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giovedì, Aprile 25, 2024

Fuori di Testa: Segretario contro Consiglio. Acquisizione vs Demolizione: Carmine Testa chiede l’annullamento in autotutela di tutte le procedure

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Ida Trofa | Quello che si vede, davvero non si crede a Casamicciola Terme. A quattro giorni dallo storico stop alla demolizione di un immobile abusivo per farne un asilo giunge, tra capo e collo, il parere, con la preghiera di revoca in autotutela dei provvedimenti afferenti le procedure. Una richiesta di revoca firmata dal segretario generale, Carmine Testa, fatta di scuse, giustificazioni personali e considerazioni poco consequenziali alla attualità dei fatti. C’è davvero da restare interdetti. Parliamo dell’ennesimo o round, di una partita cruenta e dolorosa, che vede, per il momento, l’affermazione delle ragioni del’Ente Locale e la sospensione della demolizione dell’immobile ai piedi de “La Pace“ e che il comune termale ha deciso di destinare a uso scolastico. Il consiglio comunale ha proposto, la magistratura compulsata dai legali rappresentanti del’Ente locale con in testa l’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, ha accolto la delibera di consiglio con la consapevolezza che lo stesso consiglio avesse già presentato incidente d’esecuzione.

La procura sospende l’abbattimento in attesa della pronuncia della Corte di Appello e della valutazione del “preminente interesse pubblico” dichiarato dal civico consesso e, nel contempo, esorta l’ente a proseguire nelle operazioni di acquisizione. Così, mentre restano ancora in essere le procedure di demolizione così come sancito dalla RESA da cui è gravato lo stesso immobile, Carmine Testa chiede di cancellare tutto e ripartire daccapo. Da quale capo, però, ben non si comprende.

Nell’avvincente e crudele caso giudiziario apertosi in quel di Casamicciola Terme prosegue il braccio di ferro istituzionale. In tutte le sede.
La dichiarazione del preminente interesse pubblico nell’acquisizione dell’immobile sito in via Pendio Lacco o via Oneso ai piedi della “Pace” destinato alla demolizione il prossimo 18 febbraio 2020, ha dato esiti positivi per l’ente.

Il sindaco Castagna, nonostante l’assenza del vice-sindaco e braccio destro Giuseppe Silvitelli, ha ottenuto il sostegno e l’intesa degli altri assessori che hanno approvato la proposta e sostenuto la volontà del primo cittadino nell’affidarsi all’avvocato Molinaro per la difesa dell’ente. Una scelta che, nel frattempo, ha consegnato al comune il primo round fondamentale di questa battaglia in vista del prosieguo. Eppure le massime autorità “amministrative” del Municipio frenano.

Il segretario generale Testa: revocate in autotutela gli atti del caso “Requisizione vs Demolizione” anche i permessi in sanatoria!
La procura ferma le ruspe, con un’operazione del consiglio comunale di Casamicciola, la Giunta e i suoi legali rappresentanti fermano la demolizione dell’immobile abusivo a fronte del preminente interesse pubblico ma il segretario generale del comune, quasi 48 ore dopo, chiede la revoca delle procedure in “autotutela”. Autotutela di chi e di che a questo punto? Misteri casamicciolesi. Ma leggiamo insieme l’humus della nota Testa.
Il 14 febbraio 2020, il segretario generale Carmine Testa scrive al sindaco Giovan Battista Castagna, al responsabile dell’area III Ingegner Baldino Michele Maria e al responsabile dell’area I, Dottor Pisani Giuseppe, nel merito della deliberazione di consiglio comunale numero 2/2020 e conseguente delibera di giunta comunale, numero 12/2020, con diverse osservazioni oltre che la richiesta di intervento in autotutela nel merito di quella che, allo stato, risulta una storica azione volta alla acquisizione per pubblico interesse di un immobile abusivo destinato alla demolizione.

