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venerdì, Aprile 19, 2024

Ischia, gli abusi della Siena hanno un interesse diffuso

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L’altra battaglia al tar. La proprietà ha chiesto l’esclusione del Comitato. Le avvocatesse Buono e Petrone sono di avviso diverso: “Può considerarsi sussistente un interesse diffuso qualora riferito a beni materiali o immateriali a fruizione collettiva e non esclusiva”

Gaetano Di Meglio | Nel grande dibattito mancato sulla Siena (tranne pochi, ndr) il vero interesse “pubblico” che dovrebbe fare la differenza è quello difeso dalle avvocatesse Cristina Buono e Maria Petrone che dinanzi al TAR sostengono la difesa del “COMITATO “SALVIAMO ISCHIA PONTE”.
La vicenda che sarà chiarita solo con la sentenza del TAR, nel frattempo è tra i contendenti della camera di consiglio del prossimo 29 marzo. Una camera di consiglio che, è bene dirlo, non ha nessun effetto sugli atti resi dal Comune di Ischia qualche giorno fa.

IL RICORSO
“Come è evidente dal tenore del ricorso – scrivono le avvocatesse Buono e Petrone -, il thema decidendum riguarda la legittimità del provvedimento prot. n. 002337-P del 5 dicembre 2022, con il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha sospeso i lavori autorizzati con Permesso di costruire n. 3/2020 rilasciato dal Comune di Ischia in favore della società ricorrente il 26 novembre 2010, avendo riscontrato la realizzazione di opere non ricomprese nel predetto titolo abilitativo. Al riguardo, devesi sottolineare che il parcheggio oggetto del richiamato provvedimento cautelare è ubicato all’ingresso dell’antico borgo di Ischia Ponte, anche detto “Borgo di Celsa”, antico centro di marinai e pescatori, la cui esistenza è documentata già nel XIII secolo. È nel borgo d’Ischia Ponte che risiede tutta la storia e la tradizione dell’isola d’Ischia. La passeggiata attraverso la strada fatta di basoli, dove ancora oggi c’è la sede del Seminario diocesano porta, tra botteghe di ceramica e negozietti di prodotti tipici, a quello che è il simbolo dell’intera isola: il Castello Aragonese.

Il borgo in questione si caratterizza per la presenza di vicoli stretti, palazzi signorili alternati a caratteristiche casette basse che si sono conservati inalterati sino ai nostri giorni. Orbene, il Comitato interveniente (che – non a caso – è denominato “Salviamo Ischia Ponte”) è un’associazione culturale che si pone quale obiettivo primario quello di implementare tutte le attività in grado di promuovere e diffondere la storia del territorio isolano e, in particolare, del borgo antico di Ischia Ponte. A tal fine, promuove iniziative finalizzate a salvaguardare la bellezza del predetto borgo da ogni iniziativa che possa, in qualunque modo, alterarne il fascino rimasto immutato nei secoli.
Va da sé che, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente, non può non riconoscersi in capo al Comitato un interesse ad intervenire nel presente giudizio, in considerazione del fatto che tra gli scopi dell’associazione rientra certamente anche quello di evitare che vengano realizzate opere che, in difformità dai titoli originariamente rilasciati, possano compromettere la bellezza e la unicità del predetto borgo.

In proposito, proprio codesto T.A.R. ha avuto modo di chiarire che: “La legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi — ma il ragionamento è comune agli interessi diffusi — passa per il guado necessitato costituito dall’attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione; ciò che avviene allorquando la produzione degli effetti del provvedimento controverso interessa lo scopo istituzionale dell’ente collettivo e non la mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; dal radicamento dell’associazione nell’area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia, nonché da una adeguata rappresentatività di esso ente; dalla comunanza dell’interesse azionato, di cui si invoca tutela, a tutti gli associati, sì da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e, in definitiva, la configurabilità di conflitti interni all’associazione (anche con interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 1672).
Nel caso in esame, la circostanza che la Soprintendenza abbia accertato la realizzazione di opere in difformità dai titoli che possano aver alterato l’aspetto esteriore dei luoghi, non può non ripercuotersi sulla visione d’insieme del caratteristico borgo di Ischia Ponte.

Si segnalano, sul punto, anche le seguenti massime. L’interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale costituisca un interesse diffuso che assurge al rango di interesse collettivo attraverso l’individuazione di soggetti qualificati, e quindi di organismi collettivi che agiscono istituzionalmente e statutariamente per la sua tutela, e che di conseguenza, proprio per la particolarità del fine che perseguono, emergono dalla collettività indifferenziata e si fanno portatori delle istanze del gruppo sociale di cui sono esponenziali, sicché dall’interesse diffuso — in cui ciascun membro del gruppo che fruisce del bene di uso collettivo è titolare di un interesse omogeneo rispetto a quello facente capo agli altri — si passa all’interesse collettivo, nel quale emerge un’organizzazione che agisce a tutela di quell’interesse e che, come tale, diviene portatrice di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante che la legittima ad impugnare provvedimenti amministrativi o ad opporsi a comportamenti della pubblica Amministrazione che siano lesivi della posizione giuridica protetta, sicché, in ordine ai requisiti che gli organismi collettivi devono possedere perché siano legittimati a ricorrere avverso provvedimenti lesivi dell’interesse collettivo di cui sono portatori, l’interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa quindi interesse legittimo tutelabile in giudizio, nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l’ente dimostra la sua rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere; rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici: occorre, dunque, in primo luogo, che lo statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo; occorre poi, in secondo luogo, che, per organizzazione e struttura, l’ente sia in grado di realizzare le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l’azione connotazioni tali da creare in capo all’ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. « associazioni di comodo », la cui attività non riflette effettive esigenze collettive; occorre, infine, che l’organismo collettivo sia portatore di un interesse localizzato, nella forma di uno stabile collegamento territoriale tra l’area di afferenza dell’attività dell’ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, in applicazione del criterio della c.d. vicinitas” (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 5 aprile 2016, n. 378).

“Può considerarsi sussistente un interesse diffuso qualora riferito a beni materiali o immateriali a fruizione collettiva e non esclusiva, tenendo sempre presente che è possibile che un provvedimento amministrativo incida al contempo su interessi sia collettivi che individuali, ma che tuttavia l’associazione può essere legittimata ad agire solo nel caso in cui l’interesse collettivo possa dirsi effettivamente sussistente secondo la valutazione compiuta dal giudice” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 22 febbario 2021, n. 2147).

2 COMMENTS

  1. Per la serie
    Esopo news

    Anche negli atti pubblici, “anche” per ottenere una ragguardevole credibilità, sarebbe buona norma l’indicazione delle fonti dalle quali vengono tratte determinate frasi come, ad esempio: da

    e
    .

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