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venerdì, Marzo 29, 2024

Trasporti marittimi: l’Anitrust: Distorsioni concorrenziali nel golfo di Napoli

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Gaetano Di Meglio – Leo Pugliese | Con una PEC inoltrata al Presidente Regione Campania, Dott. Vincenzo De Luca e al Direzione Generale per la Mobilità e al dirigente avv. Giuseppe Carannante. Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la dottoressa Gabriella Muscolo, motiva la segnalazione all’ente Regionale sull’errata gestione del settore dei trasporti marittimi nel golfo di Napoli, sulla cattiva formulazione del regolamento regionale n. 7/2016 e ne chiede la correzione dell’articolo 6. L’antitrust, sollecitata il 6 giugno 2017 dall’esposto dell’avvocato Mariano Cascone per contro l’asserita violazione del piano tariffario da parte di Snav. Una nota, questa dell’Antitrust, che va letta con molta attenzione

LA NOTA
«L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 29 novembre 2018, ha inteso formulare alcuni rilievi, nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardo alle problematiche concorrenziali che caratterizzano il mercato dei servizi di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli anche dopo l’introduzione nel 2016, da parte di codesta Regione, di un nuovo quadro regolamentare.
Tale quadro regolamentare – delineatosi a partire dalla DGR n. 1/2016 con cui la Regione ha rinunciato all’affidamento con gara dei servizi minimi marittimi e approvato uno schema per l’organizzazione di tali servizi, poi perfezionato con la DGR n. 442/2016 e il Regolamento regionale n. 7/2016

REGIME AUTORIZZATORIO
– è basato su un regime autorizzatorio, in cui il rilascio dell’autorizzazione appare sostanzialmente subordinato all’adesione a Linee di regolazione che includono le fasce orarie considerate di prevalente interesse regionale, le caratteristiche orarie e qualitative dei servizi da prestare in dette fasce orarie, nonché l’obbligo di rispettare la politica tariffaria regionale, come da ultimo rivista dal D.D. n. 74/2017.
Il nuovo assetto regolatorio, tuttavia, non ha prodotto modifiche sostanziali negli assetti concorrenziali nel mercato dei servizi di trasporto marittimo del Golfo di Napoli, poiché i medesimi servizi continuano a essere in prevalenza offerti dagli operatori incumbent, in particolare dal gruppo SNAV e dal gruppo Alilauro, senza evidenze sull’ingresso di nuovi operatori. Né tale assetto ha comportato, stando alle numerose segnalazioni pervenute dall’utenza, apprezzabili miglioramenti sulla qualità e sulle tariffe della generalità dei servizi offerti.
A ben vedere, le criticità rilevate nel mercato appaiono in buona misura come conseguenza di un’applicazione più formale che sostanziale dei principi e delle nonne eurounitari sul cabotaggio marittimo e, in particolare, del Regolamento (CEE) n. 3577/926
Si ricorda che, in base alla suddetta normativa, l’Autorità pubblica competente, prima di assoggettare determinati servizi a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP), è tenuta a effettuare una verifica preventiva del mercato per stabilire se vi sono i presupposti per l’offerta dei servizi predetti a condizioni di mercato, non solo senza compensazione ma anche senza condizionare le politiche tariffarie degli operatori; solo in presenza di comprovati fallimenti del mercato 1’amministrazione può assoggettare i servizi a OSP.
Inoltre il Regolamento (CEE) n. 3577/92 introduce una distinzione tra “obblighi di servizio pubblico” (art. 2, punto 4 e art. 4.2) e “contratto di servizio pubblico” (art. 3, punto 4). Nei casi in cui un approccio di tipo “orizzontale” applicato a tutti gli armatori che intendono servire una data rotta non sia sufficiente a soddisfare le esigenze essenziali di trasporto dell’amministrazione, in particolare le condizioni generali relative alla qualità di un dato servizio, è possibile utilizzare lo strumento del contratto di servizio pubblico.

