Una ordinanza di demolizione adottata dall’Utc di Forio nel 2021 per opere abusive realizzate in parte su area demaniale e il successivo provvedimento del Genio Civile – Presidio di Protezione Civile della Regione che intimava la sospensione dei lavori per pretese violazioni della normativa antisismica sono stati impugnati innanzi al Tar. Nessuno dei due Enti si è costituito in giudizio.
Per dirimere la complessa questione, il collegio della Nona Sezione con ordinanza istruttoria aveva disposto una verificazione, delegata alla Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania.
In particolare era stato richiesto di verificare «la precisa misurazione del manufatto oggetto di causa determinandone il corretto posizionamento e segnatamente se, come sostenuto dal Comune, l’immobile sconfini in area demaniale per ca. 6 mq ovvero, come diversamente ritenuto dalla ricorrente, se la riconduzione dell’area ad una proprietà demaniale sia stata determinata esclusivamente da un’erronea rappresentazione della delimitazione dei confini tra la proprietà della ricorrente e l’area demaniale stessa». In caso di esito positivo, la misura precisa dello sconfinamento rilevato.
Oggetto della verifica anche «l’esatta indicazione delle opere realizzate nel corso del tempo all’interno dell’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione per come segnalate e comunicate dal precedente proprietario e dalla stessa ricorrente, verificando se le stesse risultino pienamente congruenti con lo stato di fatto rinvenuto al momento dell’accertamento svolto a monte dell’ordinanza di demolizione ed individuando eventuali discrepanze».
Al verificatore era stato assegnato il termine complessivo di 70 giorni per svolgere tutte le attività. Ma ora il Tar ha dovuto constatare che «allo stato non è stata trasmessa alcuna comunicazione dall’indicato verificatore che abbia dato conto dell’espletamento delle operazioni disposte o anche del loro mero avvio». E questo nonostante le sollecitazioni della ricorrente, le cui note sono rimaste prive di riscontro. Un evidente caso di totale inerzia. La stessa interessata, in attesa di una pronuncia da quattro anni, ha segnalato la circostanza ai giudici.
Il Tribunale ha dunque disposto la proroga di ulteriori 70 giorni del termine per la conclusione delle operazioni, al contempo sollecitando il verificatore alla presa in carico ed esecuzione del compito già assegnatogli.
Soprattutto, il collegio presieduto da Guglielmo Passarelli Di Napoli in proposito rammenta «che l’eccessiva durata del giudizio comporta la possibile esposizione dello Stato alle azioni giudiziarie indennitarie correlate, per l’appunto, alla violazione della ragionevole durata del processo». Già la giustizia italiana è lenta, ma se poi ci si mette anche l’inerzia dei verificatori…
Con quest’ultima ordinanza il Tar ha pertanto reiterato gli incombenti istruttori e fissato la discussione del merito all’udienza di smaltimento dell’11 novembre prossimo.
