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sabato, Aprile 20, 2024

I finanziamenti del Comune a “Ischia Ambiente”, reati prescritti

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Con una decisione predibattimentale sono stati cassati i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico contestati a tutti o in parte a Luciano Bazzoli, Silvano Arcamone, Ciro Cenatiempo, Gaetano Grasso, Antonio Bernasconi e Marco Raia. La richiesta è partita dal pubblico ministero, essendo i fatti risalenti al 2010 e 2011. Nelle indagini il magistrato inquirente contestava di avere il Comune pompato una somma di denaro di oltre 400mila euro alla partecipata per servizi extracontratto senza le relative documentazioni

Paolo Mosè | Il tribunale di Napoli, IV sezione penale, dopo una lunga gestazione di questo processo per i rapporti finanziari tra il Comune d’Ischia e “Ischia Ambiente” ha decretato la fine della verifica dibattimentale. Con una sentenza predibattimentale: «Ribadito pertanto, che – non essendovi stata da parte di alcuno degli imputati rinuncia alla prescrizione e non essendo sostanzialmente mai iniziata l’ordinaria istruttoria dibattimentale – ai fini dell’adozione della sentenza di proscioglimento chiesa ai sensi dell’art. 129 cpp dagli imputati Cenatiempo, Arcamone e Raia sarebbe stata necessaria un’evidenza di motivi fondanti l’insussistenza dei fatti come prospettata, e che la concreta situazione emersa non conduce a tali conclusioni, si impongono l’operatività della relativa causa estintiva e l’improcedibilità dell’azione penale iniziata.

Per questi motivi, letto l’art. 129 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati Bazzoli Luciano, Cenatiempo Ciro, Arcamone Silvano, Bernasconi Antonio, Grasso Gaetano e Raia Marco in ordine ai reati a ciascuno ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione».

Basta leggere i nomi e si comprende che erano quelli che di fatto in quel periodo ricoprivano incarichi importanti sia nell’azienda partecipata che nell’Ente locale che deteneva l’intero pacchetto delle quote azionarie. Nello specifico il Bazzoli quale presidente di “Ischia Ambiente”, Arcamone capo dell’Ufficio tecnico del Comune, il Cenatiempo quale dirigente della partecipata, il Grasso quale consulente tecnico comunale, il Bernasconi per l’incarico di responsabile del Settore economico finanziario dell’Ente pubblico e il Raia anche come consulente tecnico, oggi all’ufficio Utc del Comune di Forio. Nella sostanza il pubblico ministero Claudia De Luca contestava una serie di abusi d’ufficio e falsi ideologici per avere in una conferenza dei servizi, stabilito come “arrotondare” ed assegnare somme di denaro ad “Ischia Ambiente” con determine a presentazione di una fattura in particolare per dei lavori extra stipula di contratto tra le parti.

PRESCRIZIONE POCO GRADITA
Il tribunale si è trovato di fronte a delle ipotesi che si sono consumate tra il settembre del 2010 e lo stesso mese del 2011. Circostanze, queste, che hanno significato che il tempo trascorso, e senza alcun atto interruttivo o impedimento a comparire in aula dei difensori o degli imputati, ha di fatto cristallizzato la prescrizione. Si è andati al di là del tempo consentito per una sentenza dal codice di procedura penale. E’ anche vero che qualche posizione si mostrava recalcitrante, non ritenendo che la sentenza di prescrizione fosse quella più giusta ed ha tentato fino all’ultimo di rifiutare questa prospettazione e chiedendo al tribunale di esprimersi sull’innocenza o colpevolezza. E tra queste senza dubbio quella di Antonio Bernasconi, attualmente un “alto” dirigente del Comune di Ischia, difeso dall’avv. Bruno Molinaro. Una mossa del genere è sempre azzardata, perché nella decisione ultima il tribunale si è limitato a valutare il tempo della consumazione del reato alla pronuncia. E ha stabilito la prescrizione. In caso di rinuncia, il collegio sarebbe stato costretto ad entrare nel merito e ad ascoltare tutti i testi della pubblica accusa, che erano in grado di riferire in ordine alla condotta dell’unico imputato rimasto, e quelli della difesa. E poi decidere in camera di consiglio. Non era scontato che si potesse arrivare ad una soluzione con una percentuale pari al cento per cento e dinanzi ad un dubbio la difesa deve, per forza di cose, fare delle valutazioni e scegliere per il bene del proprio assistito e senza rischiare nulla. Ed è quello che è stato fatto nel caso specifico del Bernasconi.

