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venerdì, Aprile 19, 2024

Cade nel parcheggio di Barano, il comune condannato a pagarle i danni

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Le strade e le aree pedonali dei comuni della nostra isola sono, in molti punti, un po’ problematiche per quanto riguarda lo stato dei luoghi ed i livelli di sicurezza garantiti non solo a chi circola su due o quattro ruote, ma anche e soprattutto per i pedoni.
Non sono nuovi alle cronache gli episodi di cadute e di escoriazioni provocate da buche o marciapiedi sconnessi. Ed arriva dal comune di Barano una sentenza che centra proprio questo argomento.
Il comune di Barano è stato condannato al risarcimento danni nei confronti di C.B. (patrocinata dallo Studio Legale Bernardo) in una causa molto particolare.
Riportiamo, in sintesi, l’accaduto. La signora B., mentre percorreva a piedi, in una mattinata primaverile, uno spazio adibito a parcheggio, ha perso l’equilibrio ed è rovinata a terra mettendo il piede su un segmento del lotto del parcheggio che era privo di alcuni cubetti di pietra che ne componevano il rivestimento. Una vera e propria buca nella quale la signora è inciampata procurandosi escoriazioni e fratture anche importanti e, per questo, ha fatto causa al comune.
Una lunga sentenza,m quella emessa dal giudice e che, forse, farà giurisprudenza in casi similari. Le motivazioni del giudice tratteggiano gli aspetti della responsabilità del comune nella manutenzione delle strade, ma sottolineano anche le responsabilità in capo ai pedoni
La causa è stata iniziata dalla signora B, dicevamo, per ottenere il ristoro dei danni alla persona e patrimoniali riportati a seguito di una rovinosa caduta al suolo, provocata da un dissesto di un’area di parcheggio percorsa dal pedone rimasto infortunato. La pretesa, leggiamo nella sentenza “è stata espressamente incentrata sulla derivazione causale dell’evento lesivo denunciato da un’anomala sconnessione del tracciato facente parte della rete viaria cittadina, rivelatosi strutturalmente inidoneo ad assicurare il passaggio degli utenti in condizioni di sicurezza sicchè tende a far valere la responsabilità aquiliana del debitore contemplata dall’art.2051 cc, in quanto il fatto generatore dell’incidente il quale assurge al rango di elemento costitutivo del diritto di credito reclamato è stato correlato all’intrinseca pericolosità della superficie da cui si assume proveniente l’agente dannoso attivatosi per la produzione del sinistro.”
Il comune, sempre secondo le motivazioni messe nero su bianco dal giudice, è poi il responsabile della custodia in senso tecnico del luogo dove è avvenuto l’incidente, essendo proprietario della via pubblica e delle sue pertinenze e dotazioni accessorie, e che è quindi il soggetto che ha il dovere di manutenzione dei beni rimessi alla sua disponibilità materiale e giuridica.
Ma nella sentenza, il giudice specifica che, benché vi sia l’oggettiva responsabilità da parte dell’ente di dover provvedere alla manutenzione delle strade e dei parcheggi (insomma di tute le aree pubbliche di sua pertinenza, ndr) anche al pedone sono imputate alcune responsabilità.
Leggiamo, infatti, che la caduta poteva essere evitata facilmente intraprendendo una manovra, di elementare concezione e di altrettanto comoda attuazione, deviando lateralmente la traiettoria seguita nel camminare. Tesi avvalorata anche dalle condizioni ambientali di visibilità ottimale in cui è avvenuto l’episodio e che induce ad attribuire una parte di responsabilità anche alla signora che è obbligata, sempre per detta del giudice, a prestare un’attenzione che l’avrebbe indotta con ogni probabilità a oltrepassare incolume il tragitto accidentato.
Le colpe, quindi, se così le possiamo definire, sarebbe su entrambi i lati e, preso anche atto delle fratture riportate dalla signora, guaribili in 88 giorni (nel cadere la signora ha riportato una ferita alla tibia e una frattura dell’ulna e del radio del polso sinistro) il giudice ha dichiarato il comune di Barano d’Ischia responsabile al 50 percento e ha condannato l’ente al pagamento di 6887,68 euro oltre interessi legali e al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in 2194,00 euro (oltre al rimborso delle spese di consulenza sostenute dalla signora Buono).

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