lunedì, Febbraio 16, 2026

Jesca “liberata”, cade la confisca, la difesa convince i giudici dell’Appello

Lottizzazione abusiva a Serrara Fontana, la Corte d’Appello ribalta la confisca dopo l’assoluzione piena. Assolta “per non aver commesso il fatto”, Arianna Iacono ottiene anche la restituzione dei manufatti: per la Corte non c’è lottizzazione abusiva né responsabilità soggettiva. Rigettato l’appello della Procura, confermata la natura agricola dell’area.

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La Corte d’Appello di Napoli ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria complessa e stratificata che, negli ultimi anni, ha avuto al centro un’area agricola di oltre ventimila metri quadrati in località Jesca, nel territorio comunale di Serrara Fontana, e una serie di interventi edilizi finiti sotto la lente della Procura.

Con la decisione pronunciata il 28 ottobre 2025 dalla Prima Sezione penale, i giudici di secondo grado hanno riformato in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, revocando la confisca dei manufatti disposta in primo grado e rigettando integralmente l’appello del Pubblico Ministero .

Il procedimento vedeva imputata Arianna Iacono, nata a Lacco Ameno nel 1998, chiamata a rispondere, in concorso con il padre Domenico Iacono, deceduto nel corso del processo, di una lunga serie di ipotesi di reato legate ad abusi edilizi, violazioni della normativa urbanistica, paesaggistica e sismica e, soprattutto, del più grave addebito di lottizzazione abusiva. Secondo l’impianto accusatorio, nell’area agricola sottoposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici, con livelli di rischio indicati come elevati e molto elevati, sarebbero stati realizzati nel tempo manufatti, locali interrati, cunicoli, opere di sbancamento e contenimento tali da determinare una trasformazione urbanistica incompatibile con la destinazione agricola dei terreni.

Il Tribunale di primo grado, con sentenza del 25 settembre 2023, aveva assolto l’imputata “per non aver commesso il fatto” in relazione ai reati contestati, ma aveva comunque disposto la confisca dei manufatti ritenuti abusivi, con l’esclusione di due locali di 85 e 15 metri quadrati, ritenuti risalenti ai primi anni del Novecento. Una decisione che aveva aperto un fronte giuridico delicato: l’applicazione della confisca in assenza di una condanna penale.

Proprio su questo punto si è concentrato l’appello della difesa, affidata all’avvocato Biagio Di Meglio, che ha contestato la legittimità del provvedimento ablatorio in mancanza di un accertamento di responsabilità penale e, soprattutto, in assenza della prova della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva. Secondo la tesi difensiva, le opere realizzate dal padre dell’imputata erano riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria funzionali all’attività agricola e pastorale del fondo, regolarmente comunicati al Comune negli anni precedenti, e non tali da alterare in modo significativo l’assetto urbanistico dell’area.

Di segno opposto l’appello del Pubblico Ministero, che aveva chiesto l’estensione della confisca anche ai manufatti esclusi dal Tribunale e ai terreni oggetto degli interventi, ritenendo contraddittoria la sentenza di primo grado e sostenendo che l’insieme delle opere realizzate fosse incompatibile con un’area caratterizzata da elevato rischio idrogeologico e da vincoli stringenti di tutela.
La Corte d’Appello, presieduta dal dottor Eduardo de Gregorio, con estensore il consigliere Isidoro Palma, ha ricostruito puntualmente la nozione di lottizzazione abusiva, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Secondo i giudici, perché possa configurarsi tale reato non è sufficiente la presenza di singoli abusi edilizi, ma è necessaria una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio di tale consistenza da incidere in modo rilevante sull’assetto complessivo della zona, sottraendo di fatto le scelte di pianificazione agli organi competenti.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che le opere contestate, per dimensioni, caratteristiche e funzione, non abbiano determinato una trasformazione urbanistica incompatibile con la destinazione agricola dell’area. Un elemento ritenuto decisivo è stato il fatto che i terreni risultassero coltivati a vigneto, frutteto e colture orticole e che, fino alla morte di Domenico Iacono nel 2020, sull’area si svolgessero attività agricole e di pastorizia coerenti con la natura del fondo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del rischio idrogeologico. A fronte di un capo di imputazione che parlava di aree a rischio elevato e molto elevato, la Corte ha valorizzato le dichiarazioni del tecnico comunale escusso come teste, secondo cui l’appezzamento ricadeva interamente in “zona bianca” nella mappa del rischio. Inoltre, gli scavi in tufo, per lo più risalenti a epoca antica e successivamente consolidati, sono stati ritenuti di dimensioni tali da non incidere in maniera significativa sulla stabilità del versante.

Sulla base di queste valutazioni, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello della difesa e revocato la confisca dei manufatti disposta dal Tribunale, ordinandone la restituzione all’avente diritto, Arianna Iacono. Contestualmente è stato rigettato l’appello del Pubblico Ministero, escludendo sia la confisca dei terreni sia quella dei manufatti già esclusi in primo grado.

La sentenza dispone infine la trasmissione di copia del provvedimento alla Regione Campania e al Comune di Serrara Fontana per quanto di competenza, confermando nel resto la decisione di primo grado. Un pronunciamento che, al di là del singolo caso, si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a distinguere tra abusi edilizi puntuali e vere e proprie operazioni di lottizzazione, soprattutto in contesti agricoli e vincolati come quelli dell’isola d’Ischia.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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