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giovedì, Aprile 18, 2024

Droga, si chiude il maxiprocesso. Dopo 14 anni tutti assolti

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Le indagini conclusesi nel 2008 avevano ritenuto gli imputati responsabili della cessione di cocaina ed eroina sull’asse Forio-Panza-Serrara Fontana-Sant’Angelo. Con la sentenza del giudice Alessandra Ferrigno arriva l’assoluzione perché il fatto non sussiste per Carmine Trofa, Raffele Battimiello, Marco Maltese, Andrea Di Costanzo, Massimiliano Iacono, Fabio Alessandro Mattera, Claudio Di Maio, Vincenzo Castagna, Poerio Carlo Iacono e Leonardo Fiorentino. Una vittoria per il collegio difensivo composto dagli avvocati Cristiano Rossetti, Antonio De Girolamo, Gianluca Maria Migliaccio, Antonio Iacono e Salvatore Scardamaglio

Un processo interminabile, durato ben 14 anni. E alla fine tutti gli imputati, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, sono stati assolti. Una inchiesta “esplosa” nel 2008 con le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Ischia con grande spiegamento di forze e costellata di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche che avevano indotto a ritenere che gli imputati avessero gestito, almeno fino al settembre 2008, una piazza di spaccio di cocaina ed eroina tra Forio, Panza e Serrara Fontana.

All’epoca il pubblico ministero delle indagini Paolo Fortuna aveva richiesto al gip finanche l’applicazione di misure cautelari, non concesse. Nel tempo il numero degli imputati si era leggermente assottigliato, con l’assoluzione tra l’altro con rito abbreviato per alcuni di essi. All’ultima udienza di questo dibattimento infinito, il 16 marzo scorso, il giudice della Sezione distaccata di Ischia dott.ssa Alessandra Ferrigno ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati. Il pubblico ministero di udienza aveva chiesto la condanna alla pena di sei anni, quattro mesi di reclusione ed euro 28mila di multa. Ma alla fine è stata invece riconosciuta l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria, con sentenza con formula piena per tutti: Carmine Trofa, difeso dall’avv. Cristiano Rossetti, Raffele Battimiello, Marco Maltese, Andrea Di Costanzo, Massimiliano Iacono, difesi dagli avvocati Antonio De Girolamo e Gianluca Maria Migliaccio, Fabio Alessandro Mattera, difeso dall’avv. Antonio Iacono, Claudio Di Maio, Vincenzo Castagna, Poerio Carlo Iacono e Leonardo Fiorentino dall’avv. Salvatore Scardamaglio.

COLPO DI SPUGNA

Un colpo di spugna su una indagine che si fondava soprattutto su una serie di intercettazioni telefoniche eseguite dai carabinieri tra il 2007 e il 2008 dalle quali la pubblica accusa aveva desunto l’esistenza di una organizzazione dedita all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti pesanti che vedeva coinvolte numerose persone e nella quale gli imputati rivestivano un ruolo di spicco.

Il capo d’imputazione con il quale gli imputati erano stati rinviati a giudizio a maggio del 2009 era tuttavia “striminzito” e da subito definito troppo generico dal collegio difensivo: «Perché, in concorso tra loro, con condotte plurime esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano, al fine di cederla a chiunque gliene facesse richiesta, sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ed “eroina”; sull’isola d’Ischia – Forio e Panza fino al settembre del 2008».

Come già verificatosi in altre maxi inchieste sullo spaccio di stupefacenti, solo in pochi casi si era proceduto al sequestro delle sostanze. E per quegli episodi alcuni degli imputati erano stati sottoposti a procedimenti già definiti.

I difensori degli imputati tra l’altro sin dalle prime battute avevano puntato il dito contro l’assoluta inconsistenza del castello accusatorio, trattandosi, in particolare, di conversazioni intercettate dal significato non univoco che non potevano pertanto indurre a ritenere provata una attività di cessione di stupefacenti, specie per gli imputati per i quali, nel corso delle indagini, non era stato operato alcun sequestro di sostanza.

INTERCETTAZIONI INUTILIZZABILI

Ci sono volute cinquanta udienze in 14 anni e ben dodici giudici diversi che si sono succeduti, per giungere alla sentenza emessa dalla dott.ssa Ferrigno. Che pur applicata alla sezione di Ischia per soli tre mesi, è riuscita a chiudere finalmente questo processo. Una vera impresa. Con la lettura delle motivazioni che verranno depositate tra 90 giorni si conoscerà il ragionamento seguito. Ma sicuramente ad assestare un duro colpo all’impianto accusatorio era stata l’ordinanza emessa nel dicembre 2011 dal giudice Verde in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per alcuni imputati, su richiesta degli avvocati Cristiano Rossetti e Gianluca Maria Migliaccio. Negando la perizia trascrittiva delle conversazioni telefoniche relative alle utenze di Trofa, Maltese e Grieco. In sostanza, l’80% delle conversazioni intercettate dai Carabinieri non hanno trovato ingresso nel processo.

In proposito il giudice scriveva: «Il giudice, in ordine all’eccezione relativa alla inammissibilità della produzione dei verbali di arresto e perquisizione da parte del pm va osservato che tali atti, non essendo verbali di prova ma atti irripetibili, non rientrano nel disposto di cui all’art 468 co 4 bis cpp ma bensì nell’art 238 co 3 cpp e che, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla loro acquisizione. D’altro canto, anche a voler seguire la tesi della difesa deve osservarsi che l’omessa indicazione dei documenti di altri procedimenti di cui il Pm chiede l’acquisizione non produce alcuna sanzione processuale. Al riguardo, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che: “L’inosservanza delle formalità dettate dall’art 468 comma quarto bis cod. proc. pen. per l’acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l’inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all’istituto della nullità, come pure a quello dell’inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente”».

Accogliendo «In ordine alla eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni relative alla utenza intestata a Grieco Maurizio, considerato che non risulta depositata la richiesta originariamente formulata dal Pm relativa al decreto n 2199 del 2008 esclude l’acquisizione del supporto informatico relativo a tale decreto ai sensi dell’art 271 co 1 cpp.».

E ancora: «In ordine alla posizione di Trofa Carmine accoglie l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni sollevata dalla difesa atteso che in nessun decreto del pm, né nei decreti di autorizzazione del gip, né nelle successive proroghe sussiste una motivazione relativamente alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art 267 cpp per le conversazioni telefoniche dell’imputato Trofa. Infatti, in tali atti il Trofa non viene mai menzionato in quanto erroneamente l’utenza telefonica a lui intestata viene ricompressa tra quelle in uso a G.S. Posto che, la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del provvedimento, deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l’intercettazione di una determinate utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando pertanto il collegamento tra l’indagine in corso e la persona e che tale motivazione, nel caso di specie, è assolutamente inesistente deve disporsi l’espunzione del materiale informatico relativo a tale utenza telefonica».

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