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sabato, Aprile 20, 2024

Non convalidato il sequestro dell’agenzia di scommesse Eurobet di Casamicciola

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Paolo Mosè | Il giudice dell’udienza preliminare non ha convalidato il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società che riguardava attività di scommesse e che avrebbero prodotto un danno erariale rilevante. Sulla base di una “contabilità” degli uomini delle fiamme gialle. Procedendo così contestualmente anche al sequestro dell’immobile ove si svolgeva tale attività. Il gip nell’occasione ha detto no alla conseguente richiesta di sequestro avanzata dalla procura della Repubblica. Accogliendo così un’articolata quanto pregnante memoria presentata dall’avv. Antonio Trani, che ha rappresentato contestualmente Francesca Di Costanzo ed Elsa Calise, rispettivamente la prima e amministratore unico e legale rappresentante della società “Ischia Gaming srl” e la seconda legale rappresentante della società “Le Rocce srl”.

Contestata dalla Guardia di Finanza la circostanza che le due società stessero per trasferire la gestione delle scommesse facente capo al gruppo nazionale “Eurobet”, che di fatto non si è mai perfezionato. E questo è stato uno dei motivi della contestazione mossa dagli uomini delle fiamme gialle, nei cui confronti la difesa, in particolare l’avv. Antonio Trani, ha sollevato numerose critiche. Tutte che hanno trovato accoglimento nella decisione del gip Bardi, che ha concluso nella sua ordinanza: «Deve, quindi, ritenersi l’assenza del fumus del reato ipotizzato. Per questi motivi non convalida il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in data 8 aprile 2019; non accoglie la richiesta di sequestro preventivo formulata dal pubblico ministero; ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all’indagata». In particolare a Francesca Di Costanzo nella sua qualità di legale rappresentante della “Ischia Gaming”, che gestisce l’esercizio in Casamicciola esercente le attività connesse con lotterie e scommesse all’insegna “Eurobet”.

Il gip scrive nell’ordinanza: «La parte esibiva le autorizzazioni concesse a Calise Anna, rappresentante de Le Rocce srl, nonché copia di contratto di cessione di ramo d’azienda tra Calise Anna nella qualità di rappresentante della società Le Rocce e Di Costanzo Francesca nella qualità di amministratrice unica della Ischia Gaming. Gli agenti operanti, però, rilevavano che le autorizzazioni esibite erano relative alla società Le Rocce e non alla Ischia Gaming che, pertanto, all’atto dell’accesso dei verificatori non sarebbe stata autorizzata a svolgere attività di raccolta di scommesse e giochi e si procedeva al sequestro del locale e delle apparecchiature».

LA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA

L’avv. Antonio Trani ha depositato nella immediatezza due articolate memorie con tanto di documentazione che andava a smentire quanto riferito dalla polizia giudiziaria, in cui si confermava che tra la Di Costanzo e la Calise era stato stipulato un contratto di cessione di ramo d’azienda subordinata l’efficacia e la validità del contratto alla voltura di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie a servizio dell’attività entro il termine del 30 aprile 2019 «prevedendo espressamente l’inefficacia delle pattuizioni contrattuali in caso di mancato avveramento della condizione».

Scrive ancora a questo punto il giudice: «Le parti convenivano, altresì, che nelle more del termine la società Le Rocce avrebbe continuato a gestire la sala di Casamicciola avvalendosi sì del supporto operativo (locali) della Ischia Gaming, ma dei propri rappresentanti appositamente inseriti nelle liste delle licenze in atto; è errato quanto asserito dalla Guardia di Finanza circa la circostanza che in data 20.9.2019 la Eurobet Italia avrebbe sottoscritto con la Ischia Gaming un contratto nel quale la prima avrebbe affidato alla seconda il negozio di gioco in Casamicciola, in quanto non si tratterebbe di un contratto ma unicamente di una proposta contrattuale non sottoscritta, d’altronde, da entrambe le parti; detta ultima circostanza sarebbe inoltre confermata anche dalla comunicazione proveniente dalla Eurobet Italia nella quale si attesta che attualmente il contratto di commercializzazione dei giochi ancora in vigore è unicamente quello con la società Le Rocce; da ultimo, quanto alle indicazioni relative al personale dipendente, nella memoria si dà atto che il personale rinvenuto dai verificatori al momento del controllo (Di Costanzo Francesca e Buono Valeria) è personale dipendente della Le Rocce (i relativi nominativi sono, infatti, inseriti nella lista dei soggetti autorizzati alla raccolta del gioco) che si era soltanto distaccato andando ad operare presso la sede della Ischia Gaming ma svolgendo un’attività che continuava ad essere riferita alla Le Rocce, non essendo ancora operativo il contratto di cessione di ramo d’azienda di cui si è detto».

