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venerdì, Aprile 26, 2024

Guerra di Chiummano, vince Mazzella. Perde Dionigi

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Dopo il crollo di un tratto di marciapiede, il sindaco aveva addebitato le responsabilità ad attività non autorizzate eseguite da Pietro Paolo Mazzella, ordinandogli di eseguire i lavori e di pagare anche le spese per tutti gli interventi eseguiti dal Comune. I giudici amministrativi hanno bocciato le tesi del primo cittadino. La battaglia proseguirà all’udienza di merito fissata per il 15 novembre

Ugo De Rosa | La guerra di Chiummano fa registrare al momento una sonora sconfitta per Dionigi Gaudioso e una vittoria per Pietro Paolo Mazzella. Il Tar Campania ha infatti sospeso l’ordinanza sindacale n. 42 dello scorso 28 dicembre, punitiva nei confronti del cittadino e adottata a seguito del crollo di un tratto di marciapiede verificatosi il 30 novembre, complici evidentemente anche le copiose piogge autunnali.
Una contrapposizione che peraltro durava già da anni. E proprio i ripetuti interventi di Mazzella che segnalavano il pericolo esistente, erano stati snobbati dal sindaco. Che evidentemente si era legato al dito le critiche del cittadino ed altri suoi comportamenti. Insomma, Pietro Paolo Mazzella era colpevole di “lesa maestà” e andava punito…

E così Dionigi aveva addebitato ad una serie di opere eseguite dal cittadino, a suo dire senza autorizzazione, il crollo del marciapiede pubblico. Imponendogli di eseguire a sue spese i lavori di messa in sicurezza e di pagare anche gli ulteriori interventi realizzati dal Comune. Una ordinanza apparsa subito “ad personam”, in quanto ad esempio nel caso di via Corafà non era stato adottato un simile provvedimento…
Ricordiamo ai lettori i passaggi salienti di quella ordinanza: «Premesso che in data 30.11.2021 l’UTC effettuava accertamento presso Via Chiummano ove veniva rilevato il crollo di un tratto di marciapiede pubblico della omonima strada per una lunghezza di mt 13,60, con pericolo di crollo di una ulteriore porzione di mt 4;

Vista la comunicazione, recante prot. n. 8896 del 17.12.2021, con cui il responsabile dell’UTC notiziava lo scrivente degli accertamenti eseguiti nella predetta zona, relazione dalla quale si evince con chiarezza lo stato di pericolo nel quale verte l’area in conseguenza delle attività di escavazione, sbancamento e livellamento non autorizzate poste in essere dal sig. Mazzella Pietro Paolo;
Constatato che la situazione testé descritta è fonte di potenziale pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta via pubblica e nel caso di specie ricorrono i presupposti attesa la contingibilità ed urgenza per l’adozione della presente ordinanza sindacale;
Rilevato inoltre che, allo stato, non è possibile escludere ulteriori smottamenti, con caduta di altro materiale, anche in ragione di probabili precipitazioni che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, tenuto conto della segnalata situazione di pericolo da parte dell’Utc».
Per il sindaco era dunque necessario «disporre la messa in sicurezza dell’area a cura dell’autore delle opere di escavazione e sbancamento, Sig. Mazzella Pietro Paolo, con ripristino dello stato dei luoghi».

Facendosi forte della necessità e della urgenza per motivi di sicurezza, Dionigi aveva adottato celermente il provvedimento che non solo disponeva giustamente l’interdizione al transito veicolare e pedonale della porzione di via Chiummano interessata dall’evento franoso, ma scaricava sul privato tutti i costi degli interventi per l’eliminazione del pericolo. Ordinandogli «di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e a presentare un progetto a firma di un tecnico abilitato, al fine di eliminare in via definitiva la situazione di pericolo, previo immediato ripristino dello stato dei luoghi nei fondi di sua proprietà, con espressa avvertenza che in mancanza di esecuzione entro 30 gg dalla ricezione della presente lo scrivente Ente provvederà direttamente con ripetizione delle spese a ad esclusivo carico del privato».
E per finire: «nelle more dell’attivazione da parte del Sig. Mazzella Pietro Paolo come sopra individuato, le attività più urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza di persone e cose siano effettuate da questo Ente, con successiva rivalsa rispetto al suddetto proprietario e che allo stesso modo sarà l’Ente, dopo la esecuzione dei lavori ad opera del privato, ad eseguire i lavori pubblici necessari a rispristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell’area con rivalsa a danno del privato».

LE BACCHETTATE DEL TAR
Ovviamente Pietro Paolo Mazzella non era rimasto inerte ed aveva impugnato l’ordinanza dinanzi al Tar Campania per ottenerne l’annullamento previa sospensione; difeso dall’avv. Maria Grazia Di Scala, mentre il Comune per resistere si era affidato all’avv. Filomena Giglio.

Ebbene, la quinta sezione del Tar ha accolto la sospensiva. E nella breve motivazione dell’ordinanza non ha risparmiato bacchettate alla tesi che Dionigi voleva far passare per buona: «Rilevato, al sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da elementi di evidente fondatezza, avuto riguardo alle dedotte censure di difetto di presupposti e di adeguata istruttoria; Rilevato, infatti, che l’ordinanza contingibile e urgente, oggetto di impugnativa in parte qua, è nella sostanza rivolta al ripristino dello status quo ante rispetto ad opere di sbancamento, che, allo stato, non è accertato siano state realizzate senza autorizzazione, né che siano state la causa del crollo, e a fronte delle quali, comunque, sussisterebbero gli ordinari rimedi ripristinatori previsti dall’ordinamento anche a tutela della proprietà pubblica». Dunque non è provato che quei lavori fossero abusivi e che avessero provocato il crollo.
Scrivono ancora i giudici amministrativi: «Ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora, tenuto conto del tenore dell’ordine impartito al ricorrente e delle conseguenze connesse alla sua mancata esecuzione», a sottolineare la gravità dell’iniziativa sindacale.

E dunque hanno ritenuto «di accogliere l’istanza di sospensione dell’ordinanza gravata, in parte qua, salvi gli ulteriori atti e interventi dell’amministrazione, onde assicurare le misure necessarie a scongiurare ogni possibile situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità».
In sostanza le spese per la messa in sicurezza al momento ricadono tutte sul Comune. L’udienza per la trattazione del merito è stata fissata al 15 novembre, dunque per il prossimo autunno. Un secondo round che potrebbe portare ancora “dolori” per Dionigi.
Intanto Mazzella e il suo legale Di Scala portano a casa la prima vittoria, che certamente non giova alla campagna elettorale del sindaco…

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