A Casamicciola fioccano i ricorsi al Tar contro le demolizioni pubbliche. Prima ancora che Giosi Ferrandino adottasse l’ordinanza contingibile e urgente per la demolizione di fabbricati danneggiati dal sisma al Corso Garibaldi e Piazza Bagni, dieci dei diciotto cittadini destinatari del provvedimento (pure impugnabile innanzi alla giustizia amministrativa) hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale. E il Comune ora si attiva per difendersi, affidando l’incarico di assistenza legale agli avvocati Lorenzo Lentini e Stanislao Giaffreda.
Sono diversi i ricorsi, tutti notificati l’11 dicembre, come riportato in due determine adottate dalla responsabile dell’Area II dott.ssa Vincenza Piro, che impugnano il Piano delle demolizioni pubbliche e i relativi provvedimenti, nonché le parti di interesse del Piano di Ricostruzione approvato dalla Regione. Chiamando in causa Comune, Commissario Straordinario, Regione e Soprintendenza.
In tutti i casi i nominativi dei ricorrenti sono indicati con le sole iniziali, ma appaiono chiaramente riconducibili a dieci di quelli riportati nell’ordinanza sindacale n. 1 del 5 gennaio, poi corretta con la n. 2 dell’8 gennaio, che indica il termine corretto per la esecuzione delle demolizioni. Un ulteriore capitolo della “guerra” in corso a Casamicciola contro l’applicazione dei provvedimenti adottati per la “ricostruzione” post sisma e post frana.
RIGETTATE LE OSSERVAZIONI AL PIANO DI RICOSTRUZIONE
La prima determina a firma della dott.ssa Piro è riferita ai tre ricorsi di identico contenuto presentati dalle signore C.A., C.A.A. e T. M. Chiedono al Tar l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari provvisorie, del decreto del presidente della Regione del 06.10.2025 che ha approvato il Piano di Ricostruzione, sempre «limitatamente alla parte in cui inserisce l’immobile di proprietà ricorrente nella categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell’art. 38 della N.T.A. del Piano di Ricostruzione». Ancora, «per quanto di interesse, dei verbali della Conferenza di Servizi di Pianificazione di cui all’ordinanza n. 17 del 31.05.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nell’ambito della quale sono state rigettate le osservazioni formulate dalla ricorrente al Piano di Ricostruzione».
Impugnata la nota del Commissario Straordinario del 17 novembre 2025 «con la quale la ricorrente veniva notiziata per la prima volta dell’adozione del Piano delle demolizioni di cui all’Ordinanza Speciale n. 8/2024, nonché dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo degli interventi di demolizione di cui alla Determina Dirigenziale n. 956/2025 e veniva preannunciata l’esecuzione dell’intervento di demolizione con riferimento all’immobile di proprietà». Oggetto di impugnazione anche i “Piani di Demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017, ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 Piano Generale di Demolizione Pubblica dei fabbricati” «unitamente a tutti gli elaborati ivi contemplati, allegato sub 2 all’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Isola d’Ischia n. 8 del 24 aprile 2024, conosciuti solo in data 17.11.2025 e mai notificati alla ricorrente, in parte qua comprendono l’immobile di proprietà della ricorrente tra quelli oggetto di demolizione».
Come anche la determina dirigenziale dell’arch. Marco Raia di approvazione del progetto esecutivo degli “interventi di demolizione dei manufatti gravemente danneggiati presso Piazza Bagni, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”, «conosciuto solo in data 17.11.2025», e del relativo “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023”.
NON CONCESSE LE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
Ai giudici amministrativi viene richiesto ancora l’annullamento «del parere favorevole con prescrizioni al progetto esecutivo di demolizione, adottato da parte del Gruppo Tecnico con la partecipazione del Comune di Casamicciola Terme e della Soprintendenza di Napoli ad esito delle sedute del 02.10.2025 e del 08.10.2025, menzionato nella Determina Dirigenziale n. 956/2025». Impugnando gli ulteriori atti “lesivi”, tra i quali «i pareri del Tavolo Tecnico per la valutazione delle osservazioni al Piano di Ricostruzione di Ischia con i quali sono state rigettate le osservazioni formulate dalla ricorrente al Piano di Ricostruzione; il parere di cui all’art. 24 bis del decreto – legge n. 109/2018 reso in data 12.08.2025 dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione al Piano di Ricostruzione».
I tre ricorsi sono stati assegnati alla VI Sezione del Tar, che con altrettanti decreti, respinte le istanze di misure cautelari monocratiche, ha fissato le camere di consiglio per la trattazione collegiale della istanza cautelare di sospensione. Camere di consiglio che si sono già tenute il 7 gennaio e ora resta solo da attendere la decisione dei giudici.
