Dopo la sentenza di intimazione del Tar, trasmessa peraltro alla Corte dei Conti, è arrivata finalmente la delibera del Consiglio comunale di Barano che approva l’acquisizione sanante del terreno occupato senza titolo a Cava Cappella, non avendo l’Ente all’epoca formalizzato l’esproprio.
Si chiude così il lungo contenzioso con i proprietari Di Scala. La delibera consiliare sintetizza che l’Ente ha attivato la procedura “imposta”, ha fatto stimare con una perizia tecnica il valore dell’indennità ancora da versare, ha avviato e concluso il procedimento ex legge 241/90. Dunque «Oggi all’esito di questa complessa procedura si adotta l’atto finale ossia la acquisizione al patrimonio pubblico indisponibile di questa particella». Un atto finale che ha richiesto non pochi anni e “sollecitazioni”.
Viene riassunta la vicenda che aveva preso le mosse con la delibera di Giunta del 1999, che «approvava il progetto per la realizzazione di impianti sportivi, interventi dichiarati di pubblica utilità, procedendo ad occupare l’intera consistenza del terreno censito al NCT del Comune di Barano d’Ischia pari a mq 256, di cui i primi 100 mq per il periodo di anni 5 a partire dal 10 luglio 2000 (prima presa di possesso) e gli ulteriori 156 mq, il periodo di 5 anni, a partire dal 15 marzo 2001».
Quindi «l’Ente trasformava irreversibilmente 200 mq del fondo, distruggendo il manufatto interrato adibito a cellaio/grotta; all’occupazione legittima, non faceva seguito il provvedimento di esproprio definitivo del bene e divenuta quindi inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione del fondo diveniva illegittima».
Nel corso del lungo contenzioso a febbraio 2023 una delibera di Giunta forniva indirizzo al responsabile dell’UTC «di curare la predisposizione di tutti gli atti necessari all’adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di Barano d’Ischia dell’area oggetto della presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, previa quantificazione dell’indennità di occupazione illegittima e dell’indennizzo patrimoniale e non dovuto per l’acquisizione sanante». Un atto di indirizzo non ritenuto affatto sufficiente dal Tar. Di qui l’ultima sentenza che intimava di formalizzare con apposita deliberazione la volontà di procedere o meno all’acquisizione sanante.
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L’unica soluzione possibile, peraltro, come rileva ora il Consiglio comunale: «Nel caso di specie, sussistono le condizioni delle ragioni essenziali di giustificare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, non essendo praticabili, peraltro, soluzioni alternative, posto che le ragioni di pubblico interesse che hanno sorretto la realizzazione delle infrastrutture pubbliche permangono e sono attuali, senza sottacere che la eventuale restituzione dell’area implicherebbe il ripristino dello status quo ante, le cui operazioni materiali presupporrebbero l’utilizzo di risorse significative non corrisposte da alcun vantaggio in termini di incremento patrimoniale del Comune determinato di converso dal ricorso all’acquisizione sanante».
Viene ribadito «il pubblico interesse al mantenimento dell’area», evidenziando trattarsi, «trattasi, ad oggi, di un bene utilizzato per interesse pubblico, in quanto l’area del privato è stata occupata ed irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione comunale in una struttura sportiva polivalente, utilizzata da diverse associazioni dilettantistiche sportive».
Il procedimento avviato a giugno scorso è stato chiuso a luglio ed è stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli la somma complessiva di 14.209,56 euro «concernente l’indennità legittima, con i relativi interessi, da corrispondere». L’indennità dovuta è stata determinata nella misura di 25.342,83 euro dalla perizia tecnica estimativa redatta dal tecnico incaricato, il geom. Luigi Patalano.
Alla luce della somma esigua da corrispondere, è lecito chiedersi se il contenzioso non poteva essere chiuso prima.
Ad ogni modo ora il Consiglio ha disposto, «anche in esecuzione della Sentenza del Tar Campania n. 3428/2025 che “ordina al Comune di Brano d’Ischia di adottare un provvedimento espresso”, tenuto conto anche della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2085 del 2020, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Barano d’Ischia della particella di terreno sita in località Cava Cappella contraddistinta al catasto terreni al Foglio 19, p.lla 715 della consistenza di mq 256».










