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giovedì, Marzo 28, 2024

Protezione “non”civile. Sgamato il giochetto delle schede Aedes

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, ha accolto il ricorso proposto da Maria Mennella, Giovanni Zavota e Annunziata Mennella, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, e ha ordinato al comune di Lacco Ameno di rendere inagibile la propria abitazione che ha subito diversi danni dal sisma dello scorso 21 agosto. E’ questa la sintesi di una vicenda che ha molto da insegnare e che, calata nella nostra realtà, può rappresentare un precedente importante.
E’ una storia che vi abbiamo raccontato nei giorni caldi del post-sisma. Una storia che fin dall’inizio non ci è mai piaciuta e meritava di essere affrontata nelle aule dei tribunali. E oggi la legge, dice che quel giochetto tra le valutazioni delle schede Aedes non andava bene. La difesa definisce “inquietanti le condotte di due squadre di tecnici rilevatori”.
I cittadini hanno chiamato in giudizio il Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 11693 del 25 settembre 2017 con la quale il Comune di Lacco Ameno ha dichiarato agibile il fabbricato dei ricorrenti.
Il TAR boccia comune e Protezione civile, rei, mai termine fu più appropriato, di aver dichiarato “agibile” un’abitazione in virtù della perizia di alcuni geometri che, in barca a quanto avevano precedentemente affermato gli ingegneri della Protezione civile, hanno ribaltato una valutazione, poi, dimostratasi errata.
La vicenda è particolare. In questa “palazzina” abitano diversi nuclei familiari. Alcuni vivono ancora il terrore di quei tragici momenti del 21 agosto, altri, invece, hanno ripreso la loro vita normale.
I dubbi sulla seconda valutazione che trasformava l’immobile da “inagibile” ad “agibile” sono forti. Qualcuno pensa alla pressioni di chi ancora ha il coraggio di vivere in quelle mura, altri, invece, hanno pensato ad una cattiva gestione della valutazione da parte della Protezione Civile.
Una cattiva gestione che, in questo caso, emerge chiaramente da quanto hanno deciso i giudici della sesta sezione, il presidente Paolo Passoni, i consiglieri Carlo Buonauro e il giudice Paola Palmarini estensore.
«Rilevato – si legge nella sentenza del TAR – che con il provvedimento impugnato, adottato dal Sindaco del Comune di Lacco Ameno ai sensi dell’art. 54 del d.lg. n. 267/2000, il fabbricato dei ricorrenti è stato dichiarato agibile; che, in ricorso, si deduce il difetto di istruttoria dell’amministrazione alla luce della contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuta la squadra dei tecnici della Protezione civile circa l’agibilità dell’edificio nelle due schede AeDES redatte rispettivamente in date 7 settembre 2017 e 22 settembre 2017; Ritenuto che allo stato degli atti, sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare; che, infatti, sembra presente la rilevata contraddittorietà tra gli accertamenti effettuati a distanza di poco tempo dagli organi tecnici e, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulta prevalente quello dei ricorrenti alla incolumità fisica; accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 giugno 2018.»
Alla luce dell’ordinanza del TAR, Giacomo Pascale dovrà sgomberare la palazzina e provvedere alla sistemazione in alloggio per gli occupanti, tutti questa volta.

LO SFOGO DEL CITTADINO
Dormiamo in macchina perché abbiamo paura e non crediamo ai quei giochetti
“Il venerdì avevamo a lettera “E”, ora “A”. Vogliamo che si faccia chiarezza su queste schede, noi abbiamo paura e pur rimandati a casa stiamo dormendo in macchina – ci aveva già spiegato l’uomo – Prima ci hanno chiamato facendoci andare al comune, poi ci hanno dato una carta con cui si dice che dalla “E”, abbiamo una “A”. Quindi dal 25 settembre abbiamo lasciato l’albergo perchè abbiamo la casa agibile. Questo perchè il sindaco si è messo in testa di dover svuotare gli alberghi perchè altrimenti finiranno tutti i fondi. Stiamo da 61 anni nelle case IACP, dietro la chiesa di Sant’Anna, è come se fossero nostre, ma non vogliamo certo vivere con la paura che cadano ammazzandoci tutti.”

