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venerdì, Aprile 26, 2024

San Valentino speciale per gli abusivi, riecco il DDL Falanga

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La 2a Commissione (giustizia) del Senato della Repubblica è stata convocata martedì 14 febbraio con un interessante ordine del giorno. Alle 15.30, in seduta plenaria, si tratterà l’esame de DDL 580-B.
Il relatore, il senatore Caliendo dovrà illustrare ai colleghi il testo “Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi” così come modificato dalla Camera dei Deputati lo scorso 18 maggio 2016 dopo che il Senato della Repubblica lo aveva approvato, a sua volta, il 22 gennaio del 2014.
Una storia troppo lunga che allontana i destino di troppi ischitani e campani in particolare che vivono con l’incubo delle ruspe di stato fuori casa e che aspettano che la propria abitazione venga demolita in nome e per conto di una giustizia che va applicata. Applicata con il metodo forti con deboli e deboli con i forti. La conta si fa facile: alberghi abusivi, squallori di cemento che infestano i nostri territori restano attivi insieme a ruderi fatiscenti o strutture mai completate mentre 4 o 5 prime abitazione di necessità, almeno sull’isola d’Ischia, sono state demolite. Lo stato mostra i muscoli contro chi non poteva reagire. Pagano in pochi mentre sindaci, vigili urbani, forze dell’ordine e tecnici comunali si sono arricchiti e hanno fatto manbassa di una intera comunità.
Uno spreco enorme di danari pubblici per una rincorsa, folle, a poche sentenze passate in giudicato. Ma questo è il nostro stato. E la s minuscola non è un errore.
Ma torniamo al famoso decreto Falanga. Un testo nato dal senatore del PDL Campano che instituisce in una legge dello Stato e non in un protocollo tra Comuni e Procura, la gradualità delle demolizioni. Una necessità, la gradualità, che aveva già colto l’approvazione della Procura di Napoli allorquando era stata prodotta una nota dove veniva indicata una scala sulle priorità con cui eseguire le demolizioni.
Nel dettaglio, la scheda di commento dell’avvocato Bruno Molinaro che pubblichiamo in altra parte di questa pagina è soddisfacente.
Dicevamo nel titolo un “San Valentino speciale” per gli abusivi. Conoscendo i lavori del nostro parlamento, speriamo che la Commissione Giustizia del Senato possa già liquidare per buono il lavoro fatto dai colleghi della Camera dei Deputati e procedere spediti nella definizione di una legge che non finirà qua di essere al centro del dibattito.

LA LEGGE IN BREVE
ll procedimento amministrativo di demolizione passa attraverso le seguenti fasi:
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto;
se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg. dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso (è fatta salva, tuttavia, la possibilità che la demolizione contrasti con prevalenti interessi pubblici o con rilevanti interessi urbanistici o ambientali);
Il legislatore ha previsto poteri suppletivi in capo alle Regioni ed al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni.
Analogamente, alla demolizione, può in via residuale provvedere il prefetto. Tale potere è esercitato sulla base di un elenco di opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto, nel termine, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Per quanto concerne la copertura finanziaria delle attività di demolizione delle opere abusive- ma non per quelle di riduzione in pristino dello stato dei luoghi- in base alla normativa vigente (art. 32, co. 12, DL 269/2003, conv. L. 326/2003) i Comuni sono abilitati a richiedere anticipazioni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Tale Fondo è destinato a concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dalla autorità giudiziaria.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all’esame della Commissione, composto di quattro articoli.

GLI ARTICOLI
L’articolo 1 modifica il d.lgs. n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l’esecuzione:
degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, co. 9, DPR n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita;
degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l’esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all’autorizzazione (art. 181, co. 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, c.d. Codice del paesaggio).
Come è emerso anche nel corso dell’attività conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia della Camera (vedi infra) l’individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il PM dovrà dare adeguata considerazione:
1. agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
2. agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
3. agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa

L’articolo 2 modifica l’art. 41 TU edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell’ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l’elenco delle opere non sanabili.
L’articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all’erogazione di finanziamenti ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione.
L’articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di repressione dell’abusivismo edilizio.

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