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venerdì, Aprile 19, 2024

Monnezza a Cava dell’Isola, gli albergatori ricorrono al Tar!

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La ribellione. Chiesto l’annullamento della delibera di Giunta del 20 dicembre perché illegittima. Il presidente Ermando Mennella e quindici operatori turistici, tra cui Giardini Poseidon e Giardini Ravino, tutti rappresentati dall’avv. Bruno Molinaro, dichiarano guerra al progetto di Del Deo. L’area di parcheggio non è idonea ad essere adibita a centro di raccolta dei rifiuti e alla sosta degli automezzi N.U. Una scelta in contrasto con la normativa in materia e con il Piano Territoriale Paesistico, ma soprattutto illogica perché distruggerebbe l’economia turistica

 

Gli albergatori foriani non demordono e dichiarano guerra al centro di raccolta dei rifiuti nel parcheggio di Cava dell’Isola. Dopo la richiesta di accesso agli atti e aver studiato lo scellerato disegno di Del Deo, ora è arrivato il ricorso al Tar Campania per l’annullamento della delibera di Giunta, la n. 157 del 20 dicembre 2016, che ha approvato il progetto redatto dal VII Settore per i «lavori di adeguamento del piazzale ubicato in Forio alla via G. Mazzella, noto anche come “Parcheggio di Cava dell’Isola”, destinato, in via definitiva, alla sosta per i mezzi della N.U. ed alla raccolta dei R.S.U.».
A sottoscrivere il ricorso redatto dall’avv. Bruno Molinaro sono il presidente dell’Associazione Albergatori Isola d’Ischia Ermando Mennella e gli albergatori e titolari di attività turistiche Andrea Monte (Hotel Providence), Maria Buono (Hotel Capizzo), Daniel Verde, (“Villa Bianca s.n.c.”), Giovanni Mazza (Albergo Semiramis), Francesco Verde (Albergo Casa del Sole), Caterina Doria Colonna (La Citarea), Anna Maria Monti (Hotel Citara), Vito Trofa (Hotel Terme Villa Teresa), Gaetano Iacono (Hotel Terme Galidon); Anna Verde (Appartamenti Baia di Citara); Francesco Impagliazzo (Hotel Sorriso Resort e ristorante Oasi,); Amalia Nacca (Hotel Ideal); Maria Luisa Di Meglio (Hotel Terme Royal Palm), Giuseppe D’Ambra (Giardini Ravino); Renate Junker (Hotel Riva del Sole) Lucia Beringer (Giardini Poseidon). Quindici operatori titolari di strutture storiche di Forio che sorgono nella zona tra la baia di Citara e la spiaggia di Cava dell’Isola e che comunque riceverebbero un danno gravissimo dal progetto del sindaco Del Deo.
Supportati dall’associazione di categoria, chiedono dunque l’annullamento della delibera incriminata e degli altri atti collegati, in particolare «la nota prot. n. 26926 del 15.9.2016, richiamata nel provvedimento impugnato, di cui si ignora l’esatto contenuto, con la quale il Sindaco di Forio ha disposto “di sistemare il Piazzale di Cava dell’Isola, già adibito a parcheggio, al fine di utilizzarlo per la sosta degli automezzi della N.U. nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta definitivo”».

DANNO GRAVE
Una decisione che finirebbe di uccidere l’economia foriana, già penalizzata gravemente da altre scelte scellerate degli amministratori. Dunque gli operatori turistici hanno tutto il diritto impugnare gli atti dinanzi ai giudici amministrativi «costituendo entrambe fonte di danno grave ed irreparabile per le attività esercitate, atteso che la creazione di un’area per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di un parcheggio per la sosta degli automezzi attrezzati per tale servizio in prossimità delle strutture turistico-ricettive sopra indicate determina, inevitabilmente e con ogni evidenza, fenomeni di devastante inquinamento e degrado, con immissione di rumori molesti, produzione di biogas, percolato, metalli pesanti (letali per le falde acquifere sottostanti) e miasmi mefitici e nauseabondi, assolutamente incompatibili con i valori paesaggistici e la vocazione turistica dell’intera zona, nota come baia di Citara, famosa in tutto il mondo per le peculiarità delle sue acque termali… ».
E a sostegno di questa tesi si richiama una precedente pronuncia del Tar Campania, guarda caso sempre contro il Comune di Forio, che in fatto di centri di raccolta dei rifiuti sta incontrando opposizioni da parte dei cittadini interessati ormai da anni e anni. «Sussiste la legittimazione ad impugnare i provvedimenti con i quali il comune dapprima approva il progetto esecutivo di sistemazione di un centro temporaneo di raccolta di rifiuti e poi, scaduto il termine di efficacia dell’atto, proroghi l’operatività del sito per altri sei mesi, in capo ai proprietari di immobili confinanti… ».

