lunedì, Novembre 10, 2025

Ischia, carissime pinete… Villari, la Giunta si attiva per l’acquisizione sanante, ma…

L’ultima sentenza del Tar, che però è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, condanna l’Ente ad adottare un provvedimento espresso per acquisire formalmente le porzioni di pinete occupate senza mai essere state espropriate

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E’ necessario ottemperare all’“ordine” del commissario ad acta

Sia avvia, ma un “forse” è d’obbligo, a conclusione il contenzioso tra il Comune d’Ischia e gli eredi Villari per le porzioni di pinete occupate senza titolo, in quanto l’Ente non ne ha mai formalizzato l’esproprio. Carlo e Maria Giovanna Villari erano ricorsi al Tar affinché ordinasse la restituzione dei beni o la formale acquisizione dietro versamento degli indennizzi previsti. E l’ultima sentenza del 2025 (peraltro appellata dinanzi al Consiglio di Stato) gli ha intimato di adottare un provvedimento formale che decidesse o meno l’acquisizione, rigettando la tesi dell’usucapione. L’appello è però ancora pendente.
La strada comunque intrapresa dall’Amministrazione è proprio quella dell’acquisizione sanante, prevista dal D.P.R. del 2001.

L’ultimo commissario ad acta nominato, il dott. Roberto de Angelis Effrem di Torreruggiero, insediatosi il 31 luglio scorso, ha dato al Comune 45 giorni di tempo a decorrere dalla data di insediamento per porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla conclusione della procedura di acquisizione.

E il 7 agosto la Giunta ha approvato la delibera che fornisce indirizzi al responsabile del Servizio Patrimonio di predisporre tutti gli atti necessari all’adozione del provvedimento di acquisizione, rinviando però ogni decisione definitiva all’esito del giudizio di appello ed essendo peraltro la materia di competenza del Consiglio comunale.
In premessa si richiama l’istanza dei Villari risalente al 2021 per la quota di loro proprietà di un quinto degli immobili indicati, tra cui due locali sottostanti via Foschini e via A. Sogliuzzo, volta alla restituzione, con la rimessione in pristino e con pagamento dei risarcimenti dovuti, oppure di adottare l’acquisizione sanante con gli indennizzi dovuti. E già nel 2022 il Tar aveva condannato il Comune all’assunzione di un provvedimento espresso.

La delibera richiama anche il provvedimento adottato a febbraio scorso dal responsabile del Servizio Patrimonio «con il quale ha già espresso ai ricorrenti, nel corso del giudizio, in caso di mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la determinazione di procedere all’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile comunale ex. Art. 42 bis, comma 1, T.U.E. ” avendo valutato l’utilizzo del bene, da lunghissimo tempo adibito a scopi di interesse pubblico (parco pubblico) e la sua irreversibile trasformazione”, fermo restando l’obbligo di determinare le indennità previste dalla legge».

E’ poi arrivata l’ultima sentenza del Tar che, «respingendo l’eccezione di usucapione, ha rimarcato l’obbligo giuridico dell’amministrazione di determinarsi in merito alla scelta fra acquisizione o restituzione degli immobili».

“ESITO PATOLOGICO” E SCONFINAMENTO
La delibera riporta quanto sentenziato dai giudici, ovvero che «in riferimento all’istanza del 30.07.2021, l’Ente è tenuto a pronunciarsi in merito all’esercizio del potere discrezionale di procedere all’acquisizione sanante, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, al fine di far cessare una situazione di asserita illegittima apprensione di alcuni immobili di proprietà dei ricorrenti che perdura da oltre 40 anni e che, in attuazione delle prescrizioni del PRG regionale “approvato” 1983, il Comune utilizza per scopi di interesse pubblico avendoli peraltro modificati e irreversibilmente- trasformati (parco pubblico, vialistica e sottoservizi). Tanto si è verificato, in relazione a diverse procedure espropriative avviate nel 1985, le quali hanno avuto un esito patologico in ragione dello “sconfinamento” su beni appresi in occasione degli espropri di cui ai decreti sindacali 594/1985, 254/1983e 255/1983».

A fronte del termine assegnato dal commissario ad acta, si ribadisce l’interesse all’acquisizione con relativa liquidazione «delle somme dovute a titolo di indennizzo patrimoniale (corrispondente al valore venale del bene al momento dell’acquisizione) e non patrimoniale (pari al 10% del suddetto valore venale), oltre ad un indennizzo risarcitorio per il periodo di occupazione illegittima (interesse del 5% sul valore venale attuale, da calcolarsi per ogni anno di occupazione illegittima, nei limiti dell’intervenuta prescrizione quinquennale, salvo interruzioni), sussistendo ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, non essendo ragionevolmente praticabili soluzioni alternative». Le percentuali sono quelle dettate appunto dalla norma applicata.

NON ESISTONO ALTERNATIVE PRATICABILI
Sussistono le ragioni essenziali per giustificare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, «non essendo praticabili, peraltro, soluzioni alternative, posto che le ragioni di pubblico interesse che hanno sorretto lo sconfinamento delle aree per la realizzazione del parco pubblico permangono e sono attuali, senza sottacere che la eventuale restituzione dell’area implicherebbe il ripristino dello status quo ante, le cui operazioni materiali presupporrebbero l’utilizzo di risorse significative non corrisposte da alcun vantaggio in termini di incremento patrimoniale del Comune determinato di converso dal ricorso all’acquisizione sanante».

Si tratta, riporta la delibera, «ad oggi, di un bene utilizzato per interesse pubblico, in quanto l’area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione comunale ed annessa al parco pubblico».
Uno dei “nodi” da sciogliere è certamente quello degli indennizzi. Ed infatti per avviare il procedimento «vi è la necessità di redigere una relazione di stima dell’immobile oggetto della procedura di acquisizione sanante, con relativa tabella indicante gli indennizzi dovuti».

Il responsabile del Servizio Patrimonio dovrà predisporre tutti gli atti necessari all’adozione del provvedimento di acquisizione, in primis la perizia estimativa per la quantificazione dell’indennità di occupazione illegittima e dell’indennizzo patrimoniale e non dovuto per l’acquisizione sanante. Potrà, se necessario, avvalersi della collaborazione di un professionista esperto.

Come detto, però, Enzo Ferrandino non rinuncia all’appello dinanzi al Consiglio di Stato. La delibera infatti precisa «di riservarsi ogni definitiva determinazione a seguito dell’atto di appello nelle more interposto avverso la sentenza 1065/2025 nella parte in cui afferma l’avvenuta usucapione delle aree in favore del Comune di Ischia e ritenuto di confermare che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza gravata in sede di appello».
Ad ogni modo, quando tutti gli atti saranno pronti, l’approvazione dell’atto di acquisizione spetterà al Consiglio comunale.
Come detto, una “quasi soluzione” in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato. Ma intanto è necessario ottemperare all’“ordine” del commissario ad acta.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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