REGOLAMENTO INSODDISFACENTE
Dato il contesto normativo, il nuovo quadro regolamentare introdotto da codesta Regione dal 2016 appare insoddisfacente da un punto di vista concorrenziale, poiché basato sulla mera rinuncia allo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica – a esito del contenzioso amministrativo relativo alla procedura bandita dalla Regione e annullata dal giudice amministrativo – senza che sia stata svolta un’analisi preventiva di mercato realmente adeguata a individuare le esigenze della domanda complessiva, quelle specifiche dei titolari al diritto alla continuità territoriale, nonché le modalità più appropriate per soddisfarle.
Una simile indagine dovrebbe essere: effettiva e basata anche su dati storici verificabili relativi all’attività svolta dagli operatori incumbent, periodica e non una tantum; relativa all’intero bacino, anche considerato che esso è caratterizzato da un numero molto elevato di passeggeri che viaggiano per motivi turistici, mentre i residenti costituiscono una quota minoritaria della domanda complessiva.
Da un lato, paiono dunque esservi le condizioni per l’erogazione in regime di mercato di una parte significativa di collegamenti marittimi, dall’altro è necessario distinguere chiaramente il perimetro dei servizi minimi, assoggettabili a OSP anche di natura tariffaria, per garantire in modo effettivo le esigenze di mobilità dei residenti.
Pertanto, codesta Regione dovrebbe attivarsi tempestivamente per svolgere la suddetta analisi di mercato, e non, a differenza di quanto si evince dalla DGR n. 1/2016, attendere la revisione del contratto di servizio pubblico novennale con la società Caremar S.p.A., peraltro, limitando l’analisi ai soli collegamenti marittimi inseriti nel contratto; questi sono infatti solo una parte dei servizi di competenza di codesta Regione, e peraltro, come risulta dalla DGR n. l/2016, sono qualificati come minimi e essenziali sulla base di una storica consuetudine.

POSSIBILI “COMPORTAMENTI OPPORTUNISTICI”
A tale riguardo rileva anche la circostanza che la società Caremar S.p.A. sia stata acquisita dal principale operatore attivo nel Golfo di Napoli, SNAV S.p.A.; quest’ultima dispone così degli incentivi e della possibilità di adottare comportamenti opportunistici, quali la riduzione delle corse effettuate per conto di Caremar S.p.A., per cui percepisce comunque una contribuzione pubblica, e l’aumento di quelle che svolge per proprio conto. Anche per tale ragione diventa dunque essenziale che l’analisi di mercato prenda in considerazione l’insieme dei collegamenti marittimi relativi all’intero bacino di traffico, a partire da quelli non inseriti nel vigente contratto con Caremar S.p.A..
Sempre al fine di consentire un’applicazione sostanziale del Regolamento (CEE) n. 3577/92 la Regione dovrebbe intervenire sul nuovo quadro regolamentare in modo da distinguere chiaramente l’ambito dei servizi che possono essere offerti a mercato – senza compensazione e soprattutto senza condizionare la politica tariffaria degli operatori – rispetto ai servizi da assoggettare a OSP.

MODIFICARE L’ARTICOLO 6 
In questo senso, andrebbe modificato l’art. 6 del Regolamento n. 7/2016, che prevede, tra i criteri di valutazione delle istanze concorrenti per il rilascio dell’autorizzazione, l’adesione ai contenuti delle Linee di regolazione adottate da codesta Regione; queste, infatti, non solo fissano requisiti qualitativi (che, in base al Regolamento (CEE) n. 3577/92, andrebbero previsti all’interno di contratti di servizio) ma stabiliscono l’obbligo per le imprese di navigazione di rispettare la politica tariffaria regionale.
Si crea così una situazione paradossale per cui, in un bacino di traffico in cui l’amministrazione sembra avere introdotto un regime di mercato per la gran parte dei servizi (tranne quelli inseriti nel contratto di servizio di Caremar S.p.A.), le imprese di navigazione che richiedono l’autorizzazione a operare sono gravate da numerosi vincoli, anche sulla struttura e sul livello delle tariffe, non solo quelle per i residenti ma anche quelle per l’utenza turistica.

DISTORSIONI CONCORRENZIALI
Tale commistione tra servizi a mercato e servizi assoggettati a OSP (atipici) non consente un corretto svolgimento del confronto concorrenziale per quanto riguarda i servizi a mercato e, d’altro canto, aumenta il rischio che non siano garantite in modo soddisfacente le esigenze (in termini di tariffe e standard qualitativi) della popolazione residente.
In questa prospettiva, è importante segnalare altresì le distorsioni concorrenziali derivanti dalla revisione tariffaria introdotta dal citato D.D. n. 74/2017, che ha adeguato le tariffe regionali, anche tenuto conto del tasso d’inflazione programmato nei 5 anni precedent.
Infatti, se può apparire ragionevole un adeguamento tariffario nel caso di Caremar, che opera in virtù di un contratto di servizio, fermo restando che, comunque, esso dovrebbe essere orientato ai costi operativi specifici dell’impresa e non ad altre variabili, non trova giustificazione il contestuale aggiornamento del piano tariffario introdotto per gli altri operatori; si tratta, infatti, di imprese che operano in regime di autorizzazione e senza compensazione.

