Il decreto del giudice coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia
Arriva una “dilazione” per un’altra famiglia destinataria di una ordinanza di demolizione. Il giudice coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia dott.ssa Antonio Schiattarella ha ancora una volta concesso la sospensione provvisoria dell’esecuzione. Accolta l’istanza avanzata in sede di ricorso per incidente di esecuzione dall’avv. Gino Di Meglio nell’interesse dei tre destinatari dell’ordine di abbattimento in virtù della presenza di una persona affetta da grave patologia e del disagio economico. E così come nel caso di Maria Grazia Buono, il giudice ha disposto una verifica della situazione economica della famiglia. Il decreto fissa l’udienza in camera di consiglio per la discussione dell’incidente di esecuzione al 24 aprile alle ore 9.00
Il provvedimento richiama l’istanza di sospensione provvisoria dell’ordine di demolizione disposto dal pubblico ministero, avanzata «sul presupposto della tutela della vita privata e familiare per lo stretto congiunto affetto da patologia, in connessione con la situazione economica dell’istante».
Valutati gli elementi esposti e la documentazione prodotta, la dott.ssa Schiattarella si sofferma dapprima sul profilo procedurale: «Va in via preliminare affermata la possibilità di provvedere in via provvisoria sulla sospensione della procedura esecutiva già oggetto dell’istanza di merito in attesa dell’udienza in contraddittorio tra le parti, alla luce della natura interlocutoria dei provvedimenti adottati prima dell’udienza camerale; provvedimenti come tali non ricorribili per cassazione e tuttavia non abnormi e, come si desume a contrario dal principio espresso dai giudici di legittimità, che rientrano nelle facoltà del giudice dell’esecuzione: “Il decreto con il quale il giudice, in sede esecutiva, sospende un ordine di esecuzione emesso dal P.M. in attesa di decidere su un incidente di esecuzione (…) è un provvedimento di natura ordinatoria, meramente interlocutorio e transitorio, e, come tale, non suscettibile di impugnazione”». Richiamando appunto una sentenza della Cassazione.
RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
Dunque, ritenuto «di poter valutare l’istanza di emissione di un provvedimento “provvisorio” – nella specie, anticipatorio di quello che si chiede nel merito – nelle forme del decreto che preceda il contraddittorio pieno e la trattazione in sede camerale, l’istanza in questione va accolta».
Il giudice coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia anche per questo caso ha tenuto in debito conto le gravi difficoltà anche economiche che attanagliano il nucleo familiare, ben illustrate dall’avv. Gino Di Meglio. Ed infatti così motiva il provvedimento che restituisce un po’ di speranza anche a questa famiglia: «Deve infatti tenersi conto dei principi che sovrintendono al necessario bilanciamento tra gli interessi, tutti di rango costituzionale e sovranazionale, costituiti dalla tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, da una parte, e dal rispetto del diritto collettivo a rimuovere la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, dall’altra.
In considerazione dei consolidati principi nella materia in questione, allo stato degli atti e a una valutazione sommaria degli elementi a disposizione, è opportuno provvedere alla sospensione dell’ordine di demolizione nell’attesa di un necessario approfondimento istruttorio, anche per non ledere il diritto dell’istante alla tutela giurisdizionale».
Concessa la sospensione e fissata l’udienza camerale, la dott.ssa Schiattarella illustra le attività da svolgersi: «Dispone per quella udienza l’acquisizione, tramite l’ufficio del pubblico ministero, di tutti gli atti relativi all’esecuzione sull’immobile in questione (sentenza, ordine di demolizione, eventuali precedenti ordinanze); dispone che, in vista dell’acquisizione nell’udienza camerale e al fine dell’istruttoria a svolgersi, siano raccolti elementi relativi alla posizione economica e reddituale globale del nucleo familiare negli ultimi cinque anni, ivi compreso l’eventuale godimento di misure di sostegno (anche relativamente alla patologia lamentata) e l’eventuale disponibilità di fonti di sostentamento (da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo, da disponibilità di beni mobili e mobili registrati, da locazione di beni immobili e così via), mandando per tali adempimenti alla guardia di finanza, Compagnia di Ischia».