sabato, Febbraio 14, 2026

La casa della piccola Bianca è salva: prima il rinvio della demolizione, ora l’annullamento del TAR

Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

La giustizia, in tutte le sue articolazioni, ha riconosciuto il valore insostituibile della casa per chi, come la piccola Bianca, lotta ogni giorno contro una grave malattia neurologica. Una casa che non è solo un tetto, ma un presidio sanitario, uno spazio terapeutico, un luogo di stabilità e dignità.

La piccola Bianca, affetta da tetraparesi spastica e anossia ischemica perinatale, non può camminare né parlare, si alimenta tramite sondino e necessita di fisioterapia quotidiana per mantenere le funzioni vitali. Il suo medico curante ha sottolineato più volte l’impossibilità, anche temporanea, di un trasferimento: ogni spostamento sarebbe per lei un trauma fisico e psicologico con potenziali conseguenze fatali. Lo ha ribadito in una relazione medica allegata agli atti in sede giudiziaria: “Tali esercizi sono vitali per la sua sopravvivenza”.

La vicenda giudiziaria: tra diritto penale e amministrativo
La casa in cui Bianca vive con la madre e la sorella era oggetto di una condanna penale per abusivismo edilizio risalente al 2006, mai eseguita fino al 2024. Lo scorso inverno, il rischio concreto della demolizione è diventato imminente. Il Comune di Ischia ha infatti notificato un ordine di esecuzione dell’abbattimento, in forza della sentenza definitiva. L’intervento avrebbe significato l’immediato sgombero dell’abitazione, senza alternative pronte.
È in questo contesto che il 2 febbraio 2025 la giudice Carla Bianco, nella sua ultima udienza presso il Tribunale di Ischia prima del trasferimento a Napoli, ha sospeso provvisoriamente l’ordine di demolizione, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Gino Di Meglio.

Nel provvedimento, il giudice evidenzia la necessità di un “bilanciamento tra interessi, tutti di rango costituzionale e sovranazionale”, tra cui da una parte “la tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio” e dall’altra “il rispetto del diritto collettivo a rimuovere la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio”.
Scrive la giudice Bianco nel decreto di sospensione: “La patologia documentata di cui soffre la minore, figlia convivente, è alquanto seria e di gravità tale da apparire allo stato – e salvi gli approfondimenti nel corso del procedimento – incompatibile con lo spostamento in tempi brevi del nucleo familiare in un’altra abitazione idonea.”

L’ordine di demolizione è stato così congelato fino al 25 febbraio 2025, data fissata per la successiva udienza. Contestualmente, un secondo incidente di esecuzione, promosso dall’avvocato Bruno Molinaro, è stato rinviato a marzo, con la concreta possibilità di una riunificazione dei procedimenti.

La sospensione della demolizione di Marzo
Importante sviluppo era già intervenuto anche sul piano amministrativo nel marzo 2025, quando la Sezione Sesta del TAR Campania, presieduta dal giudice Santino Scudeller, ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’avvocato Gino Di Meglio, sospendendo in via provvisoria l’efficacia della determinazione n. 60400 del 2 dicembre 2024 con cui il Comune di Ischia aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2014. Si tratta di una delle tante pronunce che hanno scandito questa complessa vicenda, in cui la casa della famiglia di Bianca è rimasta formalmente destinata alla demolizione per effetto di una condanna definitiva, esecutiva da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il Comune di Ischia risulta peraltro già destinatario di un finanziamento pubblico, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo nazionale di 50 milioni di euro per la demolizione degli immobili abusivi.
L’ordinanza cautelare del TAR, datata 5 marzo 2025, ha però interrotto questo iter amministrativo, rilevando che il provvedimento comunale di annullamento risultava “inescusabilmente tardivo”, avendo superato il termine massimo di 12 mesi previsto dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela. Il Tribunale ha evidenziato che tutti gli elementi utilizzati dal Comune per giustificare l’annullamento (compresi i rilievi sugli abusi edilizi realizzati dopo l’1 ottobre 1983) erano noti da decenni, già documentati nei sopralluoghi effettuati nel 1984 e nel 2004.

