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giovedì, Aprile 25, 2024

I fatti contestati a Rispoli risalgono ad oltre quattro anni fa

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I fatti che vengono contestati all’ing. Francesco Rispoli risalgono ad oltre quattro anni fa e questa scelta di applicare la misura cautelare appare un tantino forzata. Non lo diciamo noi, ma i massimi giudici della legittimità che si sono già espressi su altre misure cautelari che sono state cassate dalla Corte perché mancando l’attualità. Riprendendo la legge approvata dai due rami del Parlamento entrata in vigore nella primavera del 2015, dove il legislatore ha stabilito che non possono essere applicate misure coercitive personali per fatti che risalgono ad anni addietro. Specificando, inoltre, che se dalla condotta del reato contestato e fino alla sua applicazione non ci sono state altre circostanze penalmente rilevanti, è fatto divieto di emettere misure cautelari. La Corte in diverse pronunce si è espressa univocamente dicendo testualmente: «Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede consente l’applicazione di una misura cautelare solo se connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità».

Anche in questo caso mancano quei requisiti che consentono al giudice di poter disporre della libertà di un cittadino. Passando poi a specificare i tempi, che sono altrettanto importanti per una decisione così grave: «In particolare, l’attualità del pericolo di recidiva, secondo numerose decisioni, è desumibile dalla vicinanza delle condotte illecite all’adozione della misura e dalla reiterazione delle stesse o comunque dalla prossimità di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare».

Questa decisione si inquadra nelle misure cautelari emesse per vicende molto vicine ad alcuni amministratori e dirigenti di comuni isolani che vennero tratti in arresto nell’ambito di un’indagine sull’aggiudicazione o affidamento del servizio di nettezza urbana in particolar modo nei comuni di Lacco Ameno e Forio. Nel caso del dirigente Rumolo la Cassazione annullò il provvedimento cautelare senza il rinvio per un’ulteriore valutazione al tribunale del riesame. Cosa che invece aveva fatto per le altre due posizioni, Vincenzo Rando e Vittorio Ciummo, per i quali i giudici partenopei (in virtù delle motivazioni della Cassazione) annullarono i provvedimenti per mancanza di esigenze cautelari. Per quel ragionamento che i giudici di legittimità posero immediatamente in evidenza.

Quali sono stati i motivi che hanno indotto il gip ad emettere la misura, accogliendo pedissequamente la richiesta dei pubblici ministeri? Nella motivazione sulla posizione del Rispoli il giudice si sofferma in sole tre righe. Spiegando che c’è il pericolo di reiterazione. Quale? Se le nomine a membri di commissioni di appalto vengono fatte dai vari presidi di facoltà. Come abbiamo raccontato passaggio dopo passaggio nell’altro servizio.

Scrive ancora la Corte: «Alla luce di quanto appena esposto, nei confronti del ricorrente, da un lato, vi è difetto di elementi indicativi recenti; dall’altro, non emergono dati che, a fronte della notevole distanza temporale dei fatti rispetto all’applicazione della misura, consentono di attualizzare la prognosi di pericolosità, a carico del medesimo soggetto, in termini di elevata probabilità della commissione di reati della stessa specie».

Ed aggiunge subito dopo: «All’accoglimento del ricorso, segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la revoca della misura cautelare in atto (obbligo di dimora nel comune d’Ischia). L’annullamento è senza rinvio perché, in considerazione del contenuto dell’ordinanza impugnata, attento a tutti i profili rilevanti ai fini del giudizio di attualità della pericolosità, deve escludersi l’utilità di un nuovo esame della vicenda». Da parte, in questo caso, del tribunale del riesame, come è accaduto invece per le altre posizioni, per le quali i giudici partenopei si sono dovuti adeguare alle rigide disposizioni impartite dalla Suprema Corte, che aveva accolto i ricorsi della difesa proprio sul presupposto che mancava un serio motivo di attualità per limitare la libertà personale dell’indagato.

E’ una partita tutta aperta, inerente solo all’aspetto delle esigenze. Per tutto il resto, nella valutazione della condotta del Rispoli e di tutti gli altri indagati, questo spetta al giudice di merito, che si pronuncerà a tempo debito essendo questo un processo corposo e ricco soprattutto di personaggi coinvolti. Ma resta il fatto che se ci fosse stata una più attenta lettura e valutazione delle singole posizioni anche alla luce degli orientamenti perentori della Suprema Corte di Cassazione, più di una misura cautelare non sarebbe stata concessa.

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