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venerdì, Aprile 19, 2024

La Schilardi-Zone, i poteri del commissario

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E’ l’articolo 16 de CAPO IV a definire l’Ambito di applicazione e le attività del Commissario straordinario volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori del cratere isolano, assicurando una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. Carlo Schilardi non sarà solo. Rispetto alla prima bozza del testo trasmesso al Consiglio deiMinistri, nell’ultima versione rispunta con Borrelli, deus ex machina, anche Pippo Grimaldi. Quest’ultimo, inutile negarlo, per mesi indiziato numero uno alla carica di commissario alla ricostruzione. Una nomina a lungo contesa con l’altro nome “nascosto” di Vincenzo De Luca, quello di Massimo Pinto il capo della Protezione civile regionale. Il Commissario straordinario Schilardi dovrà, invece, operare, secondo il comma 1, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile di Borrelli ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, ovvero Grimaldi. Al fine di coordinare le attività disciplinate dal “decreto Ischia“ tenendo e gestendo la contabilità speciale a lui appositamente intestata.

LA MICROZONAZIONE

Schilardi provvede, inoltre, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni: 16 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale entro il limite di euro 210.000,00 euro, definendo le relative modalità e procedure di attuazione. Inoltre, per l’espletamento delle funzioni di cui proprio al comma 1, il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
Insomma c’è un contentino per tutti, senza eccessivi stravolgimenti, dopo gli stralci e l’accentramento della prima ora e, soprattutto, della prima bozza. Avvalendosi dell’Unità tecnica – amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze ad essa attribuite. Ovvero quelli della gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio e la convenzione con il Gestore dei relativi Servizi Energetici.

Art. 30 La Struttura del Commissario straordinario

16 le unità Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell’Isola di Ischia. Essa è composta da 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto. Le unità di personale non dirigenziale sono individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da collocare in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale.Al Commissario Straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute anche le spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma ed operative di Napoli e dell’Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse pro ricostruzione.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

DECADE IL D.P.R 9 AGOSTO 2018

A decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario Schilardi cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018. Ovvero i termini della i sensi dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988 con cui era stato investitori tra l’8 ed il 9 agosto.

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