domenica, Aprile 20, 2025

Il TAR salva il “condono” della casa di Bianca! Sospeso l’annullamento del permesso di costruire

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Dopo la sospensione della giudice Bianco, si aggiunge la Sesta Sezione del TAR. Il presidente Scudeller ancora una volta severo sull’agire del Comune di Ischia: Il Comune ha agito oltre il termine di 12 mesi, stabilito dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela. Il permesso era stato concesso oltre dieci anni prima dell’annullamento, rendendo il provvedimento tardivo e illegittimo

Importante sviluppo nella vicenda urbanistica che ha coinvolto la famiglia di Bianca, la piccola cittadina affetta da tetraparesi spastica con anossia ischemica perinatale, una patologia che compromette completamente la sua autonomia motoria e comunicativa e che la costringe ad alimentarsi attraverso un tubicino.

La Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania del presidente Scudeller ha emesso un’ordinanza che accoglie la domanda cautelare presentata dall’avvocato Gino Di Meglio, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Ischia aveva annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2014.
Una ennesima pronuncia che interviene nella complessa vicenda che vede coinvolta l’abitazione di Bianca e della sua famiglia ad Ischia che è ancora destinataria di un ordine di demolizione da parte della Procura di Napoli e di cui il Comune di Ischia è già in possesso del finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti attingendo dal fondo di 50 milioni di euro per le demolizioni.

Una pronuncia, questa del TAR Campania che si esprimerà nel merito il prossimo 4 giugno 2025, e che si aggiunge alla sentenza della giudice Carla Bianco che aveva sospeso l’ordine di demolizione fissando la nuova camera di consiglio per lo scorso 20 febbraio e poi rinviata per l’assenza del giudice togato presso la Sezione distaccata del Tribunale di Ischia (legata alla crisi che sta vivendo l’intero sistema giustizia sull’isola) al prossimo 4 aprile.
Va ricordato al lettore l’importanza di questa ordinanza del TAR Campania. Di fatto, nonostante le richieste della Procura della Repubblica, stando alle ultime pronunce della Cassazione, questa decisione (almeno che il Consiglio di Stato, se adito, non si pronunci diversamente) dovrebbe rappresentare la parola fine su questa demolizione.

Il provvedimento contestato

La controversia su cui si è espresso la Sesta Sezione del TAR ha origine con la determinazione n. 60400 del 2 dicembre 2024, adottata dal Responsabile del Servizio 20 Area Tecnica-Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ischia. Il provvedimento disponeva l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 01 del 7 gennaio 2014, con conseguente perdita di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata pochi giorni prima, il 3 gennaio 2014. La decisione dell’amministrazione si basava su presunti abusi edilizi risalenti agli anni Ottanta, già oggetto di verifiche ispettive in passato.
Tuttavia, la ricorrente, assistita dall’avvocato Biagio Di Meglio, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, chiedendone la sospensione immediata per l’eccessiva tardività della decisione comunale e per la presunta carenza di elementi nuovi a supporto della revoca.

Le motivazioni del TAR

Nell’ordinanza emessa il 5 marzo 2025, il TAR ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente, evidenziando che: Il Comune ha superato il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della Legge 241/1990 per l’annullamento in autotutela, rendendo il provvedimento “inescusabilmente tardivo”; le contestazioni relative all’epoca di realizzazione delle opere, che sarebbero state ultimate dopo l’1 ottobre 1983 e quindi non condonabili, erano già note all’amministrazione da decenni. In particolare, i sopralluoghi del 1984 e del 2004 avevano evidenziato la situazione in modo chiaro e accessibile al Comune già nel momento in cui ha rilasciato la sanatoria nel 2014 e che la ricorrente, con la sua istanza del 2009 di rideterminazione della domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994, non avrebbe in alcun modo tratto in errore l’Amministrazione. Gli stessi elementi utilizzati per annullare il permesso erano già a disposizione dell’ente da tempo, ma solo nel 2024 il Comune ha deciso di intervenire.

La decisione del TAR e le prospettive future
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto che vi fossero i presupposti per accogliere la domanda cautelare e ha dunque sospeso l’efficacia del provvedimento del Comune di Ischia. Ciò significa che, almeno fino alla discussione di merito fissata per il 4 giugno 2025, il permesso di costruire in sanatoria resta valido.
Nel frattempo, l’amministrazione comunale potrebbe decidere di costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato o se riconsiderare la sua posizione alla luce dell’ordinanza emessa.