ABUSO E FALSO
Anche perché le contestazioni non erano affatto tranquillizzanti sotto ogni aspetto e la “vivisezione” degli atti incriminati sarebbe stata approfondita da parte del collegio e certamente nei reati contro la Pubblica Amministrazione i giudici si dimostrano severi nella valutazione della condotta degli imputati e si rifanno alla valutazione dei giudici di legittimità, che non sempre sono comprensivi verso gli amministratori che si sono “macchiati” di reati nell’esercizio delle loro funzioni. E partiamo proprio dalla ipotesi più complessa e che abbraccia contestualmente due imputazioni, l’abuso d’ufficio e il falso ideologico, di cui erano chiamati a risponderne Bazzoli, Cenatiempo, Arcamone e Bernasconi. E’ un unico capo che abbraccia entrambe le ipotesi e si richiama ad una contestazione del codice civile che sarebbe stato violato: «Perché, in concorso tra di loro, ciascuno nella qualità rivestita sopra indicata, allo scopo di eludere gli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di servizi stipulato tra il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente s.p.a. in data 10.05.2007 (avente ad oggetto la gestione “in house” dei servizi di igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali del Comune di Ischia), convocavano delle conferenze di servizi (in data 29.03.10, 13.09.10 e 30.09.11) in assenza dei presupposti previsti dall’art. 14 L. 241/90 e, al fine di evitare che la società chiudesse l’esercizio in perdita, e incorresse nelle disposizioni dell’art. 2447 c.c, attestavano, nei verbali delle predette conferenze di servizi circostanze non veritiere, volte a trasferire nei bilanci della s.p.a. importi tali da evitare che la stessa chiudesse gli esercizi in negativo, e precisamente…».

E nel capoverso successivo si quantifica il denaro passato dalle casse comunali a quelle di “Ischia Ambiente” per dei lavori in più richiesti rispetto alla convenzione datata 2007: «Nel verbale del 29.03.10, essi rappresentavano che vi erano stati maggiori costi, non coperti dalla gestione corrente, sostenuti dalla società Ischia Ambiente s.p.a., pari ad euro 225.000,00, come da fattura n. 32 del 28.6.10 e davano atto che Cenatiempo aveva illustrato “in modo esaustivo e supportato” maggiori costi con “elaborati di sintesi” mai rinvenuti, né allegati al predetto verbale; in realtà, tali costi non venivano in alcun modo documentati, né veniva motivata/esplicitata l’ulteriore spesa, ma, in ogni caso, venivano deliberati in violazione degli artt. 3,23 e 31 della convenzione 106/2004, avente ad oggetto l’affidamento alla s.p.a. dei predetti servizi per la durata di 5 anni».

IL FINANZIAMENTO “GONFIATO”
Una cosa “grossa”, che secondo la pubblica accusa serviva in qualche modo per riequilibrare il bilancio di “Ischia Ambiente”, che mostrava qualche falla e che aveva bisogno di una iniezione finanziaria. Cosicché «nel verbale del 13.09.10. richiamata la precedente affermazione, con riferimento all’anno 2009, essi rappresentavano che tali costi erano stati analiticamente indicati in una dettagliata relazione, allegata al verbale del 29.03.10; circostanza questa, come si è detto, non veritiera perché nessun documento risultava allegato al predetto verbale».
Nella contestazione per abuso d’ufficio e falso ideologico si fa riferimento ad un finanziamento che gradatamente aumentava nel tempo e di questo il pubblico ministero ne fa espressa sottolineatura: «Inoltre, la somma di euro 225.000 veniva aumentata fino ad euro 374.000,00, in seguito alla decisione del CdA di integrare il Fondo rischi ed oneri con l’importo di euro 180.000,00 per procedimenti giudiziari riferiti a vertenze di lavoro promossi dalla s.p.a.».
Un esborso di denaro che il sostituto De Luca ritiene non affatto documentato. Non si capisce quali sono stati i motivi che avrebbero indotto il Comune d’Ischia ad elargire le somme di denaro pattuite, che non avevano come supporto una documentazione per capire quali servizi in più avesse offerto all’epoca “Ischia Ambiente”: «Anche in questo caso, tali costi non venivano in alcun modo documentati, né veniva motivata/esplicitata l’ulteriore spesa, ma, in ogni caso, venivano deliberati in violazione degli artt. 3,23 e 31 della convenzione 106/2004, avente ad oggetto l’affidamento alla s.p.a. dei predetti servizi per la durata di 5 anni;
Così facendo, in realtà, veniva reperito l’importo necessario a coprire la perdita di esercizio del bilancio prima della approvazione del 29.09.10 e le maggiori imposte derivanti dal maggior ricavo, determinando un utile pari ad euro 1.351».

