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venerdì, Aprile 19, 2024

Alluvione 2009. Il comune in giudizio per la morte di Anna De Felice

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Ida Trofa | Il 29 settembre scorso è pervenuto al Comune di Casamicciola Terme il Verbale di udienza preliminare del 9 luglio 2015 con cui il Giudice dott. Vincenzo Alabiso del Tribunale di Napoli autorizza , su richiesta dell’avvocato di parte attrice, alla citazione del responsabile civile del Comune di Casamicciola Terme in persona del legale rappresentante pro tempore per la carica il Sindaco ing. Giovan Battista Castagna in relazione alle cause ed alle colpe che hanno causato la morte della piccola Anna De Felice.
Si Tratta del procedimento Penale 10/47128 R.G. G.I.P.- 10/11178 R.G.N.R. promosso dalla Sig.ra Franca De Luca persona offesa legittimata all’azione civile in quanto stretta congiunta, ovvero nonna materna della defunta Anna De Felice.
In caso di affermazione di penale responsabilità potrebbe essere condannato il responsabile civile in persona del legale rappresentante pro tempore del Comune al risarcimento dei danni morali e materiali esistenziali e biologici e patrimoniali e inoltre, condannare il convenuto responsabile civile al pagamento delle spese del giudizio oltre iva e cpa sul Procedimento. Considerato la necessità che l’Ente si costituisca nel presente giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni la Giunta Castagna ha autorizzato la ”Costituzione in giudizio avverso atto di citazione promosso da De Luca Franca. Procedimento penale 10/47128 R.G. G.I.P- 10/11178 R.G.N.R.” . Nel merito è stata affidata la dotazione finanziaria di € 3.806,40 al Responsabile dell’ufficio competente , ai fini della formale costituzione in giudizio , nonché l’affidamento dell’incarico della difesa e rappresentanza legale dell’Ente nel giudizio medesimo, ad un legale di fiducia individuato d’intesa con il Sindaco.
Si tratta dell’Avv. Giancarlo Panariello con studio in Torre del Greco , il quale si è reso disponibile all’incarico stesso per un compenso di € 3.000 oltre Iva e CPA. Già in altra sede il comune di Casamicciola è riuscito a provare che la responsabilità penale è personale e dunque interessa singoli soggetti che all’epoca dei fatti ricoprivano ruoli istituzionali. Inoltre l’Ente ha provato che la strada teatro del drammatico evento non è di pertinenza comunale bensì provinciale, non importa da dove giungesse il pericolo. Ne consegue che, sotto un primo profilo, non può legittimamente riconoscersi a carico dell’Ente territoriale convenuto alcuno specifico obbligo di custodia e/o sorveglianza della strada teatro dell’evento. Inoltre la magistratura in quella sede anche sotto l’altro profilo della violazione del generale obbligo del “neminem laedere”, in particolare quale conseguenza diretta di un comportamento colpevolmente omissivo concretamente imputabile al Comune bisognerà adeguatamente dimostrare la sussistenza a carico del Comune di un obbligo ad un intervento preventivo e/o conservativo rispetto ad eventi di smottamenti, frane e, in generale, di tutela del territorio teatro dell’evento. Per i giudici si sarebbe tratto di un evento eccezionale, un caso fortuito. Un procedimento, quello avviato dalla signora Franca De Luca molto doloroso e difficile nel corso del quale si dovrà provare il comportamento omissivo delle autorità, quanto meno nella gestione del territorio che ha prodotto effetti letali e nefasti sopratutto per la Famiglia De Felice a cui è stata portata via nel fiore degli anni Anna.
Un peso sulle coscienze che resta oltre le sentenze e le aule dei tribunali.

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