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sabato, Aprile 20, 2024

La Procura non molla la presa sui dipendenti del Comune di Procida

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Paolo Mosè | «Per questi motivi vorrà codesto eccellentissimo tribunale emettere la misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio ufficio ricoperto per la durata di mesi 12 nei confronti di: Barone Maria, Sabia Michele, Lubrano Lavadera Biagio Salvatore, Coppola Antonietta, Papandrea Angelina, Cozzella Rosaria, De Vellis Margherita, Meglio Maria Immacolata, Ambrosino Michele, Ruocco Salvatore».

Il sostituto procuratore della Repubblica della sezione reati contro la Pubblica Amministrazione, Immacolata Sica, non demorde dopo la sostanziale bocciatura di diverse misure richieste e che il gip non ha accolto. Per le assenze ingiustificate di alcuni dipendenti del Comune di Procida, il magistrato inquirente ha depositato al tribunale del riesame in funzione di appello. Vuole assolutamente che alcuni di questi dipendenti siano momentaneamente esonerati dal servizio per un periodo lungo. Per ben dodici mesi, come era stato già disposto dallo stesso giudice per le indagini preliminari nella ordinanza cautelare che prevedeva una valutazione più “sostanziale” delle misure da applicarsi come richiesto dal pubblico ministero, che riteneva che la maggior parte dei dipendenti dovessero essere sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Con l’appello ha cambiato sostanzialmente la misura da applicarsi, ritenendo di doversi uniformare alla decisione del giudice per i tre dipendenti già colpiti dalla sospensione dall’esercizio delle funzioni. Il pubblico ministero ha commesso un errore, forse per la troppa fretta, nel tornare ad interessarsi della posizione di Maria Barone, insistendo sulla necessità che la dipendente dovesse rimanere lontana dagli uffici comunali. Forse c’è stata una mancanza di comunicazione, dato che il gip che aveva emesso la misura nei suoi confronti ha revocato, non essendo più in servizio ma in quiescenza. La richiesta nei confronti della Barone, così come anche per la Cozzella, del pubblico ministero è dettata sulla necessità che il provvedimento debba valere anche per le contestazioni di abuso d’ufficio non previste dall’ordinanza del gip che si era soffermato solo sulle ipotesi di truffa. Una richiesta che sarà valutata tra qualche mese, dato che siamo nella fase di appello e gli avvocati avranno la possibilità di controbattere alle argomentazioni che sono state poste in essere nel ricorso dal sostituto Sica.

IL RICORSO

Il quale ripercorre gli aspetti di questa vicenda. Soffermandosi soprattutto su ciò che è stato deciso dal gip: «Visti gli atti del procedimento penale indicato nei confronti di Aldo di Perta Scotto, Maria Barone, Michele Sabia, Salvatore Biagio Lubrano Lavadera, Antonietta Coppola, Angelina Papandrea, Rosaria Cozzella, Margherita De Vellis, Maria Immacolata Meglio, Michele Ambrosino, Salvatore Ruocco per i reati di truffa e abuso d’ufficio.

Con il presente atto dichiara di proporre appello avverso il provvedimento emesso il 14 luglio 2018 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, trasmesso all’ufficio del PM in data 16 luglio 2018, con il quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione agli indagati Lubrano Lavadera, Papandrea, Cozzella, De Vellis, Meglio, per le ipotesi di truffa contestate ai capi indicati per l’esiguità del danno economico procurato all’amministrazione del Comune di Procida, nonché il rigetto riguardante le ulteriori ipotesi di reato contestate in cui ai medesimi indagati Sabia, Coppola, Papandrea, Cozzella, unitamente ai dirigenti Ambrosino, Ruocco e Barone delle rispettive sezioni di appartenenza, venivano contestate altre ipotesi di truffa in danno del Comune di Procida e di abuso di ufficio, come meglio descritto in detti capi di imputazione».

