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martedì, Marzo 19, 2024

Il TAR salva il finanziamento per la sala teatro del Polifunzionale di Ischia

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Ugo De Rosa | A fine 2020 il Comune d’Ischia aveva ricevuto dalla Città Metropolitana di Napoli un finanziamento di 500.000 euro per l’adeguamento e miglioramento della sala del teatro “Poli”; somma alla quale l’Ente avrebbe aggiunto un co-finanziamento di circa 100mila euro. Ebbene, questo contributo era stato messo a rischio dal ricorso al Tar presentato dal Comune di Palma Campania, che impugnava la graduatoria di assegnazione dei finanziamenti, essendo evidentemente risultato escluso. Un ricorso contro la Città Metropolitana e nei confronti degli altri Comuni beneficiari, di cui solo quelli di Ischia e di Piano di Sorrento si sono costituiti in giudizio così come la Città Metropolitana. Non hanno ritenuto di costituirsi, invece, Scisciano, Monte di Procida, Sorrento, Casalnuovo di Napoli, Massa Lubrense, Meta, Cercola, Comiziano, Marigliano, Torre Annunziata e Trecase.

Palma Campania chiedeva l’annullamento della determina metropolitana che appunto approvava la graduatoria e il relativo impegno di spesa per la concessione di finanziamenti ai Comuni per la costruzione o l’adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo.
Una questione che il collegio della III sezione del Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto di risolvere con una sentenza semplificata, rigettando il ricorso.

Le tesi del Comune di Palma Campania è stata ritenuta non è meritevole di accoglimento in quanto verteva sui punteggi per la valutazione positiva. In merito l’avviso pubblico «prevedeva sette specifici parametri di valutazione, dalla lettera A alla lettera G (“Strategicità della struttura all’interno dell’ambito sovracomunale, in termini di bacino di spettatori”; “Costruzioni di strutture ex novo da destinare ad attività di spettacolo”; “Qualità del progetto in termini di soluzioni tecnologiche adottate”; “Interventi per garantire la fruizione degli spettacoli da parte di persone con disabilità sensoriale e/o con disabilità motoria”; “Interventi di riduzione dei consumi energetici”; “Livello di progettazione esecutivo”; “Quota di cofinanziamento”, quest’ultima, peraltro, ulteriormente sub articolata in 3 livelli) in relazione ai quali erano specificamente indicati i punti e/o sottopunteggi massimi attribuibili, per un totale di 100 punti».

VALUTAZIONE MOTIVATA
Quindi la Commissione metropolitana, «una volta espresse le valutazioni di ammissibilità come previste dall’avviso e pur ammettendo, in ipotesi, che possa preliminarmente avere parzialmente conosciuto nel merito alcuni elementi delle proposte, sembrerebbe essersi limitata a fissare dei meri criteri motivazionali» indicando le valutazioni in ordine decrescente; «Senza che tale precisazione possa essere stata influenzata o possa avere influito, per come configurata, nell’esame delle medesime proposte».
Per spiegare la bocciatura del ricorso i giudici amministrativi richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia: «Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci e sottovoci predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiara, analitica, articolata e tale quindi da circoscrivere in modo adeguato il giudizio della commissione giudicatrice nell’ambito di un minimo e di un massimo, così da rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto da quest’ultima nel valutare i singoli profili tecnici delle offerte sulla base dei criteri predisposti nella legge di gara».

E nel caso del finanziamento per i teatri«appare sufficientemente esplicitato l’iter motivazionale conducente all’attribuzione dei punteggi, espresso, nella specie, dal solo punteggio numerico, essendo dettagliatamente prefissati a monte, nella lex specialis della procedura, i parametri di attribuzione dei punteggi, compresi tra un minimo ed un massimo, senza che la successiva esplicitazione dei criteri motivazionali, per come effettuata da parte della Commissione, abbia potuto pregiudicarne l’imparzialità nella valutazione».
Graduatoria legittima, dunque. Il finanziamento assegnato al Comune d’Ischia è salvo e così il progetto per la sala teatro nel Polifunzionale.
Il Tar ha comunque compensato le spese di giudizio.

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