Non solo. Il TAR ha riconosciuto che l’istanza di condono presentata nel 2009 dalla signora Volino non conteneva elementi ingannevoli o fuorvianti, e che il permesso del 2014 era stato rilasciato dopo un’istruttoria completa, comprensiva del parere favorevole della Soprintendenza.
In questa fase, quindi, il TAR ha ritenuto che “sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato”, rinviando la discussione di merito al 4 giugno 2025. Una data che ha segnato il passaggio dalla fase cautelare a quella decisiva, sfociata poi nella sentenza definitiva di luglio.

La sentenza del TAR Campania: un annullamento definitivo
A distanza di pochi mesi, e a valle delle pronunce penali sospensive, è arrivato anche il pronunciamento sul piano amministrativo. Il 15 luglio 2025, con la sentenza n. 5336/2025, il TAR Campania (Sezione VI) ha accolto i ricorsi presentati da Giovannina Volino, usufruttuaria dell’immobile, e Paolina Dominco, titolare del diritto di abitazione, annullando il provvedimento comunale con cui era stato ritirato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria del 2014.

Difese rispettivamente dagli avvocati Biagio Di Meglio e Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, le due donne avevano contestato l’illegittimità dell’atto comunale per violazione del termine massimo previsto dalla legge per l’esercizio del potere di annullamento.

Il TAR è stato netto: “È pacificamente comprovato per tabulas che l’atto di ‘ritiro’ in autotutela rimonta al 2 dicembre 2024, ed è stato adottato, indi, a distanza di oltre dieci anni dalla adozione del primigenio titolo allorquando era ben decorso – e da lungo tempo – il termine previsto.”
Il termine in questione è fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, che limita il potere di autotutela dell’amministrazione a dodici mesi. Il Comune di Ischia ha annullato un permesso di costruire dopo più di un decennio, basandosi su motivazioni e fatti – come i sopralluoghi del 1984 e 2004 – già noti all’epoca della sanatoria.

Il TAR ha ricordato che il permesso di costruire n. 1/2014 era stato rilasciato dopo una lunga istruttoria: “Il rilascio del titolo annullato è intervenuto al termine di una articolata sequenza procedimentale nel corso della quale la Amministrazione ha ben esaminato e valutato funditus lo stato dell’immobile e la epoca di realizzazione dei diversi interventi.”
Di conseguenza, ogni provvedimento successivo volto a rimuovere quel titolo – senza nuovi elementi sopravvenuti o vizi occulti – risulta giuridicamente tardivo e lesivo del legittimo affidamento dei cittadini.
“Il ritardo nella adozione della determinazione impugnata appare, indi, inescusabile […] i fatti erano stati accertati dalla stessa Amministrazione ben prima del 2014.”

Un precedente giurisprudenziale rilevante
La sentenza del TAR è densa di principi e citazioni che la rendono un precedente importante. Non solo per Ischia, ma per l’intero Paese. Sancisce che il tempo, in diritto amministrativo, non è una variabile neutra, ma una garanzia sostanziale. Passati i 12 mesi previsti dalla legge, un permesso di costruire non può più essere rimosso, se non in presenza di gravi falsità che in questo caso non sono emerse.

Il TAR parla esplicitamente di un “nuovo paradigma” introdotto dalla riforma del 2015: “Il nuovo art. 21-nonies introduce un principio di civiltà giuridica, funzionale a riequilibrare l’asimmetria nel rapporto tra autorità e cittadini, ponendo limiti invalicabili all’azione amministrativa.”
E ancora: “Il titolo edilizio non può restare perennemente claudicante, esposto al ripensamento di chi lo ha rilasciato. La certezza del diritto va tutelata, soprattutto a beneficio dei soggetti più deboli.”

La casa è salva, almeno per ora
Con questa doppia protezione – penale e amministrativa – la casa della piccola Bianca è oggi al riparo, almeno per ora, da interventi coattivi. La pronuncia della giudice Bianco ha impedito la demolizione sul piano dell’esecuzione penale, mentre il TAR Campania ha rimosso la causa amministrativa alla radice, annullando il provvedimento comunale.

Resta da vedere come si pronuncerà il giudice dell’esecuzione nei prossimi mesi, ma la strada tracciata dalla giustizia appare chiara: in presenza di diritti fondamentali – come il diritto alla salute e alla vita familiare – anche la tutela del paesaggio deve confrontarsi con il principio di proporzionalità e con la dignità della persona.
Una sentenza che non è solo una vittoria per una famiglia fragile, ma un segnale chiaro per tutte le amministrazioni: il rispetto della legalità non può mai prescindere dal rispetto dell’umanità.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos