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giovedì, Aprile 18, 2024

Il decreto “ignorante”: un ossimoro all’art. 25. Lo “scambio” di condoni produce mostri!

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Gaetano Di Meglio | Pensato male, scritto peggio. Il decretino Ischia, quello incluso nel decretone Genova è un guazzabuglio di scelte senza senso.
Matteo Renzi, dall’opposizione, gioca sulla distanza tra Genova e Ischia e si chiede perché il Governo abbia voluto accomunare le due emergenze e fa bene.
Avere un decreto Ischia che desse risposte serie al territorio, al suo terremoto e non solo era, forse, chiedere troppo. Ma questo abbiamo e da questo dobbiamo partire. Il governo Conte, Di Maio, Salvini ha deciso di fare un “caularone” e in questo ambito dobbiamo muoverci.
Oggi ci troviamo con un testo che affronta, solo in parte, una piccola parte della nostra emergenza e continua a non da risposte a tante altre domande. Ma limitiamoci ai lavori del parlamento.
Per soddisfare lo scambio di condoni ci troviamo con un decreto che contiene un vero e proprio ossimoro. Una figura retorica che consiste nell’accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro.
E stanno tutti nel terzo comma dell’articolo 25, quello che leggeremo tra poco.
In pratica, per provare a neutralizzare la battaglia politica scoppiata per colpa dell’ignoranza di quelli di Di Maio (la manina, Vespa e il condono fiscale ecc. ecc.), i relatori dei 5stelle e il collega legista, Gianluca Rospi e Flavio Di Muro, hanno dovuto fare in modo di azzerare quanto più possibile l’articolo 25, quello che definisce l’iter della definizione delle istanze di condono.
Sia chiaro, con questo articolo non si dispone nessun nuovo condono! Il “nuovo condono” è una fandonia, una balla, una bugia messa su, ad arte, da Legambiente!
Un po’ di ignoranza, un po’ di mala fede e un po’ di buoni consigli ischitani (menomale che c’è Molinaro) e oggi ci troviamo davanti ad un testo che si presterà ad una serie infinta di ricorsi.
Potete mai pensare che lo Stato Italiano debba scrivere che “l’erogazione del contributo è subordinata all’approvazione dell’istanza di condono?” Siamo oltre la logicità. Siamo in una dimensione nuova, tutta inesplorata! Dove lo “scontato” diventa legge!
Potrebbe mai essere erogato un contributo ad un’abitazione a cui viene rigettata l’istanza di condono? Vabbè, eccesso di zelo. Ma continuiamo a leggere il testo prodotto nella notte.
“Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”
In pratica il governo ti rilascia il condono, ti riconosce il contributo ma non per l’eventuale aumento di volume. E perché mai un cittadino che ha presentato nel 1985, nel 1994 e 2003 istanza di condono e in possesso di un atto legittimante non dovrebbe avere il contributo? Cosa aveva da mai da condonare se non un aumento di volume? O vogliamo dirci che solo le nuove “finestre” o qualche possibile manutenzione straordinaria avrà il contributo?
A quel terremotato, che nel 1985 ha presentato istanza di condono chiedendo di essere sanato tutta la propria costruzione senza autorizzazione che succede? Non è già un aumento di volume vero e proprio? Inizia il balletto delle interpretazioni e, per ora, il contributo è un sogno lontano per molti!

L’ARTICOLO 25: leggiamolo bene
Come sempre accade, è necessario fare attenzione. Il comma 3 non può essere letto senza metterlo in correlazione con il comma 1. All’inizio dell’articolo 25, infatti, si fa riferimento ad “immobili danneggiati o distrutti”, ovvero di volumetrie già dichiarate. Come farà il legislatore a portare avanti una legge che, invece, ragione come termine di paragone il possibile “aumento di volumetria”? Siamo davvero davanti al peggior testo che avremmo mai potuto pensare.

MA C’E’ UNA BUONA NOTIZIA.
Dal dibattito, parlamentare, per usare un argomento serio, è stato approvato un concetto molto importante anche per il futuro.
Anche in questo decreto, oltre che nella legge stessa, l’equiparazione del terzo condono (quello detestato) al primo del 1985 (quello che la strumentalizzazione ambientalista ricorda sia stato voluto da Craxi) vale per tutti gli edifici distrutti o danneggiati dal sisma fatta eccezione per i casi di abusi commessi da persone condannate per mafia (art. 416 bis c.p.), come del resto già stabilito dal comma 27, lettera a), dell’art. 32 del terzo condono (l. 326/03).
Resta fermo il potere della Soprintendenza di esprimere parere in ordine agli abusi commessi su area demaniale laddove l’interessato che ha presentato domanda di condono abbia anche chiesto la disponibilità del suolo. Ennesima previsione superflua inserita nel testo del nuovo articolo 25. La speranza che il parlamento possa cambiare questo obbrobrio normativo è sempre accesa. Anche perché, diciamocelo, questo testo così, non serve a nessuno. Davvero a nessuno!

www.ildispari.it

1 COMMENT

  1. Una volta la politica era fatta da piccoli uomini dalle grandi idee. Oggi vediamo grandi uomini (a loro dire) con piccole idee. Fin quando tutto ciò continuerà la caduta verso il basso non si arresta

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