VIOLATO IL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA
Il falso si sarebbe materializzato nel confezionamento degli atti in cui si andava a stabilire l’esborso sostanziale che l’Ente pubblico si era impegnato a fare per conto della sua partecipata, richiamando così la circostanza legata all’abuso d’ufficio: «Infine, nel verbale di conferenza di servizi del 30.3.11, essi riconoscevano alla società Ischia Ambiente s.p.a. l’importo pari ad euro 439.852,39 per maggiori spese da questa sostenute e non coperte dalla gestione corrente; anche in questo caso, tali costi non venivano in alcuno modo documentati, né veniva motivata/esplicitata l’ulteriore spese, ma, in ogni caso, venivano deliberati in violazione degli artt. 3,23 e 31 della convenzione 106/2004, avente ad oggetto l’affidamento alla s.p.a. dei predetti servizi per la durata di 5 anni».
Nel riassunto di tutto ciò la pubblica accusa ritiene che sia stata violata tutta una serie di norme ed in particolare ciò che era stato sottoscritto tra le parti e gli atti che ne sono seguiti si sono resi necessari proprio per “apparare” quella falla finanziaria di cui abbiamo parlato poc’anzi: «In sintesi, attraverso le predette operazioni, eseguite in violazione della convenzione 106/2004, essi mascheravano, sotto forma di riconoscimento di maggiori corrispettivi (a fronte di costi che non potevano essere riconosciuti o per prestazioni extracontrattuali mai avvenute o non eseguibili in base alla citata convenzione), dei versamenti a fondo perduto a favore della s.p.a., in violazione dell’art. 6 comma 19 D.L. 78/2010, che ha introdotto il vincolo di finanza pubblica ai fini del Patto di stabilità».

LE ALTRE ACCUSE
Il Cenatiempo, che da sempre è stato un punto di riferimento per “Ischia Ambiente”, si era macchiato secondo l’accusa di aver “manipolato” la documentazione trasmessa al Comune al fine di ottenere un po’ di quattrini: «Per avere, nella qualità rivestita, attestato, nella relazione a sua firma n. 5956 del 23.11.11, falsi importi, documentando maggiori spese da chiedere a rimborso del Comune di Ischia, rispetto a quelli indicati nella fattura nr. 1 del 19.1.2011 emessa dalla Cocos Garden sas».
A chiudere il cerchio del mosaico accusatorio sono altre due ipotesi di abuso d’ufficio. Reati tutti addebitabili a coloro che erano di fatto deputati alla gestione dell’Ufficio tecnico comunale. La loro sottoscrizione di alcuni atti diventavano determinanti al fine delle determine per il pagamento delle somme, avendo attestato che quei servizi richiesti erano stati espletati dalla partecipata. Siamo in un ambito di un’ipotesi di abuso contestata a Silvano Arcamone e a Gaetano Grasso e risalgono rispettivamente a otto e a nove anni fa: «Per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettivamente rivestite, sottoscritto le determine n. 1075 del 28.09.10 con la quale veniva approvato il verbale di conferenza di servizi del 13.09.10 (redatto in assenza dei presupposti di legge), con conseguente illegittima liquidazione della spese ivi prevista».
Ed infine ancora il duo Arcamone-Grasso in compagnia del Raia per una successiva determina della medesima specie, in cui la Procura ha sostenuto che i funzionari in quel caso ebbero a consumare un danno patrimoniale all’Ente e un vantaggio dello stesso tipo ad “Ischia Ambiente”: «Per avere, in concorso tra di loro, e nelle qualità rispettivamente rivestite, sottoscritto la determina n. 894 del 16.08.11, con la quale veniva, approvato il verbale di conferenza di servizi del 3.03.11 (redatto in assenza dei presupposi di legge), con conseguente illegittima liquidazione della spesa ivi prevista».
Tutti felici e contenti? Non tutti, per la verità, dato che questo processo così come si è concluso, non consente agli imputati di poter chiedere il ristoro delle spese difensive affrontate per questo processo. Dovranno autonomamente (se richiesti) versare il dovuto per la parcella.

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