AUMENTI TARIFFE SOLO RELATIVI AI COSTI OPERATIVI
Anche a voler ipoteticamente concedere che gli obblighi tariffari gravanti su tali imprese, in ragione del meccanismo di autorizzazione previsto dal Regolamento n. 7/2016 (meccanismo di cui, come sopra rilevato, si auspica la rimozione nella sua attuale configurazione), siano tali da richiedere una revisione delle tariffe – comunque limitatamente ai residenti titolari del diritto alla continuità territoriale -, tale revisione dovrebbe essere orientata ai costi operativi delle singole imprese di navigazione.
Le descritte modalità di revisione tariffaria di cui al D.D. n. 74/2017 appaiono, dunque, tali da compromettere la possibilità di competere efficacemente sui prezzi dei servizi prestati a condizioni di mercato, senza che ciò si traduca nell’erogazione di servizi di trasporto adeguati a soddisfare pienamente le esigenze delle comunità isolane. Si tratta di un risultato chiaramente non conforme ai principi a cui si ispira il Regolamento (CEE) n. 3577/92.

INADEGUATA GESTIONE DEGLI APPRODI
Un altro elemento di criticità che si desume dal vigente quadro regolamentare riguarda la sostanziale inadeguatezza delle regole in materia di gestione degli approdi. Infatti, per poter svolgere un’effettiva verifica di mercato, finalizzata ad accertare la modalità più adeguata a garantire le esigenze di mobilità delle comunità isolane – solo mercato, assoggettamento a OSP orizzontali di una parte o di tutti i servizi, o ancora ricorso a una procedura a evidenza pubblica, per una parte o per tutti i servizi – è necessario che l’amministrazione accerti e renda noto se le infrastrutture essenziali a fornire i collegamenti, in particolare gli approdi, siano accessibili e disponibili, su base trasparente e non discriminatoria, non solo per gli operatori incunbent ma anche per eventuali nuovi entranti. In caso contrario, la mera introduzione di un sistema di autorizzazione, peraltro inquinato dalla previsione di pervasivi obblighi tariffari, non equivale affatto all’instaurazione di un regime di libero mercato, anzi, impedisce di stabilire la modalità più adeguata a garantire le esigenze di mobilità delle comunità isolane e, anche sotto questo profilo, non consente il confronto concorrenziale, in assenza di ogni possibile pressione competitiva da parte della concorrenza potenziale.

UN’APPLICAZIONE FORMALE, PIU’ CHE SOSTANZIALE
In definitiva, se il quadro regolatorio adottato da codesta Regione dal 2016 appare prima facie più coerente con il Regolamento (CEE) n. 3577/92 rispetto a quello preesistente, da un’analisi attenta emerge come esso si limiti a un’applicazione formale, più che sostanziale, dei principi e criteri che ispirano la normativa eurounitaria sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo, con il rischio di determinare significative alterazioni del quadro concorrenziale, senza peraltro corrispondere in modo soddisfacente alle richieste dell’utenza isolana.

UNO SCHEMA PER OSP E APPRODI
A tale riguardo si rappresenta, da ultimo, che l’Autorità ha reso il proprio parere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo d’intesa tra Autorità e ART, sullo schema di atto di regolazione recante “misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare” Tale parere, che l’Autorità ha ritenuto opportuno allegare alla presente segnalazione, riguarda uno schema di Regolamento (in fase di consultazione), che, ove possibile ulteriormente migliorato, può costituire un importante strumento a disposizione delle amministrazioni interessate ai fini di un’applicazione non solo formale, ma sostanziale, della predetta normativa eurounitaria, anche con riguardo allo svolgimento della procedura di consultazione preventiva ivi prevista, in merito alle decisioni sull’imposizione di OSP e con riferimento al tema degli accosti. Tutto ciò considerato, l’Autorità invita codesta Regione a una revisione del quadro regolamentare introdotto nel 2016 volta a garantire un’applicazione corretta e sostanziale della normativa eurounitaria in materia di cabotaggio marittimo. Si invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.

5 COMMENTS

  1. Da quello che si capisce e che i gli armatori privati non possono piu fare i bulli nel porto di pozzouli. Magari arrivassero altri armatori magari rumeni o albanesi per poter così migliore la qualità delle attuali nave e educazione dei marittimi non qualificati.

  2. per leggere un atto ufficiale ci vuole un avvocato*non credo che tutti gli utenti (senza offesa a nessuno) riescano ad assimilare il contenuto-l utente constata i fatti non le scritture che non capisce-perciò concordo con il sig.Arnoldo

    • La sintesi è stata fatta con il post dove abbiamo raccontato la “vittoria” di Mariano Cascone. Per leggere lo schifo che fa la Regione, in questo caso, non ci vuole nessun avvocato. Solo un po’ di tempo per leggere tutto. E’ scritto chiaro chiaro

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