venerdì, Giugno 20, 2025

Hotel Pagoda vs Comune di Ischia, i quattro nodi tecnici della vicenda

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Mentre si avvicina l’udienza del 10 giugno al Consiglio di Stato, si cristallizzano le posizioni contrapposte nel caso che vede protagonista l’Hotel Pagoda di Ischia.

Natura delle particelle catastali 1012 e 1013: demanio o proprietà privata?
Per il Comune di Ischia, le particelle 1012 e 1013 – su cui insistono le opere contestate – risultano chiaramente demaniali, come attestato dal Sistema Informativo Demaniale (SID). Il Comune si appella all’obbligo istituzionale di attenersi a quella classificazione fino a eventuale rettifica, e non considera necessaria alcuna ulteriore istruttoria per convalidarla. La Tourist Italia, al contrario, contesta radicalmente l’attendibilità del SID, ritenendolo uno strumento meramente tecnico, alimentato da rilievi automatizzati e privi di valore probatorio. A supporto della propria tesi, la società deposita verbali di delimitazione redatti nel 1988 da organi pubblici che collocano il confine del demanio molto più in basso, alla base del costone roccioso. Inoltre, presenta titoli di proprietà e documentazione catastale storica che proverebbero la continuità di titolarità privata sulle particelle oggi contestate.

Legittimità delle opere edilizie sulle aree contestate
Dal punto di vista del Comune, le opere realizzate su quelle particelle – camere, terrazze, piscina, solarium – sono abusive, in quanto sprovviste di autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, sismiche e igienico-sanitarie. Né l’eventuale proprietà privata dei terreni muterebbe la valutazione giuridica, poiché l’assenza di titoli abilitativi edilizi resta, di per sé, causa autonoma di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod. nav. La Tourist Italia, invece, fa valere il rilascio di un permesso edilizio in sanatoria nel 2019 da parte dello stesso Comune, che regolarizzava proprio le opere oggi contestate. Inoltre, sottolinea che per anni quelle stesse strutture sono state utilizzate senza che alcuna amministrazione avesse mai messo in discussione la loro liceità. Per la società, dunque, l’accusa di abusivismo sarebbe infondata, oltre che in contrasto con il principio di affidamento legittimo.

Collegamento tra le aree contestate e la concessione demaniale revocata
Per il Comune, le aree in cui sorgono le opere non sono formalmente comprese nella superficie demaniale concessa, ma vi è comunque un collegamento funzionale diretto: si tratta di spazi utilizzati dagli stessi clienti, a supporto della medesima attività alberghiera. In questa ottica, l’inadempimento edilizio su una parte del complesso autorizzerebbe la decadenza dell’intera concessione. La società nega con decisione questa visione “estensiva”. Secondo la Tourist Italia, le particelle interessate dagli abusi contestati non solo non sono comprese nella concessione, ma non hanno alcun legame funzionale con le aree regolarmente concesse (le particelle 1014 e 1025), che sono destinate a un uso autonomo e separato: solarium, fioriere e arredi da spiaggia. Applicare una responsabilità per “contiguità” violerebbe il principio di tipicità degli atti amministrativi e amplierebbe illegittimamente il perimetro della decadenza.

Validità della SCIA di agibilità parziale e pericolo di danno grave
Nel tentativo di contenere le conseguenze economiche del provvedimento, Tourist Italia ha depositato una SCIA il 10 aprile 2025 per ottenere l’agibilità parziale dell’hotel, escludendo le aree contestate. Con questo atto, la società ha riaperto la struttura il 23 aprile, riattivando l’attività turistica e riassumendo personale stagionale. Il Comune considera questa operazione una forzatura, se non una forma di elusione. La SCIA – afferma nella propria memoria – non avrebbe potuto avere effetti sostanziali, vista la permanenza delle cause ostative che avevano già giustificato la decadenza. In più, non riconosce il danno grave e irreparabile denunciato dalla società, giudicandolo essenzialmente di natura patrimoniale, dunque risarcibile. La Tourist Italia, invece, rivendica la validità e l’efficacia della SCIA, che ha consentito una riapertura parziale perfettamente conforme ai limiti imposti. Sottolinea che il danno arrecato è non solo economico, ma anche reputazionale, con riflessi sull’occupazione e sulla continuità operativa. Per questo ritiene incomprensibile la decisione del TAR di non riconoscere nemmeno il periculum in mora.

Due versioni della stessa vicenda, due chiavi di lettura inconciliabili: da un lato, un’amministrazione che rivendica la difesa del suolo pubblico e la necessità di ripristinare la legalità; dall’altro, un’impresa privata che si sente colpita da un provvedimento sproporzionato e basato su presupposti tecnici contestati. Al Consiglio di Stato il compito, tutt’altro che semplice, di trovare un punto d’equilibrio tra rigore istituzionale e garanzie del cittadino.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos