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sabato, Aprile 20, 2024

Processo Caserma Forestale. Il grido di Giosi ai giudici: “Sono innocente”

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Tutti gli imputati presenti si sono sottoposti al fuoco di fila  di domande del pm e della difesa. Anche la funzionaria del Provveditorato alle opere pubbliche interregionale Nicoletta Liviana Buono ha voluto spiegare la prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni. L’ex sindaco e il già responsabile dell’Ufficio tecnico di Casamicciola hanno dichiarato di aver sottoposto la pratica al controllo preventivo di tutti gli organismi chiamati ad esprimersi con un parere

 

Si sono fatti sentire gli imputati, quelli presenti. Per spiegare le loro ragioni. Soprattutto per spiegare l’iter che è alla base delle varie autorizzazioni che sono state rilasciate per realizzare la caserma del Corpo Forestale dello Stato (oggi inglobato all’interno dell’Arma dei Carabinieri), la cui struttura non è mai stata di fatto realizzata, se non l’abbattimento di diversi pini e l’inizio dello scavo per le fondamenta. Hanno voluto spiegare quale è stato il loro ruolo l’ex sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino, l’allora responsabile dell’Ufficio tecnico Silvano Arcamone e la funzionaria del Provveditorato alle opere pubbliche interregionali Nicoletta Liviana Buono. L’allora dirigente dello stesso ufficio, Donato Carlea, aveva già ampiamente raccontato al tribunale quale era stato l’iter seguito dall’ufficio di cui era massimo responsabile, escludendo a priori che vi siano state delle forzature, il non rispetto delle regole e soprattutto di non aver commesso il falso ideologico, reato più grave per il quale il Carlea ha di fatto subito un rallentamento nella carriera. I reati ambientali e urbanistici possono essere già definiti “benedetti” dalla prescrizione e a novembre, quando riprenderà il dibattimento (salvo valutare il conteggio che viene detratto per impedimento del difensore degli imputati) dovrebbe trovare analogo epilogo. Con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Ma alcuni degli imputati, tra cui l’attuale sindaco d’Ischia, hanno tutta l’intenzione di giungere ad una definizione chiara delle responsabilità per escludere che vi siano state delle violazioni di legge. Tanto da definire con una sentenza che loro sperano di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Analoga scelta potrebbe essere fatta anche dai funzionari dello Stato che si sono interessati dell’opera pubblica, che aveva scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche e di rimostranze con una serie di esposti all’autorità giudiziaria.

L’ITER DELLA PRATICA
E’ stata più una ricostruzione della dinamica dei fatti da parte di Ferrandino, Arcamone e Buono. Che hanno posto l’accento sulla correttezza del loro operato. Che tutto si era svolto sulla base di un’attività che aveva trovato il “via libera” dalla conferenza di servizi dove tutti gli organi interessati al rilascio di un parere, di un’autorizzazione si erano riuniti per concedere o meno la possibilità che si realizzasse una caserma del Corpo Forestale dello Stato. E questo è un aspetto che peraltro è stato dibattuto allorquando prese il via questo processo dinanzi ad altro giudicante con la deposizione dell’allora assessore alla Provincia Borrelli, le cui dichiarazioni furono frutto di un confronto abbastanza ampio con la difesa. Il sindaco d’Ischia e Arcamone hanno ribadito che i loro incarichi all’Amministrazione di Casamicciola erano cessati e che il tutto era stato poi rimandato ad altro “governo” con la scelta del nuovo sindaco. Ma comunque, per quanto di loro competenza, sulle famose particelle su cui tanto si è discusso e si è poggiata l’intera indagine del pubblico ministero Miraglia Del Giudice, ha trovato una “chiarificazione” con la deposizione del geom. Francesco Conte, che era stato scelto dal Comune per eseguire una serie di accertamenti sul sito. E in quella testimonianza il Conte aveva escluso di averne mai parlato con l’allora sindaco Ferrandino, di aver avuto uno scambio di vedute con l’Arcamone, ma nulla che avesse uno scopo ben preciso e delineato sul suo incarico.
Il tribunale ha ascoltato con attenzione e dalle domande che ne sono seguite tutti quei dubbi che erano stati sollevati dalla pubblica accusa appaiono diradarsi.

IL REATO URBANISTICO
E’ comunque un processo che va verso una sua definizione. In un modo o in un altro. Secondo gli avvocati che hanno seguito l’intero dibattimento, l’accusa di violazione delle norme urbanistiche e quindi un vero e proprio abuso nell’eseguire i lavori per il quale è imputato anche Domenico Parracino, legale rappresentante della società “ING Lombardi & C. Costruzioni edilizie”, non può cristallizzarsi in presenza delle autorizzazioni emanate da tutti gli organi previsti dalla legge. Un errore a monte, sul quale però la Procura chiama a rispondere tutti gli imputati: «Per aver ciascuno con le condotte di seguito indicate Carlea Donato provveditore interregionale alle Opere pubbliche, quale committente e mediante la condotta di cui alla violazione delle bellezze naturali; Parracino Domenico rappresentante legale della società ING Lombarci & C. Costruzioni edilizie srl quale esecutore dei lavori, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi; Buono Liviana Nicoletta, responsabile del provvedimento presso il Provveditorato delle Opere pubbliche; Ferrandino Giuseppe quale sindaco del comune di Casamicciola e Arcamone Silvano, dirigente tecnico del comune di Casamicciola. Questi ultimi tre, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, perché a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, per la realizzazione della suddetta caserma; che sul bosco insistente sulla particella n. 9 foglio 4 vigeva un vincolo assoluto ad uso legnatico a favore dei cittadini del comune di Casamicciola; omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo della particella n. 1 il frazionamento della particella 9; iniziato, continuato ed eseguito in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo le seguenti opere: disboscamento di alberi insistenti sull’area sia presso il Bosco della Maddalena di Casamicciola costituente la particella 9 del foglio 4 e, segnatamente, di sette pini di alto fusto in data 12.10.2009 ed in prosieguo di ulteriori alberi con posa in opera di cantiere e colata cementizia a predisposizione dei primi due piani del costruendo immobile».

L’INDUZIONE AL FALSO
A questo reato ne seguono altri che canonicamente vengono addebitati agli imputati, ovverosia quello paesistico e la distruzione delle bellezze naturali. Ma quel che più interessa l’ex sindaco, l’allora responsabile dell’Ufficio tecnico e la funzionaria Buono è il reato di induzione al falso ideologico. Per avere con la loro condotta “provocato” un errore in merito a questa benedetta particella dove doveva essere allocata la caserma, perché dagli atti emergeva una particella diversa. Sul punto tutti e tre gli imputati hanno richiamato le dichiarazioni del Conte, che di fatto sgombrano ogni possibile responsabilità degli odierni imputati: «Perché nelle rispettive loro qualità e segnatamente pur essendo a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste per la realizzazione della suddetta caserma. Omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera, anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo del frazionamento della particella 9 quello della particella 1 traevano in inganno sull’esatta ubicazione dell’opera di cui trattasi Carlea Donato, provveditore interregionale delle Opere pubbliche della Campania e Molise che adottava con nota del 7.5.2009 con la quale si attestava la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera, basato, tra l’altro, sul falso presupposto che la stessa sarebbe sorta sulla particella su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».

IL FALSO DI CARLEA
Un caso a parte è per il responsabile regionale alle opere pubbliche, Donato Carlea. Per un falso ideologico perché nella missiva trasmessa alla Soprintendenza e agli altri Enti avrebbe sottoscritto qualcosa non corrispondente al vero, secondo quanto sostiene il sostituto procuratore Miraglia Del Giudice: «Perché agendo nella qualità di provveditore alle Opere pubbliche, nell’esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nella nota del 7.5.2009 al Comune di Casamicciola, ente competente al rilascio della concessione edilizia, e ai molteplici amministratori statali tra cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ente preposto alla tutela paesistico territoriale, secondo il quale: “l’approvazione dei progetti nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza dei servizi – scrive Carlea – sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi, l’amministrazione statale procedente, di intesa con la Regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero della Regione interessata, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616”.
Che si era raggiunta l’intesa Stato-Regione (necessaria per la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera) non corrispondente al vero stante la mancanza di un atto di intesa con l’ente Regione, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».

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