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venerdì, Marzo 29, 2024

EVIDENTI ANOMALIE. Il TAR boccia ancora il comune di Ischia: tutto sbagliato per il “Chiosco” al Vecchio Carcere. La verità il 14 luglio

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Rilevata la sussistenza di evidenti anomalie dell'iter di entrambi i procedimenti. Disponendo che l'area in contestazione rimanga sottratta alla disponibilità di entrambe le parti private coinvolte

Gaetano Di Meglio | La guerra del Chiosco alla Mandra, quello sponsorizzato da Massimo Trofa, continua ad essere una sciagura per il Comune di Ischia. Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato dell’ultimo capitolo della saga. Bene, oggi è tutto sospeso fino al prossimo 14 luglio. E, la cosa più belle di tutte, come per l’altro capitolo di questa storia, sono le parole del TAR Campania. Parole dure che mettono all’angolo l’amministrazione e smascherano i tentativi di veicolare questo “suolo pubblico” nella direzione del protetto del consigliere comunale alla faccia delle pronuncia del TAR.

Questa volta il Tribunale Amministrativo della Campania con le parole del Presidente della Settima Sezione, il giudice Michelangelo Maria Liguori liquida la vicenda in maniera veloce: “Evidenti anomalie” e aggiunge, “l’area in contestazione rimanga sottratta alla disponibilità di entrambe le parti private” così da mettere ko l’azione del comune di Ischia che, è evidente, ne aveva favorita una sola. Maria Di Leva ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso nei suoi confronti in data 12 aprile 2021 con il quale il Responsabile Suap del Comune di Ischia ha disposto la “revoca per decadenza della concessione di suolo pubblico nel piazzale antistante il carcere mandamentale di Punta Molino in Ischia” e, ancora, l’annullamento della “Determinazione del Responsabile del Servizio Dieci del Comune di Ischia, n° 847 del 24.5.2021, avente ad oggetto la concessione di suolo pubblico permanente a Iacono Marco, per l’installazione di un Chiosco Bar, Servizio igienico e zona pertinenziale per tavoli e sedie, nell’area antistante l’ex carcere di punta Mulino, alla Spiaggia Dei Pescatori”.

Contro le richieste di Maria Di Leva si sono costituti sia il Comune di Ischia, sia Marco Iacono. Il senso del decreto del TAR che riconosce le istanze cautelari richieste dalla Di Leva sembra già essere una sentenza.
«Rilevato che i giudizi presentano elementi di connessione soggettiva e oggettiva (riguardando atti amministrativi riferiti ad una medesima area demaniale), per cui la definizione delle avanzate istanze cautelari ex art. 56 cpa può avvenire con un unico provvedimento giurisdizionale» in breve il TAR riunisce i due atti e, è evidente, impallina l’azione del comune di Ischia.

Per il presidente Liguori «Rilevata la sussistenza di evidenti anomalie dell’iter di entrambi i procedimenti, poi conclusi con i due provvedimenti qui oggetto di gravame; ritenuto che sussistono il danno grave ed irreparabile dedotto dalla parte ricorrente nonché le ragioni “di estrema gravità e urgenza” necessarie a dare ingresso alle chieste tutele cautelari monocratiche (tenuto conto che la concatenazione dei provvedimenti oggetto di distinte impugnazioni in questa sede, è venuta a impedire ogni possibilità per la Di Leva di fruire dell’area demaniale in questione, di cui è stata fino ad oggi titolare, ponendola di fronte ad una sorta di “fatto compiuto”) mette a nudo il progetto del Comune di Ischia: escludere la Di Leva e consegnare l’area a Marco Iacono. Per la seconda volta “menomale che il TAR c’è”….

Giù le mani! Il passaggio successivo del decreto presidenziale è una vera bocciatura per Comune e beneficiario: «ritenuta l’opportunità che l’area in contestazione rimanga sottratta alla disponibilità di entrambe le parti private coinvolte, prima di un più approfondito esame, nelle prossime udienze camerali del 14.07.2021 (che all’uopo si fissano per ognuno dei ricorsi), degli argomenti posti a fondamento delle ordinarie domande cautelari avanzate in ciascun giudizio; ritenuto, pertanto, che al danno lamentato possa ovviarsi sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e contestualmente disponendo che l’area in contestazione rimanga sottratta alla disponibilità di entrambe le parti private coinvolte (cosa che dovrà essere assicurata dagli organi del Comune di Ischia, in primis dalla Polizia Municipale) fino alle pronunzie cautelari da prendersi nei due giudizi, all’esito delle predette udienze camerali del 14.07.2021, in tal senso potendo trovare accoglimento le istanze qui in esame»
Tutto chiaro. Non c’è altro da dire. Il TAR «accoglie entrambe le istanze indicate in premessa, nei sensi e termini sopra descritti» e rinvia tutto alle Camere di Consiglio che si fissano per tutti e due i giudizi il prossimo 14 luglio 2021.

1 COMMENT

  1. Mah, riusciremo a rivedere il chiosco di Marco al suo Posto? Ai posteri l’ardua sentenza. Ma mentre i medici studiano il paziente sta morendo.

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