LOCALIZZAZIONE INIDONEA
Il progetto di centro di raccolta tanto caro a Del Deo, non solo viola la normativa in materia del 2008, ma anche il Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia. Infatti l’area individuata non risponde ad alcuno dei requisiti richiesti: «L’area ove è previsto il centro di raccolta, come sottolineato in narrativa, è ad elevatissima vocazione turistica, essendo caratterizzata dalla presenza di molteplici attività turistico-ricettive, parchi termali, spiagge di eccezionale valore paesaggistico fruite da un numero rilevantissimo di bagnanti, ecc., e tale localizzazione appare ictu oculi incompatibile con l’area stessa, sia per gli inevitabili inconvenienti da rumori e odori, sia per l’evidente lesione al paesaggio ed al sito di particolare interesse; la stessa non presenta pavimentazione correttamente impermeabilizzata né garantita sotto il profilo della resistenza ai carichi determinati dai mezzi di trasporto generalmente utilizzati allo scopo, né idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, né recinzione di altezza non inferiore a 2 metri, né adeguata barriera esterna atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto, né sistemi di illuminazione e cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro, le tipologie di rifiuti, gli orari e le norme di comportamento, né distinte zone di conferimento rifiuti non pericolosi e pericolosi, protette con copertura; non risulta redatto il piano di ripristino della fruibilità del sito a chiusura dell’impianto».
Una serie di gravi lacune. Ma non è finita. Infatti si ricorda ancora nel ricorso quanto previsto dal decreto ministeriale del 2008, palesemente violato: «All’interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Al fine di garantire che la movimentazione all’interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l’impiego di apparecchiature tipo ragno; b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; c. mantenuta l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti
Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori».

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI
Quanto alla violazione del P.T.P., è anche questa evidente: «La localizzazione a Cava dell’Isola del progettato centro di raccolta, oltre ad essere del tutto irrazionale, è illegittima e viola la normativa sopra citata in quanto l’area prescelta: ricade al di fuori della perimetrazione dei centri abitati e non rispetta le distanze minime (metri 20.00) prescritte dal D.M. n. 1404/1968; ricade in zona di Protezione Integrale del vigente P.T.P., all’interno della quale sono consentiti solo interventi di conservazione e miglioramento del verde ed uso agricolo del suolo (né può applicarsi alla fattispecie la deroga prevista dall’art. 17 delle norme di attuazione per le opere pubbliche e di interesse pubblico, sia perché l’impianto in questione non rientra tra quelle descritte all’art. 17 né tra quelle indicate in deroga all’art. 18, sia perché manca la preventiva autorizzazione del Ministero BB.CC.AA. sulla localizzazione. ricade su area posta a diretto confine, sia a monte che a valle, con zona a rischio da frana molto elevato (R4) secondo il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico».
Tra gli altri vizi di cui evidentemente Del Deo non vuole tenere conto, vi è anche la mancanza delle necessarie autorizzazioni, considerato anche l’elevato impatto ambientale: «Il progetto in questione è illegittimo anche perché non risulta preventivamente autorizzato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, essendo idoneo a determinare grave alterazione dell’originario stato dei luoghi». Come anche occorreva «l’acquisizione del parere preventivo dell’Autorità di Bacino e della V.I.A. (valutazione di impatto ambientale)».