LA VICENDA
I ricorrenti hanno la giuridica e materiale disponibilità di tre distinti appartamenti facenti parte del fabbricato (palazzina I.A.C.P.) sito in Lacco Ameno, alla via Fundera, n. 4, in catasto terreni al foglio n. 7, part.lla n. 737. A seguito del gravissimo evento sismico verificatosi sull’isola d’Ischia il 21 agosto 2017, il patrimonio edilizio del comune di Lacco Ameno è stato in gran parte interessato da danni di varia natura che hanno determinato, nell’immediato, la necessità di effettuare le verifiche tecniche previste ex lege al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Anche il fabbricato e gli appartamenti abitati dai ricorrenti hanno riportato rilevanti danni, essendone stata seriamente compromessa la stabilità statica, al punto da generare una situazione di diffuso allarme ed apprensione all’interno dei nuclei familiari ivi insediati. Nella fase dell’emergenza successiva al sisma, il fabbricato è stato identificato con il n. 00165-00 e subito dopo ispezionato da due diverse squadre di rilevatori del Dipartimento della Protezione Civile che ne hanno valutato l’agibilità.
Gli esiti di tale accertamento tecnico sono sintetizzati in due diverse schede di “Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica” depositate agli atti degli uffici preposti.
In particolare, in data 7 settembre 2017, la squadra di rilevatori n. P094 ha compilato la scheda n. 1 e certificato la “non agibilità” dell’immobile, che è stato, quindi, classificato con esito E nella scala di agibilità graduata da A ad F.
Gli ingegneri rilevatori hanno, infatti, accertato un rischio alto per le strutture portanti, prescrivendo, in ragione della gravità del danno, quale provvedimento di pronto intervento, il transennamento dell’intera area perimetrale, così individuando una zona di rispetto esterna intorno all’immobile il cui utilizzo è stato tempestivamente inibito.
Successivamente, in data 22 settembre 2017, la squadra n. P124 di tecnici (geometri) del medesimo Dipartimento della Protezione Civile ha, tuttavia, ribaltato completamente il giudizio dei precedenti rilevatori, senza che la situazione fosse nel frattempo mutata, depositando agli atti la scheda AeDES n. 002, dalla quale risulta sorprendentemente che l’immobile è agibile e che allo stesso è attribuita la lettera A.
Sulla base di tale nuova valutazione, il Sindaco del comune di Lacco Ameno, senza disporre alcun approfondimento istruttorio, ha adottato, in data 25 settembre 2017, l’ordinanza prot. n. 11693 (recante “resoconto di agibilità edifici esito a”), con la quale ha stabilito che l’immobile di che trattasi « è agibile per cui i nuclei familiari residenti e/o coloro che hanno dimora abituale e continuativa nell’edificio (…) dalla data odierna non hanno più diritto all’eventuale sistemazione alberghiera e/o al contributo di autonoma sistemazione ».
Con nota di pari data, il responsabile dell’U.T. del comune di Lacco Ameno ha, poi, comunicato ai ricorrenti che sono facultati a rientrare nelle rispettive abitazioni.

 

