venerdì, Luglio 11, 2025

Come ti salvo il terzo condono… e l’immobile sul Corso di Ischia

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L’Ente aveva accolto la prima istanza di sanatoria presentata nel 1986. Quella del 2004, per ulteriori opere abusive, non è stata invece definita. Eppure a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici nel 2021 era stato emanato l’ordine di abbattimento. Provvedimento annullato, che potrà essere riadottato solo in caso di rigetto della domanda

Ennesimo “scivolone” del Comune d’Ischia in materia di demolizioni e condoni. La sentenza del Tar che accoglie il ricorso di una cittadina puntualizza che anche la pendenza di una istanza di sanatoria relativa al terzo condono impedisce l’adozione dell’ordinanza di abbattimento se prima non è stata definita la pratica. E l’Ente, nemmeno costituitosi in giudizio, incassa la condanna.

L’interessata, difesa dall’avv. Bruno Molinaro, nel 2021 era ricorsa al Tar Campania che, con i tempi “comodi” tipici della giustizia italiana, ora le ha dato ragione. Nel ricorso si chiedeva appunto l’annullamento della ordinanza di demolizione emessa il 20 aprile 2021 dall’ufficio comunale competente.
Il collegio della Sesta Sezione illustra brevemente i contorni della vicenda: «La ricorrente è proprietaria dell’unità immobiliare ubicata in Ischia al Corso Vittoria Colonna. Tale unità immobiliare venne realizzata a seguito del rilascio del nulla-osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza in data 9 ottobre 1965 e della licenza edilizia del 1 dicembre 1965».

Successivamente, «per talune opere eseguite in difformità dai predetti titoli abilitativi venne presentata in data 27 marzo 1986 regolare istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/85, composta da modello “A” riferito ad un ampliamento di mq 35 della superficie utile e modello “B” riferito a modifiche relative alla superficie utile di mq 80 autorizzata». Quella istanza di condono era stata positivamente definita con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 16 ottobre 2017 e del permesso di costruire in sanatoria del 5 settembre 2019.

A seguito della realizzazione di ulteriori opere la proprietaria dell’immobile aveva presentato, in data 10 dicembre 2004, l’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/03. Quest’ultima domanda non è stata appunto ancora definita, benché siano trascorsi ormai ventun anni. Ma è una situazione purtroppo ricorrente…

SCALA ESTERNA E LOCALE CUCINA
Sta di fatto che nel 2020 vennero eseguiti da parte del Comune accertamenti sui luoghi. Nel ricorso si richiamano l’annotazione di servizio della Polizia Municipale del 9 luglio 2020; l’accertamento tecnico del 17 luglio 2020 e la relazione tecnica del 2 settembre 2020), «tutti indicati nel provvedimento impugnato». E con l’ordinanza adottata ad aprile dell’anno successivo è stato ingiunto alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive: «scala in muratura di accesso al lastrico solare…; locale cucina di mq 22,50…».
L’impugnazione ha evidenziato sin da subito la presentazione della istanza di condono edilizio «ex l. n. 326/03 in data 10 dicembre 2004, tuttora pendente, con conseguente applicabilità alla fattispecie del regime sospensivo ai sensi dell’art. 38 della legge n. 47/85».

L’avv. Molinaro ha inoltre osservato che «l’Amministrazione non avrebbe dato contezza né dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione delle opere abusive né del presunto contrasto delle opere stesse con la normativa urbanistica vigente, né, infine, della istruttoria svolta».
Ancora, è stato invocato «il legittimo affidamento ingenerato nella legittimità delle opere, una volta decorso il lungo arco di tempo tra la loro realizzazione e l’intervento repressivo del Comune; si tratterrebbe, infine, di opere non soggette al previo rilascio del permesso di costruire».
Un’ultima “annotazione” riguarda la omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La sentenza del Tar che blocca la demolizione e condanna il Comune

PRIMA CENSURA DIRIMENTE
Al collegio presieduto da Rita Luce è stato sufficiente esaminare il primo motivo per accogliere il ricorso. Appunto «la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 della legge n.47/85 in relazione all’art. 32, comma 25 del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03: in relazione alle opere sanzionate (locale adibito a cucina e scala esterna), era stata presentata al Comune regolare istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326/03, in data 10 dicembre 2004, non ancora definita; il procedimento sanzionatorio, quindi, non poteva avere inizio giusta quanto previsto dall’art 38 citato, a mente del quale “la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”».

Per i giudici la censura è fondata. E il Comune si è pure dato “la zappa sui piedi”. La sentenza infatti evidenzia: «E’ la stessa l’autorità comunale a dare atto, nel provvedimento impugnato, che, in sede di sopralluogo, la ricorrente esibiva agli organi accertatori l’istanza di condono. In merito a tale istanza di condono il Comune, non costituito, non ha nulla controdedotto».

La conclusione è ovvia: «Orbene, a fronte di quanto espressamente affermato dalla ricorrente, come confermato nel provvedimento gravato, circa la presentazione della domanda di condono, ed in mancanza di controdeduzioni espresse del Comune, non può negarsi, in punto di fatto, la pendenza della istanza di condono con riferimento alle opere di cui oggi si controverte».
Infatti «non è provato che il Comune abbia riscontrato tale istanza con un provvedimento espresso». Di conseguenza «a siffatta istanza di condono, devono quindi ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 – richiamati anche dalle successive leggi sul condono – che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della istanza di sanatoria».

ORDINANZA ILLEGITTIMA
Un concetto già più volte ribadito che vale anche per il terzo condono, ritenuto pacificamente applicabile dal Tar. E qui la sentenza richiama la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato: «Trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate; non appare, inoltre, ammissibile una valutazione prognostica da parte del giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente».

Anche nel caso dell’immobile al Corso Vittoria Colonna «sussisteva, quindi, l’obbligo del Comune di determinarsi sull’istanza di condono prima di procedere all’irrogazione della sanzione demolitoria».

Una ordinanza illegittima, senza ombra di dubbio, come riporta la sentenza: «Pertanto, avendo, nel caso in esame, parte ricorrente presentato istanza di sanatoria in data 10 dicembre 2004, la successiva determinazione di demolizione, adottata in data 20 aprile 2021, risulta illegittima posto che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto previamente pronunciarsi su tale istanza, verificando la sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento».
Non c’è stato bisogno di esaminare gli ulteriori motivi in quanto «tali considerazioni rendono il ricorso fondato e, assorbendo ogni altra censura, giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione». Significa che solo ed esclusivamente dopo aver definito la pratica e rigettato l’istanza di condono il Comune potrebbe riadottare l’ordinanza di demolizione.

La soccombenza ha comportato per l’Ente la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in 1.500 euro. Una sonora bocciatura per chi aveva emesso quella ordinanza agendo come minimo con superficialità…

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  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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