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venerdì, Aprile 19, 2024

Bruno Molinaro: “Sancito il diritto al rispetto del domicilio”

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Bruno Molinaro | Si tratta di una sentenza storica, destinata a rappresentare un punto fermo sul versante della lotta al fenomeno dell’abusivismo edilizio, che va portata avanti con determinazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e delle condizioni personali dei contravventori, se bisognosi e con risorse economiche limitate. Per la prima volta, infatti, viene riconosciuta, addirittura dalla Corte Europea, la tutela del cosiddetto abuso di necessità.
Come è noto, nel nostro ordinamento, l’abusivismo di necessità non ha alcuna considerazione, nè è possibile disapplicare le sanzioni previste dalla legge in funzione di supposte inefficienze dell’amministrazione pubblica o meglio di una sua attività, non sufficientemente incisiva, nella gestione dei programmi di sviluppo di edilizia economica o popolare o della supposta esistenza di una situazione di insufficienza del patrimonio edilizio abitativo o inadeguatezza degli strumenti urbanistici.
Nel caso Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, la Corte europea ha invece accolto il ricorso presentato da due cittadini bulgari ai quali l’amministrazione comunale di Sinemoret stava per demolire la casa. Quell’abitazione era stata da loro realizzata su un terreno di proprietà per il 77% della signora Ivanova, ristrutturando un preesistente rudere. Essi avevano però operato senza alcun permesso edilizio e senza rispettare le norme in materia.
I “comproprietari di minoranza” avevano sporto denuncia per abuso edilizio e, in conseguenza di ciò, si era dato corso alla instaurazione di un procedimento durato quattro anni e conclusosi davanti alla Corte di Cassazione bulgara. La sentenza definitiva aveva attribuito titolo all’amministrazione comunale per demolire l’abitazione abusiva e la demolizione, ad oggi mai realizzata, era stata affidata ad un’impresa privata.
La Corte di Strasburgo ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 8 della Convenzione Europea, che sancisce il diritto al rispetto del domicilio.
Una volta ammesso che la demolizione rappresentava certamente una ingerenza nei diritti dei ricorrenti che abitavano da anni l’immobile, la Corte ha effettuato una valutazione sulla legittimità o meno di quest’ingerenza, nell’ottica di un bilanciamento di differenti interessi.
La demolizione sarebbe stata eseguita in conformità alla normativa bulgara e nel perseguimento di un fine legittimo: la lotta all’abusivismo edilizio, fenomeno molto diffuso in Bulgaria.
Tuttavia, a far pendere l’ago della bilancia a favore dei ricorrenti, sono state “le risultanze decisorie” cui erano pervenuti i giudici Bulgari che avevano precedentemente esaminato le istanze dei ricorrenti.
Nell’opinione della Corte, “nessun giudice aveva esaminato, valutato e ponderato la circostanza che nella casa da demolire i signori Ivanova e Cherkezov vivevano”.
“Tutti, piuttosto, si erano limitati ad accertare che l’edificio fosse stato realizzato abusivamente”. Ciò ha comportato una violazione della Convenzione europea.
La Corte, infatti, ha stabilito che “gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive, come la demolizione della propria abitazione, e a riconsiderare l’ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi”.
La Corte europea ha perciò accertato, nel caso di specie, la violazione condizionale dell’articolo 8 della Convezione europea, nella misura in cui la Bulgaria non ha assicurato, tramite le proprie giurisdizioni interne, la verifica della proporzionalità dell’ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali dei ricorrenti, che vi vivevano da anni ed avevano risorse economiche limitate.
Di contro, la Corte europea ha accertato la non violazione del diritto dell’articolo 1 Prot. 1 (diritto di proprietà) della signora Ivanova, perché la demolizione sarebbe stata perfettamente legale e proporzionata rispetto a tale diritto.
L’apparente contraddizione è presto svelata: un conto è proteggere il diritto meramente economico di chi costruisce violando la normativa edilizia, ed un altro conto è assicurare che la prima ed unica casa di una persona in difficoltà economica non venga demolita con leggerezza.
Proteggere la casa significa proteggere innanzitutto la persona che vi abita e non certo il portafogli del suo proprietario: non basta il mero controllo formale dell’abuso edilizio, ma è necessario dar conto anche delle condizioni personali di chi vi abita.

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