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venerdì, Marzo 29, 2024

Terremoto. Urgenze finanziarie, il Senato approva l’emendamento per Ischia

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SOSPESA L’IMU
5,8 MILIONI PER I COMUNI DI LIVORNO E ISCHIA
30 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE  DI CASAMICCIOLA, LACCO AMENO E FORIO
10 MILIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI CASAMICCIOLA, LACCO AMENO E FORIO
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE AZIENDE DI CASAMICCIOLA, LACCO AMENO E FORIO

 

Durante i lavori per la conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, il famoso ddl “Livorno”, l’aula del senato della Repubblica ha approvato il nuovo articolo 2 del DDL 2942 che prevede numerose novità per i territori e per le aziende che hanno ricevuto danni dal terremoto del 21 agosto. Un testo a cui Federalberghi Ischia e Nazionale hanno collaborato, attivamente, alla stesura.

Ecco il testo approvato in aula che, salvo modifiche alla Camera, farà parte della nuova legge.

2.4 (testo 3)
La Commissione

All “articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: ” 3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente”;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3 -bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017”;

c) il comma 5 è abrogato.

d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione. dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,

SOSPESA L’IMU

5-ter l redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche “nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

5,8 MILIONI PER I COMUNI DI LIVORNO E ISCHIA

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l’anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate – Struttura di gestione versa all’ entrata del bilancio dello Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis.

1) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 6, pari ad euro 2.550.000 per l’anno 2017, ad euro 110.000 per l’anno 2018 e ad euro 6.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

30 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l’anno 2019 e di euro 10.000.000 per l’anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l’anno 2019 e a euro 10,000.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per Tanno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l’erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

 

10 MILIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell’attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni – ove disponibili – precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell’anno.

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-nonies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-nom’es sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.2.57”

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