Le richieste della difesa: ecco perché non si può annullare il condono

Nel presentato ricorso al TAR Campania contro l’annullamento, da parte del Comune di Ischia, del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2014, secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Gino Di Meglio, l’annullamento disposto nel 2024 sarebbe illegittimo per diversi motivi di diritto e di fatto.

I punti della contestazione
La difesa sottolinea che il permesso di costruire in sanatoria è stato concesso regolarmente nel 2014, in conformità alle normative vigenti e a seguito di un iter istruttorio che ha incluso il parere favorevole della Soprintendenza. Sono cinque i punti principali con cui viene il provvedimento impugnato viene contestato.
Violazione dei termini di annullamento – Il Comune ha agito oltre il termine di 12 mesi, stabilito dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela. Il permesso era stato concesso oltre dieci anni prima dell’annullamento, rendendo il provvedimento tardivo e illegittimo.
Legittimo affidamento – La signora Volino (intestataria dell’immobile, ndr) ha agito in buona fede e sulla base di un permesso regolarmente rilasciato. Il Comune non può annullare un titolo edilizio dopo così tanto tempo, compromettendo i diritti acquisiti del cittadino.
Assenza di falsità o irregolarità sostanziali – Il permesso era stato concesso dopo una revisione della pratica di condono, che ha confermato la conformità dell’edificio ai parametri di legge, con un volume entro il limite dei 750 metri cubi previsto dalla normativa sul condono edilizio.
Motivazione insufficiente e contraddittoria – L’annullamento si basa su vecchi accertamenti della Polizia Municipale, risalenti a prima dell’acquisto dell’immobile da parte della signora Volino. Questi atti non erano né noti né opponibili alla ricorrente e non giustificano il provvedimento adottato dal Comune.

Impatto sociale e familiare – L’annullamento del permesso potrebbe portare alla demolizione dell’immobile, attualmente abitato dal figlio della ricorrente e dalla sua famiglia, inclusa una bambina gravemente malata, per la quale l’abitazione è stata attrezzata con presidi medici necessari alla sua sopravvivenza.

Demolizione incompatibile con lo stato di salute di Bianca

Nonostante questo articolo prenda in considerazione l’aspetto amministrativo della vicenda vale la pena leggere anche quelle che sono state le motivazioni che hanno spinto la giudice Bianco a sospendere la demolizione penale dello stesso immobile.
“Allo stato degli atti – scrive la Bianco nell’ordinanza di sospensione – depositati dal difensore (essendo evidentemente l’approfondimento istruttorio da svolgersi nel contraddittorio delle parti), risulta documentata la gravità dello stato di salute della figlia minore degli esecutati. Deve tenersi conto dei principi che sovrintendono al necessario bilanciamento tra gli interessi, tutti di rango costituzionale e sovranazionale, costituiti dalla tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, da una parte, e dal rispetto del diritto collettivo a rimuovere la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, dall’altra. In considerazione dei consolidati principi nella materia in questione, allo stato degli atti e a una valutazione sommaria degli elementi a disposizione, la patologia documentata di cui soffre la minore, figlia convivente, è alquanto seria e di gravità tale da apparire allo stato – e salvi gli approfondimenti nel corso del procedimento – incompatibile con lo spostamento in tempi brevi del nucleo familiare in un’altra abitazione idonea ad accogliere la minore e la sua famiglia, anche in considerazione degli oneri collaterali che ciò comporta e alla interferenza della situazione di salute della minore nell’equilibrio di vita complessivo del nucleo familiare”.

Una vicenda emblematica per l’urbanistica isolana
Questa vicenda, restando sul piano amministrativo, solleva questioni rilevanti sulla gestione del condono edilizio a Ischia, dove il territorio è spesso al centro di complesse dispute tra esigenze di tutela ambientale e diritti acquisiti dei cittadini. La decisione del TAR potrebbe rappresentare un precedente importante per altre situazioni analoghe in cui le amministrazioni locali cercano di riesaminare vecchi permessi rilasciati anni prima.

Autore

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

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