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venerdì, Aprile 19, 2024

Crolla l’accusa di omicidio colposo, assolta la dottoressa Viviana Pisano

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Sentenza. La formula è perché il fatto non costituisce reato rispetto alle accuse per la morte di Maria Diotallevi

Paolo Mosè | La dottoressa dell’ospedale “Anna Rizzoli” Viviana Pisano, rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Maria Diotallevi, è stata assolta dal tribunale con la formula perché il fatto non costituisce reato. Una soluzione molto delicata, che necessariamente si potrà comprendere e capirne la portata solo con la lettura delle motivazioni. Una sentenza che le costituite parti civili non si aspettavano, ritenendo che vi fossero tutti gli elementi per giungere ad una decisione sfavorevole per l’imputata. Anche per la requisitoria del pubblico ministero, che è stata abbastanza articolata e lucida nel descrivere la sostanza dei fatti e ciò che è emerso in dibattimento. Chiedendo, infatti, la condanna a tre anni di reclusione per la Pisano, che per il pubblico ministero è responsabile della morte della Diotallevi. Circostanza che è stata fortemente avversata dalla difesa dell’imputata, rappresentata dall’avv. Massimo Stilla, che durante la discussione e ciò che ha scritto ha ricostruito per intero la vicenda, vivisezionando soprattutto ciò che hanno riferito i consulenti dell’accusa e riportando all’attenzione del giudice ciò che è stato raccontato dai testimoni che si sono succeduti nel tempo in dibattimento.

Necessariamente si deve partire, per raccontare questa storia dura e drammatica per le conseguenze, a causa della morte della Diotallevi, dalla imputazione confezionata dalla procura della Repubblica avallata dal gup con il decreto che dispone il giudizio per la ipotesi di omicidio colposo in capo alla dottoressa: «Perché, in qualità di medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno (dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 29 novembre 2015) per colpa dovuta ad imprudenza, negligenza ed imperizia ed inosservanza delle regole elaborate dalla scienza medica e consistita nell’aver omesso di diagnosticare un processo broncopolmonitico severo, omettendo di eseguire: un esame clinico del torace, un esame radiografico del torace, un’erogaanalisi, limitandosi superficialmente ai soli accertamenti dell’apparato digerente (senza valorizzare l’ipetermia) determinava, così, un fattore eziologico che, con la sua condotta colposa, cagionava la morte di Maria Diotallevi deceduta a seguito di un processo broncopolmonitico severo.

Ed invero, Maria Diotallevi, condotta presso il pronto soccorso con sintomatologia di: febbre, vomito e diarrea, veniva sottoposta al solo esame ecografico e negligentemente dimessa, sebbene il solo esame clinico completo avrebbe evidenziato la patologia respiratoria. L’omessa diagnosi del processo broncopolmonitico (inquadrabile con l’esame radiografico del torace ed emogasanalisi e successivamente una tac torace ed esami specialistici) con conseguente omesso trattamento terapeutico, comportava il precipitare delle condizioni respiratorie con conseguente sovraccarico del circolo e fibrillazione ventricolare tale da condurre al decesso della giovane Maria Diotallevi».

NESSO DI CAUSALITA’

E’ partendo proprio dalla ipotesi, che il pubblico ministero nella requisitoria ha confezionato la sua richiesta di condanna a tre anni di reclusione, confermando la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall’imputata e il decesso della giovane donna. Prendendo spunto da ciò che hanno riferito i propri consulenti, che hanno evidenziato che l’imputata non abbia sottoposto la donna giunta al pronto soccorso ad un esame radiografico che avrebbe confermato la presenza di una broncopolmonite. Ma solo ad accertamenti di laboratorio ed ecografico. Troppo poco per l’accusa e probabilmente, se si fosse intervenuti con una certa “energia” nell’immediatezza e soprattutto al primo accesso nell’ospedale, si sarebbe potuto fronteggiare la malattia in modo diverso rispetto a quando è ritornata, diverse ore dopo, con codice rosso.

Stesso discorso per gli avvocati Vincenzo Aperto e Francesco Benetello, che hanno rappresentato le parti civili. Difendendo a spada tratta l’ipotesi accusatoria e allineandosi alle richieste della pubblica accusa. Della drammatica situazione venutasi a creare per il decesso della Diotallevi e in questi sei anni non si è visto nulla che potesse alleviare il dolore. Non giungendo alcun segno da parte della stessa struttura ospedaliera e della stessa imputata. Convinti che fosse giusto giungere a conclusione di questo processo con una sentenza di condanna. Questo in sintesi il ragionamento dei due avvocati nell’intervento in aula e ciò che hanno scritto nelle memorie.

LA TESI DIFENSIVA

E come dicevamo prima, l’avv. Massimo Stilla, che ha difeso in tutti questi anni la Pisano, ha posto l’accento sull’insussistenza del nesso di causalità. Ricordando che sia nella fase delle indagini che durante il processo è emerso che l’elemento scatenante che ha portato al decesso della donna sia ascrivibile ad una patologia cardiaca che si è manifestata e scatenata senza che il medico potesse avere alcuna avvisaglia. Sottolineando nella memoria che «Ad avviso del sottoscritto difensore, anche a voler ritenere censurabile il comportamento della Pisano, che in ogni caso si esclude, l’insorgere della grave e imprevedibile fibrillazione ventricolare della Diotallevi si era posta quale fattore eccezionale ed imprevedibile al punto da interrompere l’eventuale nesso di causalità tra la eventuale condotta censurabile dell’imputata e l’evento, quindi si tratterebbe di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di responsabilità colposa, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale del tutto differente ed autonomo rispetto a quello originato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite in un processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per la peculiare anomalia ed eccezionalità, in tal modo ponendosi al di fuori della ragionevole plausibilità”.