PARCHEGGIO GIA’ ABUSIVO?
Ma vi è di più. Si evidenzia, tanto per essere precisi, che «nemmeno risulta che il cd. Parcheggio di Cava dell’Isola sia stato regolarmente assentito quantomeno sotto il profilo paesaggistico». Un abuso su abuso, dunque. Ed infatti la giurisprudenza conferma che «La pavimentazione di un’area già allo stato naturale, e la destinazione della stessa a parcheggio di autoveicoli, non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente» e dunque richiede preventivamente l’autorizzazione paesaggistica. E nel ricorso si insiste sulla realizzazione del parcheggio, che ricade in zona di protezione integrale del P.T.P.: «E’ appena il caso di sottolineare, sul punto, che la realizzazione del predetto parcheggio – che in origine si presentava come un’area caratterizzata dalla presenza di numerose essenze arboree tipiche della macchia mediterranea assoggettata a speciale tutela – non avrebbe mai potuto conseguire alcun valido preventivo assenso in ordine alla sua compatibilità paesaggistica alla luce della normativa vigente in materia». In questo contesto, sarebbe dunque impossibile procedere a lavori come l’impermeabilizzazione ed altri interventi, se non quelli finalizzati alla conservazione e ricostituzione del verde.

SCELTA NON MOTIVATA
Ma la delibera, si evidenzia nel ricorso, è viziata anche da eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti. Infatti si ricorda che «nel mentre con la delibera n. 157/16, la G.M. di Forio ha autorizzato, in via definitiva, “il Parcheggio di Cava dell’Isola in oggetto quale centro di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008” (v. art. 6 della delibera impugnata), il Sindaco dello stesso comune, con ordinanza prot. n. 26926 del 15.6.2016, ha disposto (pur sempre illegittimamente alla luce dei suesposti rilievi) che l’area venga adibita a tale funzione in via provvisoria.
E’ evidente, quindi, che, nell’approvare il progetto in questione, la G.M. di Forio si sia determinata in modo logicamente incompatibile con la predetta nota sindacale, incorrendo in evidente eccesso di potere per “contraddittorietà con precedenti manifestazioni”».
Una contraddizione nemmeno motivata. Infatti «la Giunta municipale avrebbe dovuto quantomeno prendere specifica posizione sul punto e motivare la propria diversa decisione di destinare la medesima area, in via definitiva, ad area di sosta per i mezzi della N.U. e centro di raccolta e smistamento dei R.S.U..». Motivazione importante perché consente ai cittadini interessati di esercitare il loro diritto di controllo: «Come è noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata; essa, pertanto, costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento, così consentendo il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo».
Un diritto palesemente violato, come ribadito a chiare lettere dai ricorrenti: «Ed infatti, ai ricorrenti non è stata data la possibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla G.M. di Forio, la quale – lo si ripete – ha deciso di destinare, in via definitiva, il parcheggio di Cava dell’Isola ad area di sosta per i mezzi della N.U. e centro di raccolta e smistamento dei R.S.U. senza addurre alcuna valida spiegazione al riguardo».
E in conclusione il ricorso si sofferma sulla possibilità di utilizzo di altri siti già esistenti (anche se non immuni da problemi) o da reperire sul territorio, come l’Amministrazione sembrava intenzionata a fare: «E ciò è tanto più grave se sol si considera che, nello stesso comune di Forio, alla via degli Agrumi, già esiste un ampio piazzale ove vengono eseguite le operazioni di conferimento, stoccaggio e travaso dei rifiuti e dove, in considerazione dello spazio a disposizione dell’ente, ben potrebbe essere allestito un centro di raccolta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008.
Senza dimenticare, infine, che, con avviso pubblico del 18.4.2016, il comune di Forio ha anche invitato i cittadini eventualmente interessati ad offrire in locazione all’amministrazione un appezzamento di terreno da destinare alla sosta dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, dove poter anche alloggiare un capannone da utilizzare per “rimessaggio automezzi e spogliatoio dipendenti”.». nella delibera, però, «la G.M. omesso anche di dar conto sia della favorevole situazione alternativa esistente in via degli Agrumi sia dell’esito del suddetto avviso pubblico».

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