INQUIETANTI LE CONDOTTE DI DUE SQUADRE DI TECNICI RILEVATORI
Orbene, può già anticiparsi che, pur essendo la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica un giudizio esperto, temporaneo e speditivo, basato su analisi visiva, non occorre spendersi molto per definire, per un verso, quantomeno inquietanti le condotte di due squadre di tecnici rilevatori della stessa Protezione Civile che, in un ristretto arco di tempo di appena quindici giorni, sono approdate a conclusioni diametralmente opposte sullo stesso delicato tema di indagine e, per un altro verso, acritica, immotivata ed anche extra ordinem, come meglio si vedrà in seguito, l’ impugnata ordinanza sindacale.
Tale provvedimento necessitava, peraltro, non di una semplice motivazione, sia pure “per relationem”, bensì di una motivazione rafforzata alla luce della valutazione di inagibilità del 7 settembre 2017, non solo perché quest’ultima era stata redatta da professionisti particolarmente qualificati (ingegneri) a differenza dell’altra del 22 settembre 2017 (redatta, come già detto, da geometri), ma anche perché tra i due risultati dell’indagine, tra loro antitetici, ha accordato preferenza, senza apprezzarne la concreta attendibilità ed omettendo ogni ulteriore approfondimento tecnico, a quello meno cautelativo per la sicurezza dei ricorrenti e dei rispettivi nuclei familiari, aggravando in tal guisa la loro già precaria condizione di disagio psicologico.

 

PLATEALE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
È per questi motivi e soprattutto per la plateale violazione del principio di precauzione che i ricorrenti si sono visti costretti, subito dopo la notifica della ordinanza sindacale, a conferire incarico all’Ing. Filippo Monti, tecnico particolarmente esperto in materia di sicurezza degli edifici, al fine di verificare l’effettiva agibilità post-sisma delle predette abitazioni, temendo per la propria incolumità, prima ancora che per la integrità o stabilità statica dell’intero immobile. L’ing. Monti, effettuati i dovuti accertamenti, ha consegnato ai ricorrenti, in data 14 novembre 2017, il suo elaborato peritale, che si deposita unitamente al presente ricorso, nel quale conclude che «l’osservazione e l’interpretazione del danno apparente – quello rilevabile ad un esame visivo – causato dal sisma del 21.08.2017 e gli indicatori di vulnerabilità dell’edificio sono tali che le modifiche subite dagli elementi strutturali e non strutturali, ai fini della riduzione della sicurezza dell’edificio, fanno ritenere che la palazzina iacp di via fundera n. 4 sia inagibile ».
Di qui l’interesse dei ricorrenti ad impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe allo scopo di poter continuare ad usufruire della sistemazione alberghiera, della quale sono stati illegittimamente privati, non intendendo, allo stato, far rientro nei rispettivi appartamenti che, per quanto accertato dagli stessi ingegneri del Dipartimento di Protezione Civile, oltre che dal tecnico incaricato Ing. Monti, sono da considerare totalmente “inagibili” e, comunque, fonte di sicuro pericolo in quanto “inidonei” a fronteggiare un futuro evento sismico con la giusta riserva di resistenza.

 

LE CONCLUSIONI
Il danno grave e irreparabile consegue “de plano” alla esecuzione degli atti impugnati, essendo stata disposta la revoca della sistemazione alberghiera di cui i ricorrenti hanno immediatamente usufruito a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 2017 e della prima dichiarazione di inagibilità.
D’altronde, nemmeno appare ragionevole ipotizzare per i ricorrenti il rientro nelle rispettive abitazioni, avendo gli stessi, per quanto innanzi esposto e dimostrato, fondato motivo di temere per la vita o integrità fisica propria e dei propri familiari (fra cui bambini ed anziani) in caso di nuovo evento sismico anche di minore intensità.
Non vi è dubbio, pertanto, che l’interesse dei privati ricorrenti alla paralisi della efficacia della ordinanza sindacale non possa, nella specie, considerarsi recessivo rispetto al pubblico interesse, essendo meritevole di tutela la prioritaria esigenza di salvaguardare sia la privata che la pubblica incolumità.

2 COMMENTS

  1. fidatevi ce ne sono tantissime di situazioni così è una vergogna ed in tante case sopratutto a lacci ameno dichiarate agibili ci sono serissimi problemi strutturali. la cosa gravissima è che le persone sono rientrate in quegli immobili

    • Non tutti hanno il coraggio di affrontare le cose per quelle che sono molti vivono nell ambiguità qulcuno si accontenta delle briciole molti non hanno un sostegno morale ed economico ma quando si tratta della vita delle persone bisogna difenderla in tutti i modi.

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