Entrando poi nel merito dei vari reati che sarebbero stati consumati dai rispettivi indagati, i quali avrebbero la colpa di essersi allontanati dal posto di lavoro ingiustificatamente per fare altre cose non inerenti alle funzioni preposte: «Gli indagati pur vidimando il proprio badge all’orario di ingresso e di uscita per l’intera giornata lavorativa, si assentavano ingiustificatamente dal posto di lavoro omettendo, per il tempo di assenza, di marcare il proprio badge così impedendo di registrarne l’allontanamento, nei capi di imputazione 17, 18 e 19 venivano invece in rilievo condotte in cui il pubblico dipendente pur vidimando il badge nell’orario in cui effettivamente facevano ingresso in ufficio così come per l’uscita, tuttavia omettendo comunque di comunicare l’assenza dal lavoro, percepivano l’integrale retribuzione loro spettante come da contratto, tali condotte, come meglio specificato nella richiesta di misura cautelare veniva realizzata con il concorso dei rispettivi capi di ufficio, cui spettava, non soltanto un obbligo di controllo sulla prestazione lavorativa effettivamente adempiuta, ma altresì di comunicare all’ufficio finanze dell’amministrazione procidana le ore di lavoro svolte dai dipendenti, così come emergenti dal resoconto dei cartellini marcatempo elettronici, al fine proprio della corretta retribuzione, poiché a ciò deputati, secondo lo schema organizzativo del Comune di Procida».

REATI SUSSISTENTI

Dopo questa premessa necessaria, il pubblico ministero non va troppo per il sottile, a “piedi uniti” per rafforzare la propria tesi sperando che i giudici della “libertà” la facciano propria ed accolgano la misura richiesta che, bisogna saperlo, una volta accettata non significa che diventi esecutiva. La difesa, infatti, ha la possibilità di poter presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione: «Tanto premesso, si osserva: Con l’impugnato provvedimento il gip riteneva che, per i capi di imputazione per i quali veniva rigettata la richiesta di misura, non si verserebbe in ipotesi di fatto di truffa poiché il comportamento del dipendente, in tali casi, non sarebbe appunto truffaldino in quanto questi, pur giungendo in ritardo ovvero allontanandosi prima della fine dell’orario di lavoro avrebbero comunque timbrato il cartellino marcatempo negli orari di effettivo ingresso ed uscita dal lavoro, conseguenzialmente l’indebita percezione dell’intera retribuzione, comunque riconosciuta sussistente come indebita, sarebbe da attribuirsi ad una disfunzione del sistema di rilevazione delle presenze del Comune di Procida, ed all’omesso controllo da parte dei rispettivi funzionari rei “soltanto” di un comportamento gravemente negligente.

Infine, quanto alle contestazioni dei reati di abuso d’ufficio, il Gip ha ritenuto non dimostrato l’elemento soggettivo del dolo intenzionale, sia a voler accedere ad un quadro probatorio afferente ad una ipotesi di accordo collusivo con il beneficiario della condotta illegittima, sia che la prova, invece, del dolo intenzionale la si volesse ricercare nella macroscopica illegittimità dell’atto poiché, ad ogni buon conto, non sufficientemente corroborata da elementi dimostrativi dell’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale ingiusto».

ERRORE DEL GIP

Come è giusto ricordare che vi era stata una prima richiesta di misura cautelare che il gip aveva totalmente rigettato rimettendo gli atti al pubblico ministero e indicando, contestualmente, di svolgere ulteriori attività investigative e solo in una fase successiva la Procura aveva depositato la seconda richiesta parzialmente accolta. Scrive il sostituto Sica: «Il gip, a seguito di una indagine integrativa dallo stesso richiesta e mirante ad accertare la apprezzabilità del danno causato all’amministrazione, accoglieva la richiesta unicamente per alcuni indagati e per alcuni capi di imputazione confermando, in punto di diritto, e per quelle specifiche ipotesi di truffa, quanto sopra brevemente riportato.

Orbene, a parere di questo pm, il gip è incorso nell’errore di ritenere che la truffa, e specificatamente, nei suoi elementi costitutivi dell’artificio e del raggiro, potesse unicamente realizzarsi al momento della vidimazione del badge, tanto da valutare poi irrilevante la condotta successiva ai fini della realizzabilità del reato in contestazione. Tuttavia se solo si pospone ad un momento successivo la concretizzazione di una condotta volutamente raggirante non può non giungersi alla conclusione che i comportamenti degli indagati, unitamente a quelli dei responsabili delle loro sezioni di appartenenza, siano perfettamente desumibili nella fattispecie della truffa aggravata. Ed invero, come già evidenziato nella integrazione alla originaria richiesta di misura cautelare, la condotta raggirante è ogni comportamento ingannevole idoneo ad incidere sul processo volitivo del soggetto passivo tale da indurlo ad una determinazione, decisione e/o azione alle quali mai sarebbe giunto in assenza di inganno; ed in tal senso la Cassazione ha più volte ripetuto che anche il silenzio, maliziosamente serbato, su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento oggettivo del raggiro. Appare, dunque, evidente, che avendo deliberatamente taciuto l’effettivo orario di lavoro adempiuto, i dipendenti, in concorso con il responsabili dell’ufficio di appartenenza, hanno ottenuto mensilmente una retribuzione che, diversamente, se conosciuto, avrebbe imposto all’ufficio finanziario l’erogazione di un reddito certamente inferiore. In altre parole la sinallagma lavoro retribuzione si forma e perfeziona ciascun mese in modo autonomo ed indipendente l’uno dall’altro, secondo le previsioni e gli accordi di un originario contratto di dipendenza che forse nemmeno mai si sarebbe concluso a fronte di prestazioni sensibilmente al di sotto di quelle richieste e pattuite».