E da qui la decisione di non convalidare, non sussistendo alcuna violazione di legge da parte di coloro che gestivano l’attività di scommesse.

INCONGRUENZE ED ERRORI

In una delle due memorie difensive l’avv. Antonio Trani ha sottolineato: «La GdF di Ischia ha affermato, del tutto apoditticamente e senza alcun approfondimento documentale e fattuale che il contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato fra le parti in data 27.12.2018 fosse già pienamente efficace fra Le Rocce Srl e Ischia Gaming Srl. La GdF ha ipotizzato in sostanza che successivamente al 27.12.2018 Le Rocce fosse totalmente esclusa dalla gestione della sala, nella quale operava invece in via solitaria ed autonoma la sola Ischia Gaming. A sostegno di tale teoria gli operanti hanno innanzitutto addotto le parole che sarebbero state pronunciate dalla legale rappresentante di Le Rocce Srl, sig.ra Elsa Calise, la quale avrebbe dichiarato “di non avere più nulla a che fare con la gestione dell’attività di scommesse” (cfr. pag. 5 verbale di sequestro). Ebbene, innanzitutto desta fortissima perplessità il modo di procedere della P.G. operante: una dichiarazione del genere, dalla quale emerge la commissione di un reato avrebbe dovuto essere raccolta in sede di regolari s.i.t. e non certamente en passant, ed in forma de relato, come risulta in atti, senza che sia possibile al giudice – ed all’indagato che deve difendersi – comprenderne la reale portata. Probabilmente le parole della sig.ra Calise alludevano ad una sua intenzione più che ad una realtà attuale, essendo smentite da documentazione avente data certa (come si vedrà in seguito) e dall’attività posta in essere dalla Calise stessa e dalla sua società dopo la conclusione del contratto di cessione di azienda. Ad ogni buon conto, se proprio si volesse dar credito alle presunte parole pronunciate dalla sig.ra Elsa Calise secondo il senso riportato nel verbale, giammai la GdF avrebbe potuto sequestrare l’intera sala, ma solo i locali del reparto scommesse poiché la rappresentante legale di Le Rocce Srl – secondo quanto riportato dagli stessi verbalizzanti – avrebbe affermato di non avere più nulla a che fare solamente con l’attività di scommesse (cfr. così letteralmente nel verbale a pag. 5) e non con l’attività di raccolta del gioco dalle slot e dalle VLT, oggetto di autorizzazione TULPS totalmente diversa ed ubicata, come descritto dai verbalizzanti stessi, in locali distinti e separati, benché attigui, e con possibilità di ingresso autonomo dalla strada. In ogni caso le dichiarazioni della sig.ra Calise Elsa, in qualsiasi modo e senso percepite ed irritualmente riferite dagli operatori della GdF, contrastano con il comportamento univoco tenuto dalla stessa e dalla sua società Le Rocce successivamente al contratto di cessione di ramo d’azienda del 27.12.2018».

Per poi ancora precisare ulteriormente: «Ma le incongruenze e gli errori della GdF non si fermano qui».

E da quel momento un lungo elenco di circostanze che avrebbero indotto in errore il pubblico ministero a chiedere la convalida del sequestro, non concesso dal giudice per le indagini preliminari. Ultima considerazione altrettanto significativa, allorquando si evidenza nella memoria: «La mancata ricerca e/o considerazione della gran mole di prove documentali e fattuali testè illustrate, ha fatto sì che la GdF non abbia tenuto in alcun conto il termine del 30.04.2019 (non ancora scaduto!), contenuto nel contratto di cessione del ramo d’azienda entro il quale il mancato subentro di Ischia Gaming Srl nelle licenze TULPS avrebbe impedito il dispiegarsi degli effetti “reali” del contratto e determinato la risoluzione di quelli “obbligatori” (tranches di pagamento) medio tempore già verificatisi, con obbligo da parte di Le Rocce Srl di restituire gli acconti percepiti. Gli operanti della GdF hanno a tal proposito evidentemente confuso l’istituto giuridico della condizione risolutiva – non presente in contratto – con quella della clausola risolutiva espressa presente in contratto per il caso di mancato passaggio delle licenze entro il 30.04.2019».

E giustizia è fatta con l’ordinanza del giudice Bardi.

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