«Chi scrive, come noto alla signoria vostra, il sottoscritto è risultato assente dal servizio dal giorno lunedì 10 a mercoledì 12 usufruendo del congedo straordinario per motivi di lutto, conseguentemente non è intervenuto alla seduta di consiglio comunale in esito alla quale è stata adottata una delibera in oggetto, né alla successiva seduta di giunta comunale con la quale è stato dato mandato a due legali per: accesso agli uffici, notifica della delibera e/o eventuale proposizione o costituzioni in procedure di incidente di esecuzione ex articolo 666 del codice penale, ove non revocato sospeso l’ordine di demolizione della procura. Ciò non di meno chi scrive aveva avuto modo di manifestare per tempo alla signoria vostra, ma anche all’ingegnere Baldino responsabile dell’area tecnica che legge per conoscenza, fortissime perplessità in ordine al contenuto dell’operazione amministrativa concretizzatasi con la delibera di consiglio comunale numero 2/2020, dopo di un approfondito esame che ha richiesto un certo numero di giorni. In buona sostanza il sottoscritto aveva rilevato come fosse palese la mancanza del presupposto per procedere all’acquisizione al patrimonio ed al successivo atto di destinazione d’uso per fini pubblicistici, presupposto costituito dalla inosservanza, protratta per oltre 90 giorni di un’ordinanza di ingiunzione di abbattimento emessa dagli uffici tecnici comunali. Tale infatti non può essere considerata l’ordinanza di abbattimento emessa nel 1990 in quanto la domanda di condono impone comunque, anche in caso di diniego, la necessità di una nuova ordinanza, come insegna la giurisprudenza amministrativa. Il difetto di tale presupposto rende inutile soffermarsi sugli aspetti che riguardano la fase a valle del procedimento, ossia quello della destinazione dell’immobile dichiarato abusivo a fini di interesse pubblico, quali, ad esempio, il rispetto del canone di parità di trattamento o la rigorosa istruttoria anche in termini di costi/benefici, in relazione alla nuova destinazione da imprimere all’immobile in argomento.

È bene segnalare come l’illegittimità della delibera potrebbe essere foriera di danni per l’Ente, qualora il privato dimostrasse di aver patito danni a causa di essa. Conseguentemente, l’illegittima attribuzione al Comune della titolarità dell’immobile abusivo rende il conferimento dell’incarico ai legali, di cui alla citata delibera di giunta, non motivato perlomeno in relazione la costituzione in procedure relative all’incidente di esecuzione, la quale postula una legittimazione ad agire – I’essere proprietario dell’immobile abusivo ed averlo destinato a fini pubblici – che il Comune si è attribuito in modo non corretto con la citata delibera di consiglio. Ad ogni modo il sottoscritto, come suo dovere ha provveduto, comunque ad impegnare la spesa conseguente al suddetto atto giuntale.

Con la presente, pertanto chiede alla signoria vostra di valutare la possibilità che la delibera di consiglio comunale numero 2/2020 venga annullata, con un a eccezione riguardante l’invito all’ufficio tecnico di procedere all’annullamento in autotutela dei permessi rilasciati in sanatoria. Tale annullamento permetterebbe, così, la dotazione della successiva ordinanza comunale di abbattimento ed in caso di inosservanza l’acquisizione al patrimonio di eventualmente la destinazione dell’immobile abusivo ai fini pubblici. Sempreché, medio tempore, non trovi effettiva esecuzione dell’ordinanza del giudice penale. La presente torna utile per ringraziare il dottor Pisani il quale si è trovato a sostituire il sottoscritto sia nella qualità di segretario dell’azione la delibera di consiglio, sia nella qualità di Responsabile contenzioso in relazione alla delibera di Giunta comunale. Egli tra l’altro e non ha potuto contare, come il sottoscritto, dei tempi necessari per lo studio della complessa problematica sottesa la delibera di consiglio comunale».

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