Dal Tar arriva un altro diniego per la “Tourist Italia” di Gianna Mazzarella. Dopo il rigetto della sospensiva e la conseguente conferma della chiusura dell’Hotel Pagoda Lifestyle in Via delle Fornaci, analoga decisione è stata adottata anche in relazione alla decadenza delle concessioni demaniali marittime rilasciate alla società. Un provvedimento impugnato con ulteriori motivi aggiunti dalla “Tourist Italia”, difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Vincenzo Cellamare e Angela Parente. Chiamando in causa il Comune d’Ischia e il Demanio Marittimo, Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Per i giudici, al momento quelle concessioni demaniali non rivestono rilevanza, essendo connesse all’attività della struttura ricettiva attualmente chiusa dopo il provvedimento del Comune a seguito delle opere abusive.
Il ricorso introduttivo chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia «del provvedimento del 30.11.2024, con il quale il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità del 30.11.2023, così come integrata con grafici e relazione tecnica acquisiti al protocollo del Comune di Ischia in data 8.1.2024; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare: del verbale del sopralluogo eseguito in data 23.9.2024 i cui esiti – per espressa ammissione dall’Amministrazione resistente nella nota di avvio del procedimento del 6.11.2024 – sarebbero stati trasfusi nel rapporto tecnico del 31.10.2024, di contenuto ignoto alla ricorrente; nonché per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, C.p.A. al verbale di sopralluogo del 23.9.2024 ed al rapporto tecnico del 31.10.2024 a tutt’oggi illegittimamente non rilasciati alla ricorrente dal Comune di Ischia».
Con i motivi aggiunti presentati il 12 marzo si sollecita l’annullamento previa sospensiva «dell’ordinanza n. 29 del 27.2.2025, notificata a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Ischia ha intimato la demolizione di opere asseritamente eseguite in assenza di titolo abilitativo in Ischia alla Via delle Fornaci, elencate nella premessa dell’ordinanza; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare il verbale del sopralluogo eseguito in data 23.9.2024, di contenuto ancora ignoto alla ricorrente». Sopralluogo condotto proprio nell’ambito delle indagini condotte dalla Capitaneria di porto.
L’ALTRA SOSPENSIVA NEGATA
Gli ultimi motivi aggiunti presentati il 3 aprile sono appunto volti ad ottenere l’annullamento previa sospensione degli effetti «del provvedimento del 3.3.2025, notificato a mezzo pec in pari data, di decadenza della concessione demaniale marittima n.61/2010 successivamente modificata dalla concessione demaniale marittima n.117/2011 integrata e modificata dalla concessione demaniale marittima n.73/2012 e successive proroghe intervenute ope legis; della nota di avvio di procedimento prot. 53936/2024 del 07.11.2024, per la decadenza della concessione demaniale marittima n.61/2010 successivamente modificata dalla concessione demaniale marittima n. 117/2011, integrata e modificata dalla concessione demaniale marittima n.73/2012 e successive proroghe intervenute ope legis».
Come anticipato, il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller ha così motivato il rigetto: «Ritenuto che l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 3 aprile 2025 non sia assistita dal necessario periculum in mora, considerato che la struttura alberghiera a cui sono funzionalmente connesse le concessioni demaniali oggetto della contestata decadenza è allo stato priva di agibilità a seguito dell’adozione da parte del comune di Ischia del provvedimento prot. n. 0060147/2024 del 30 novembre 2024 e non può proseguire l’attività e che questo Tar con ordinanza n.677 del 2024 (intendeva 2025, ndr) ha respinto la relativa istanza di sospensiva».