EDIFICI E AGGREGATI DA DELOCALIZZARE
La seconda “tranche”, oggetto di altrettanta determina, è relativa alla difesa del Comune per altri sette ricorsi presentati da altrettanti cittadini.
C.G. chiede l’annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali « del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13.10.2025, con cui è stato approvato il “Piano di Ricostruzione dell’isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022” (d’ora in poi, “PdRI”), nella parte in cui classifica l’immobile di proprietà del ricorrente, sito in Casamicciola Terme, Corso Garibaldi n. 58, come “da delocalizzare” ai sensi dell’art. 38 delle NTA, assoggettandolo a demolizione, con relative schede, grafici e norme di attuazione.
Della Determina del Commissario Straordinario n. 956 del 5 novembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione del progetto esecutivo semplificato relativo agli ‘Interventi di demolizione dei manufatti gravemente danneggiati presso Piazza Bagni, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)’”, nella parte in cui include in detto progetto il fabbricato di proprietà del ricorrente;- Per quanto di interesse, della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 752 del 21.12.2024 di adozione il Piano di Ricostruzione dell’isola di Ischia limitatamente alla parte in cui inserisce l’immobile di proprietà ricorrente nella categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell’art. 38 della N.T.A. del Piano di Ricostruzione; della nota del Commissario Straordinario per la Ricostruzione prot. n. 0013012U/CS/ISCHIA del 17/11/2025 avente ad oggetto “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017… –
Interventi di demolizione manufatti gravemente danneggiati presso Piazza Bagni – Casamicciola Terme”, con la quale si intima al proprietario di comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni la volontà di procedere autonomamente alla demolizione, preannunciando in difetto la demolizione pubblica d’ufficio, ai fini della delocalizzazione- dell’ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, quale atto presupposto e richiamato per giustificare la procedura di demolizione nella suindicata nota del 17.11.25, mai notificata.
ei “Piani di Demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017, ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 Piano Generale di Demolizione Pubblica dei fabbricati” unitamente a tutti gli elaborati ivi contemplati, allegato sub 2 all’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Isola d’Ischia n. 8 del 24 aprile 2024, conosciuti solo in data 17.11.2025 e mai notificati al ricorrente nella parte in cui comprende l’immobile di proprietà del ricorrente tra quelli oggetto di demolizione;- Del “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” acquisito al protocollo n. 3817CS/ISCHIA del 17.04.2024, menzionato nella Determina Dirigenziale n. 956/2025; – del provvedimento del 1 luglio 2025, di data e protocollo non noti, ma desumibile dal documento “Esame delle osservazioni al Piano di Ricostruzione, adottato con DGC 752/2024” (ID oss. P70), con cui sono state implicitamente o esplicitamente rigettate le osservazioni presentate avverso la proposta di PdRI, nella parte di interesse del ricorrente.
Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, i pareri resi in assenza di contraddittorio con le ricorrenti, dalla Soprintendenza di Napoli nelle 2 sedute del Tavolo Tecnico del 2 e 8 ottobre 2025 (verbale prot. n. 11310/CS/Ischia e n. 11311/CS/Ischia del 9 ottobre 2025), nella parte in cui hanno avallato implicitamente la demolizione anche degli immobili del ricorrente nel cui sottosuolo si estende in parte l’antica sorgente curativa “dell’occhio”».
LA NOTA DI INTIMAZIONE DI LEGNINI
I medesimi atti sono stati impugnati anche dalle signore C.A.A., C. R. e C. M.
Le signore C.V., C.A.A. e C.M.G., a loro volta, hanno impugnato i provvedimenti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia, in particolare ancora la determina per le demolizioni a Piazza Bagni; l’ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024; il decreto regionale di approvazione del “Piano di Ricostruzione dell’isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022”, nella parte in cui classifica l’immobile di proprietà al Corso Garibaldi n. 58, come «da delocalizzare» e così via. Alle tre ricorrenti in questo caso la nota di intimazione di Legnini del 17 novembre è stata notificata il giorno 21.
La Piro in determina specifica che «per i medesimi ricorrenti venivano notificati ulteriori tre ricorsi acquisiti ai protocolli del 15/12/2025». E che «per tale ultimo ricorso risulta pendente giudizio assegnato alla VI Sezione».
Di qui la necessità per il Comune di costituirsi in giudizio, «al fine di avversare le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese dei ricorrenti».
Agli avvocati Lentini e Giaffreda sono stati affidati due distinti incarichi legali essendo due le determine di conferimento. In entrambi i casi per la spesa di 6.926,40 euro, ovvero 13.852,80 euro.








