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giovedì, Marzo 28, 2024

Ischia, la guerra dei vigili sotto l’albero. Uno a zero per i raccomandati assunti e promossi

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Gaetano Di Meglio | Vigili contro. La guerra dei raccomandati al comune di Ischia si sta combattendo al TAR Campania. E, con la pronuncia del 21 dicembre, il primo round va a quelli assunti e promossi.
La Va sezione del Tribunale Amministrativo ha respinto l’istanza cautelare presentata da Laura Scotti con una motivazione chiara: “non sussiste il paventato periculum, atteso che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ischia ed inoltre risulta in corso la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time verticale in part-timeorizzontale per tutti coloro che sono stati assunti in forza della procedura concorsuale de qua”.
Una motivazione, seppur chiara che, però, blocca solo l’istanza cautelare. Per sapere chi ha ragione però, dovremo attendere l’udienza del merito.
Una guerra, questa dei vigili urbani al comune di Ischia che, però, è ancora tutta aperta. Se questo di Laura Scotti è arrivata ad una pronuncia, quello di Pero e Scotti, altri due concorrenti allo stesso concorso, deve essere ancora analizzato dai giudici. Ma restiamo su questa pronuncia.
A “graziare” il Comune di Ischia, però, è stato l’ottimo lavoro dell’avvocato Miriam Petrone che ha saputo ben difendere gli interessi dei vigili assunti e promossi dall’Ente di Via Iasolino. E appare giusto ricordarci che tutti, in Italia, hanno diritto alla difesa.

La richiesta di annullamento della trasformazione del part time
«Come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo – scrive l’avvocato Petrone -, il gravame è rivolto, sostanzialmente, all’annullamento della “determinazione n. 180 del 15.2.2018 del responsabile del Servizio 15 del comune di Ischia, con la quale sono stati determinati la trasformazione del “contratto individuale a tempo indeterminato di dipendente comunale cat. C1 Area Polizia Locale” da part- time verticale a part-time orizzontale e l’incremento del relativo monte orario fino a 30 ore settimanali per n. 10 dipendenti, nella parte in cui la ricorrente non è stata individuata tra i dipendenti il cui contratto di lavoro è stato trasformato con incremento orario”. Vengono, altresì, impugnati, quali atti presupposti, sia la graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto dal comune di Ischia “per l’assunzione a tempo indeterminato ed in part-time verticale di n. 50 operatori di polizia locale” che il bando stesso. E poiché la graduatoria finale è stata adottata il 2.8.2017, la ricorrente ha cercato di eludere il termine decadenziale di impugnazione ed evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività, dichiarando che il proprio interesse all’impugnazione degli atti della procedura concorsuale sarebbe sorto solo a seguito della richiamata determina n. 180 del 15.2.2018, con la quale è stato trasformato il contratto di lavoro da part-time verticale a part-time orizzontale dei soli dipendenti collocatisi nei primi 10 posti della graduatoria impugnata, con esclusione della ricorrente medesima collocatasi ventitreesima, senza nemmeno“… effettuare valutazioni ulteriori e più pregnanti in sede decisoria alla trasformazione contrattuale”. Se così è – afferma in grassetto l’avv. Petrone – la sig.ra Scotti avrebbe dovuto contestare la propria posizione in graduatoria impugnandola nei termini e non attendere ben otto mesi!

Meriti professionali
«Tornando al caso in esame, è bene rilevare che la ricorrente contesta la circostanza che il comune di Ischia, una volta proceduto all’assunzione – quali soggetti vincitori del concorso – dei riservatari contemplati ai primi posti della relativa graduatoria, avrebbe dovuto procedere alla trasformazione del part-time verticale in part-time orizzontale secondo una valutazione dei meriti professionali.»

Il guazzabuglio delle graduatorie
“Conformemente a quanto stabilito dal d.P.R. n. 487/1994, nella specie, la graduatoria definitiva dei vincitori, che tiene conto dei ventuno riservatari, è stata redatta successivamente a quella di merito proprio perché il dedotto titolo di preferenza è sottratto ex lege all’esame della Commissione giudicatrice. Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla ricorrente riflette la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente, riconoscendo esplicitamente che il concorso con posti riservati deve essere ritenuto un unico procedimento ad evidenza pubblica, a cui partecipano, in condizione di parità, tutti i concorrenti, sia esterni all’amministrazione che lo ha bandito, sia interni alla medesima, e tutti sono ugualmente tenuti a sostenere le prove previste dal bando di concorso; è, poi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori che la qualità di dipendente della Pubblica amministrazione che ha bandito il concorso pubblico rileva come causa di precedenza — nei limiti dei posti riservati — rispetto ad altri concorrenti che, ancorché meglio collocati in graduatoria, non possono tuttavia far valere una identica causa di prelazione sulla quota dei posti riservata, fin dall’origine, dal bando (v., una fra tutte, Cons. Stato, sez. V, 9.3.2015, n. 1164).
In merito all’istanza cautelare, respinta dal tribunale, sono proprio le deduzioni dell’avvocato Petrone ad instradare la pronuncia.
«Il proposto ricorso è ictu oculi destituito di fondamento e, dunque, difetta il principale requisito richiesto per la concessione della invocata tutela cautelare. Del pari difetta con ogni evidenza il danno grave e irreparabile, non soltanto perché la ricorrente è stata regolarmente assunta dal comune di Ischia con contratto di lavoro part-time verticale, ma anche perché la stessa, in virtù di quanto statuito dal comune di Ischia con delibera di Giunta n. 78 del 4.7.2018, otterrà entro il mese di giugno 2019 la trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time verticale in part-time orizzontale. Ed infatti, con la richiamata delibera, l’amministrazione resistente, al punto 35, ha espressamente previsto tale modifica contrattuale per ulteriori 20 dipendenti di categoria C, sempre secondo il criterio generale dello scorrimento della graduatoria. E – si badi – che la ricorrente è la quarta dipendente che, secondo lo scorrimento della graduatoria, potrà usufruire di tale modifica contrattuale ad appagamento di tutte le proprie richieste».

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