IL RUOLO DEI DIRIGENTI

Bacchetta anche il comportamento dei dirigenti che avevano la responsabilità delle varie sezioni del Comune di Procida, che secondo il pubblico ministero avrebbero dovuto immediatamente intervenire per stroncare questa situazione “allegra”, cosa che non si sarebbe mai realizzata: «…. Tale devianza possa ancorarsi ad una disfunzione del sistema organizzativo della rilevazione delle presenze del Comune, atteso che il sistema organizzativo del Comune di Procida prevede proprio che la rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti sia diretta ai funzionari delle singole sezioni di appartenenza i quali a loro volta hanno l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio del servizio finanziario; non c’è chi non veda come i dipendenti indagati ed i loro funzionari abbiano volutamente e maliziosamente tenuto in silenzio le ripetute continuative ore di assenza al lavoro al duplice scopo di ottenere la retribuzione totale del compenso previsto ed altresì sottrarsi ad eventuali procedure disciplinari per mancanza di giustificazione alcuna delle loro assenze, ritardi ed anticipate uscite.

A supporto di quanto innanzi sostenuto, ed altresì ai fini della prova dell’elemento soggettivo dei reati di abuso d’ufficio, si è prodotta documentazione presso il Comune di Procida comprovante, in taluni casi, il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del dirigente della prima sezione del personale Ambrosino Michele, il quale comunicava al responsabile servizi finanziari i nominativi del personale assente per malattia, espressamente scrivendo: “in ottemperanza alla disciplina in materia di trattamento economico… per il seguito di vostra competenza…” mostrando così di ben conoscere la normativa in materia di trattamento economico e gli obblighi di informazione e comunicazione cui egli stesso era obbligato per legge; tali elementi non possono ritenersi delle mere, benché gravi negligenze, come sostenuto dal gip, ma manifestano con palese evidenza la intenzionalità del dolo così come richiesto per l’abuso d’ufficio con cui l’Ambrosino ed i funzionari, Barone Maria, ella stessa tra gli indagati per le truffe contestate sia mediante timbratura del cartellino marcatempo con indebiti allontanamenti, che mediante timbratura oltre gli orari consentiti sia in ingresso che in uscita, e Ruocco Salvatore hanno operato in concorso con i “dipendenti infedeli”».

DANNO ECONOMICO

E su un indagato in particolare il pm fa delle osservazioni, non ritenendosi affatto d’accordo sulle conclusioni a cui era giunto il giudice nell’osservare sulla mancanza di esigenza cautelare e anche per l’esiguità della condotta: «Quanto all’indagato Meglio Maria Immacolata, invero il gip nel rigettare la richiesta di misura si limita ad affermare che il danno prodotto, per i reati di truffa, sia certamente esiguo senza null’altro aggiungere e motivare, non solo ma pur ritenendola gravemente indiziata di cui ai capi 10:12 ex articolo 55 quinquies decreto legislativo 165/2001 non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per l’occasionalità della condotta; si ritiene invece che in relazione all’attività svolta, agli orari di lavoro previsti e concordati oltre che alle dimensioni dell’Amministrazione offesa, qui deve necessariamente rapportarsi il nocumento economico cagionato al fine di valutarne la rilevanza, sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari. Si ritiene, pertanto, che sussistano sia i gravi indizi di colpevolezza così come già evidenziate nella richiesta di misura cautelare, nei confronti degli indagati Barone Maria, Sabia Michele, Lubrano Lavadera Biagio Salvatore, Coppola Antonietta, Papandrea Angelina, Cozzella Rosaria, De Vellis Margherita, Meglio Maria Immacolata, Ambrosino Michele e Ruocco Salvatore, per i quali il Gip rigettava la richiesta. Quanto alle esigenze cautelari, a fronte dell’elevato rischio di reiterazione delle condotte di truffa per la ordinarietà e sistematicità con cui le stesse si sono consumate, si conviene con le osservazioni del gip in ordine alla adeguatezza della misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio ricoperto per la durata di mesi dodici».

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