Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014)”. Il Garante contestualmente comunica che “sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse”.
(ITALPRESS).