Una nuova ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, ha segnato un ulteriore sviluppo nella controversia tra la società Turistica Villa Miramare S.p.A. e il Comune di Ischia, in relazione alla vicenda collegata agli spazi occupati dell’Hotel Miramare e Castello ad Ischia Ponte.
Il procedimento – registrato con il numero generale 1130/2025 – nasce dal ricorso della società Villa Miramare, rappresentata dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente, contro il provvedimento con cui il Comune di Ischia, in data 23 gennaio 2025 (prot. n. 3663/2025), ha disposto la decadenza della concessione demaniale marittima n. 11/2004, già prorogata e variata negli anni successivi.
Una decisione “figlia legittima” dell’ordinanza di demolizione dei presunti abusi sul demanio contestati ai Santaroni, attualmente sospesa e che saranno trattati durante l’udienza del merito fissata per il prossimo 23 luglio.
La contestazione da parte della società ricorrente riguarda l’intero iter amministrativo collegato, incluso un precedente procedimento (RG n. 3673/2024), ancora pendente presso la Sesta Sezione dello stesso TAR. Tale procedimento, appunto, ha ad oggetto gli abusi edilizi che avrebbero giustificato la revoca della concessione, accertati dalla Polizia Locale di Ischia tramite ordinanza n. 77/2024 e verbale prot. n. 715/2025.
Con ordinanza n. 666/2025 dello scorso 3 aprile, la Sesta Sezione ha accolto la richiesta cautelare di Villa Miramare nel procedimento RG n. 3673/2024, sospendendo di fatto gli effetti delle sanzioni e fornendo un primo segnale positivo per la società ricorrente.
Tenuto conto del legame stretto tra i due ricorsi – entrambi basati su una medesima contestazione di presunti abusi edilizi – la Settima Sezione, con ordinanza emessa il 10 aprile 2025, ha ritenuto “opportuna” la trattazione congiunta delle due cause. È stato pertanto disposto l’inoltro degli atti al Presidente del Tribunale per una valutazione sull’eventuale trasferimento della controversia alla Sesta Sezione, già investita della prima parte del contenzioso.
Il Comune di Ischia, difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri, ha motivato il provvedimento con l’accertamento di irregolarità edilizie e presunte violazioni delle condizioni di concessione. A sostenere l’amministrazione comunale vi è anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la Capitaneria di Porto di Ischia, rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli.
Per il momento, la decisione sulla misura cautelare chiesta da Villa Miramare nel nuovo ricorso resta sospesa, in attesa che il Presidente del Tribunale valuti l’eventuale riunione delle cause.
IL PRIMO PROCESSO: Santaroni in vantaggio
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Turistica Villa Miramare S.p.A., proprietaria dell’Hotel Miramare e Castello, bloccando temporaneamente l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Ischia per alcune opere contestate, in particolare la terrazza panoramica e il braccio a mare a protezione dell’albergo.
Al centro della vicenda vi è il diniego del condono edilizio presentato nel 2004 e mai definito in modo conclusivo, fino al recente rigetto comunale datato aprile 2024. Secondo la difesa della società, il Comune avrebbe commesso gravi errori procedurali, ignorando la storicità e la natura autorizzata delle strutture – alcune delle quali risalenti agli anni ’60 – e assumendo che esse siano state realizzate abusivamente su suolo demaniale, nonostante risultino invece ricadere in uno specchio acqueo regolarmente concesso.
Durante l’udienza per la sospensiva, lo stesso Comune – rappresentato dall’avvocato Bruno Molinaro – ha riconosciuto la difficoltà tecnica e giuridica nell’eseguire l’ordinanza di demolizione “allo stato”. Il TAR, rilevando la complessità del contenzioso e il lungo tempo intercorso dalla domanda di condono, ha stabilito che è opportuno mantenere lo status quo fino alla trattazione di merito, prevista per il prossimo 23 luglio.
Nel ricorso si sottolinea anche il carattere “manutentivo” delle opere, non valutabili per superficie o volume, e si contesta il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione, che negli anni avrebbe autorizzato interventi di ripristino e strutture temporanee tramite SCIA.
In attesa della sentenza definitiva, il TAR ha scelto la via della cautela, per preservare gli interessi di entrambe le parti e lasciare intatte le condizioni fino al giudizio di merito.