“E’ configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”.

“E’ configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”».

CONTESTATE LE CONCLUSIONI DEI PERITI

A voler richiamare l’attenzione del giudice sulla insussistenza del nesso di causalità, che è un elemento importante per cristallizzare l’ipotesi accusatoria. Tant’è che ha rimandato ad una ulteriore sentenza dei giudici di legittimità, per poi analizzare e spiegare nel dettaglio quali sono stati i passaggi che la Pisano predispose nel prendere a cuore le condizioni di salute della donna poi deceduta: «”Il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile”.

Alla luce dei suoi esposti principi, è indubitabile che, per stabilire se nella specie vi fosse stata interruzione del nesso di causalità tra la condotta addebitata alla Pisano e il decesso della Diotallevi, era necessario procedere, da parte dei consulenti dell’Accusa a un’accurata disamina di tutti i fattori sopravvenuti potenzialmente incidenti sullo sviluppo causale dell’evento mortale, precedentemente indicati, e tali da poter costituire effettivamente un rischio “nuovo e incommensurabile” nei termini suindicati.

Ciò che non è stato fatto, avendo i CC.TT. ritenuto apoditticamente dirimente l’accertamento della condotta omissiva della Pisano in quanto, secondo loro, “comportava il precipitare delle condizioni respiratorie con conseguente sovraccarico del circolo e fibrillazione ventricolare tale da condurre al decesso della giovane Maria Diotallevi”.

Precipitazioni respiratorie, come ampiamente dimostrato che non si sono verificate perchè la paziente al secondo accesso si trovava già in ospedale ed è stata prontamente sottoposta a ventilazione meccanica come riferito dal teste, dott. Paolo Parziale.

Quindi la morte è da addebitare alla successiva grave cardiopatia.

Da tanto deriva indiscutibilmente che anche a voler ritenere che se l’imputata avesse posto in essere i comportamenti ai quali era tenuto secondo le contestazioni, l’evento si sarebbe ugualmente verificato perché ormai la Diotallevi si trovava in una grave situazione patologica irreversibile.

In conclusione, anche alla luce delle suesposte considerazioni, il comportamento omissivo addebitato alla Pisano non rivestì rilievo causale tale da determinarne la responsabilità per l’accaduto, a fronte dei sopravvenuti fattori causalmente rilevanti, che dovevano essere ricostruiti e valutati nella loro portata interruttiva».

Le conclusioni sono state ovviamente incentrate a stabilire soprattutto la formula, in seconda battuta nello spiegare che comunque nel dibattimento non si è avuta la certezza di una colpa e sola in ultima istanza una pena la minima edittale: «Alla stregua dei rilievi innanzi svolti si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza assoluzione, ex art. 530 c.p.p., nei confronti dell’imputata Pisano Viviana “perché il fatto non sussiste” o, comunque, “perché il fatto non costituisce reato”, quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., non essendo emersa, con tranquillizzante certezza, la prova della sua penale responsabilità.

In subordine, previa concessione delle attenuanti generiche, contenere la pena nel minimo edittale, con i benefici di legge ove consentiti».

L’AUTODIFESA DELL’IMPUTATA

La stessa imputata, durante il processo, prese la parola per contestare ciò che aveva riferito il fratello della vittima, che raccontava ciò che era accaduto secondo lui nel primo accesso al pronto soccorso. Spiegando la Pisano: «In merito ai fatti che mi vengono contestati non è vero che il fratello mi suggerì di fare degli accertamenti. Io sono un medico, laureata senza raccomandazione, e mi sono adoperata per predisporre tutti quegli esami clinici e strumentali. Sono stata io direttamente a disporre questi accertamenti, a verificare se avesse qualche allergia a un determinato farmaco. Ho chiesto finanche una consulenza al dott. Di Scala, che ha grossa esperienza ospedaliera. Ricordo che la ragazza quando giunse in ospedale era manifestamente disidratata, la pressione era buona e con il passare delle ore aveva recuperato il suo stato fisico. Comunque prima che venisse dimessa le chiesi se intendesse tornare a casa e dopo aver avuto risposta, le feci delle raccomandazioni, sul tipo di farmaci da somministrare e che eventuali situazioni che potessero allarmare le raccomandai di tornare in ospedale».

IL TESTE CHIAVE

Secondo noi a chiarire ancor di più ciò che è accaduto in quella giornata particolare, è ciò che ha riferito il dott. Di Scala, chiamato dalla imputata per una ulteriore verifica sulla paziente: «Conosco la collega Pisano per prestare servizio al reparto di medicina. Ricordo che quel pomeriggio raggiunsi il pronto soccorso perché la collega mi aveva parlato di questa paziente e voleva un parere sulle condizioni della signora. In questi casi, come in tutti gli altri, noi siamo obbligati a confezionare un referto prestabilito che viene riempito solo delle parti ove emergono patologie ed è prassi ascoltare la paziente per conoscere da lei informazioni utili affinché il medico proceda nei successivi accertamenti. Ricordo che la dott.ssa Pisano chiese a me un confronto ed io parlai con la signora, che mi aveva riferito di avere vomito e diarrea, nonché procedetti ad una verifica delle condizioni generali, ove si appalesava una febbre alta. Vennero successivamente eseguiti esami di laboratorio in cui si evidenziava un emocromo normale e accertamento ecografico. Alla fine concordai con la collega che la paziente soffriva di una infezione virale intestinale e con cure farmacologiche il vomito si calmò».

Escludendo che in questi casi fosse necessaria una radiografia: «Quando non vi è un’insufficienza respiratoria ad un paziente giovane si esclude l’esame radiografico e proprio io auscultai con lo stetoscopio i polmoni, non rinvenendo nulla di anomalo».

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