuti senza autorizzazione in località Cavallaro a Forio.

In riferimento a tale vicenda, il Tribunale aveva assolto il dirigente comunale, responsabile del Settore Ambiente del Comune di Forio, sostenendo che questi non ha il potere giuridico di imporre, anche coattivamente, l’adeguamento normativo del sito, né ha il dovere di occuparsi del sito stesso sotto l’aspetto della sua conformità alla normativa sui rifiuti. Tale pronuncia fu poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli e dalla Suprema Corte di Cassazione.

Di certo la individuazione di quelle aree come stazionamento degli automezzi della ditta o come deposito non è avvenuta ad opera di Rando.

Si fa inoltre presente che, in ogni caso, l’imputato non potrebbe ad alcun titolo rispondere del reato contestato accertato nel novembre 2015 in quanto, come documentato dalla determina prodotta, all’atto del secondo sopralluogo del 4 novembre 2015, non ricopriva l’incarico di responsabile del Settore Ambiente, che aveva ricoperto solo fino al luglio 2015».

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